Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 20/11/1995 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Contributo al Circolo dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 2. (Convenzione con la Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione). |
§ 2.8.39 - Legge Regionale 20 novembre 1995, n. 45.
Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi.
(B.U. 22 novembre 1995, n. 47).
Art. 1. (Contributo al Circolo dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo dei dipendenti dell'Ente Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo per le spese relative all'attività e al funzionamento; con regolamento sono individuate le voci di spesa per le quali è ammissibile il contributo [1].
2. Il contributo è concesso su presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale corredata dalla documentazione dimostrativa della spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 c del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - Categoria 1.2. - Sezione VI - è istituito il capitolo 573 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione «Contributo al Circolo dei dipendenti dell'Ente Regione Friuli-Venezia Giulia per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3365 del precitato stato di previsione della sposa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
6. Sul precitato capitolo 573 è altresì iscritto lo stanziamento di lire 100 milioni, in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione.
Art. 2. (Convenzione con la Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la «Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia a r.l.» una convenzione al fine di agevolare l'attività di rivendita dei generi alimentari e di largo consumo a favore del personale regionale, anche in quiescenza, e per la gestione di bar e mense aziendali.
2. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
3. Per gli oneri discendenti dall'applicazione della convenzione è autorizzata la sposa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. A tal fine è istituito - alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 574 (1.1.148.3.08.32) con la denominazione «Oneri derivanti dalla convenzione con la 'Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - soc. coop. a r.l.' per agevolare l'attività di rivendita dei generi alimentari e di largo consumo a favore del personale regionale, anche in quiescenza, e per la gestione di bar e mense aziendali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
5. Al predetto onere complessivo di lire 240 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 del precitato stato di previsione della spesa.
6. Sul precitato capitolo 574 c altresì iscritto lo stanziamento di lire 80 milioni, in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della