Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni |
Data: | 10/06/1989 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, [...] |
Art. 3. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e nella legge regionale 13 giugno [...] |
§ 2.5.9 - Legge Regionale 10 giugno 1989, n. 14. [1]
Norme modificative ed integrative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 e della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
(B.U. 12 giugno 1989, n. 40).
1. All'articolo 4 della
(Omissis).
1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, della
1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella
[1] Abrogata dall'art. 1 della