§ 93.1.22 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67 .
Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:13/03/1980
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Le regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      ll presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 93.1.22 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67 [1] .

Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     Le regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

     Il 50% dell'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale delle aziende di cui al precedente comma, è assunto a carico del bilancio dello Stato e verrà rimborsato a ciascuna regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente della giunta regionale [2] .

 

          Art. 2. [3]

     La spesa di cui al precedente articolo sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire 18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lomè".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     ll presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 16 maggio 1980, n. 177.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.