Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 08/07/1981 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, beneficiarie delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata nell'esercizio 1981, la spesa di lire 2.400 milioni. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.8.41 - Legge Regionale 8 luglio 1981, n. 41. [1]
Contributi di carattere speciale e straordinario alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri.
(B.U. 8 luglio 1981, n. 73).
Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, beneficiarie delle provvidenze previste dall'articolo 2 della
Per le modalità di erogazione del contributo di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 2 della
E' autorizzata l'erogazione, a ciascuna Azienda, a titolo di anticipazione, fino al 90% della contribuzione prevista nel presente articolo.
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata nell'esercizio 1981, la spesa di lire 2.400 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 514 con la denominazione: «Contributi di carattere speciale e straordinario alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri 1979-1981» e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede come segue:
- per lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;
- per lire 600 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 del medesimo stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;
- per lire 600 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 719 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 19811983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della