§ 4.9.18 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 30.
Autorizzazione alla stipula di una convenzione con Autovie Venete SpA per la liberalizzazione del traffico leggero nella tratta Trieste [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:05/09/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Società Autovie Venete S.p.A. gli oneri conseguenti alla liberalizzazione tariffaria del tratto autostradale Redipuglia-Villesse [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.9.18 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 30. [1]

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con Autovie Venete SpA per la liberalizzazione del traffico leggero nella tratta Trieste Lisert- Villesse.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - S.S. n. 8).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Società Autovie Venete S.p.A. gli oneri conseguenti alla liberalizzazione tariffaria del tratto autostradale Redipuglia-Villesse con origine e termine nelle stazioni predette, disposta nell'anno 1997 per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente alle opere di manutenzione straordinaria del ponte sulla strada statale n. 305 in località Sagrado.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla liberalizzazione tariffarie disposte con riferimento agli automezzi pesanti in attuazione dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

     3. Per le finalità previste dal presente articolo l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Società Autovie Venete S.p.A., nella quale sono fissati i termini e le modalità di rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

     4. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.