§ 2.7.13 - Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 37.
Disciplina degli interventi «de minimis».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:01/12/1997
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Regola).
Art. 2.  (Limiti).
Art. 3.  (Cumulo).
Art. 4.  (Aggiornamento massimali).
Art. 5.  (Valore dell'ECU).
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.13 - Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 37.

Disciplina degli interventi «de minimis».

(B.U. 3 dicembre 1997, n. 49).

 

Art. 1. (Regola).

     1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola «de minimis».

     2. Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli aiuti alle esportazioni.

     3. Possono beneficiare dei contributi «de minimis» tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorità per le piccole imprese.

     4. Gli aiuti «de minimis» sono previsti e disciplinati da leggi di settore.

 

     Art. 2. (Limiti).

     1. L'aiuto «de minimis» può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.

     2. L'ammontare massimo del contributo «de minimis» può essere raggiunto in una o più assegnazioni.

     3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.

 

     Art. 3. (Cumulo).

     1. L'importo massimo del contributo «de minimis» comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea senza limite di cumulo.

 

     Art. 4. (Aggiornamento massimali).

     1. Le eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea relativamente all'importo massimo del contributo «de minimis» e al limite temporale vengono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Valore dell'ECU).

     1. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito all'anno antecedente l'assegnazione.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.