§ 4.8.47 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 32.
Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:07/05/1982
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Viabilità del Comune di Pordenone.
Art. 2.  Integrazione finanziamento raccordo con lo svincolo autostradale Buia-Osoppo-Gemona.
Art. 3.  Partecipazione azionaria della Regione alla Società Autovie Servizi.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.47 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 32.

Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

(B.U. 7 maggio 1982, n. 49).

 

Art. 1. Viabilità del Comune di Pordenone.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il contributo straordinario ivi previsto con l'ulteriore importo di lire 3.000 milioni.

     A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     La predetta spesa di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 2. Integrazione finanziamento raccordo con lo svincolo autostradale Buia-Osoppo-Gemona.

     Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

     La predetta spesa di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 - istituito ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 3/Rag. dell'1 febbraio 1982, - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.

 

     Art. 3. Partecipazione azionaria della Regione alla Società Autovie Servizi.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Società per azioni «Autovie Servizi» con sede in Trieste, e quindi a sottoscrivere ed a versare capitale fino alla concorrenza di lire 1.350 milioni, mediante acquisto di azioni della Società medesima già emesse o da emettere.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6815 con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della "Autovie Servizi S.p.a." e con lo stanziamento di lire 1.350 milioni per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli delle quote a fianco di ciascuno indicate, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982:

 

 

         - cap. 6851                        454 milioni

         - cap. 6852                        450 milioni

         - cap. 6901                        446 milioni

 

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

     Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto col precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5457 con la denominazione: «Spese per incarichi di direzione lavori e di collaudo del progetto approvato dall'A.N.A.S. per la realizzazione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

     - per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;

     - per le restanti lire 200 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma integrativo dell'art. 1 della L.R. 20 ottobre 1980, n. 53.