Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 01/04/1996 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
§ 2.2.121 - Legge Regionale 1 aprile 1996, n. 19.
Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994- 1995.
(B.U. 1° aprile 1996, suppl. straord. n. 9).
Art. 1. (Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995).
1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla
2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
Qualifiche importo mensile importo mensile |
lordo dall'1 gennaio lordo dall'1 gennaio |
1994 1995 |
Commesso 90.000 46.500 |
Agente tecnico 97.000 52.250 |
Coadiutore-guardia 112.000 59.500 |
Segretario- 130.000 71.917 |
maresciallo |
Consigliere 144.000 86.167 |
Funzionario 158.000 104.250 |
Dirigente 169.000 136.917 |
3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della
4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
5. I ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della
6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:
Qualifiche Importi annui lordi |
Commesso 297.000 |
Agente tecnico 343.700 |
Coadiutore-guardia 396.300 |
Segretario-maresciallo 494.000 |
Consigliere 620.000 |
Funzionario 795.800 |
Dirigente 1.168.400 |
7. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
9. All'articolo 45, comma 1, della
10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della
(Omissis).
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.