Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 08/06/1993 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: |
Art. 2. 1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità della Direzione regionale della protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e [...] |
Art. 3. 1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso minerario di Raibl nel Comune di Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con [...] |
Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'articolo 1, comma 2, fanno carico al capitolo 150 [...] |
§ 2.1.40 - Legge Regionale 8 giugno 1993, n. 33.
Modifiche dell'ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.
(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. straord.).
1. All'articolo 14 della
(Omissis) [1].
2. All'articolo 14 della
(Omissis) [2].
1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità della Direzione regionale della protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo in relazione all'attività di studio e controllo nel settore dei rischi sismico, idraulico, idrometeorologico, idrogeologico e geostatico, il personale che alla data del 30 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione, ai sensi della
2. In relazione all'inquadramento di cui al comma 1, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, nella qualifica di dirigente, di una unità.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale della struttura presso cui l'interessato si trovi in posizione di comando alle date di cui al comma 1 ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità maturata nel corrispondente livello rivestito presso l'Amministrazione di provenienza.
5. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della
1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso minerario di Raibl nel Comune di Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata annua rinnovabile per ulteriori due anni, secondo la disciplina di cui alla
2. Per le procedure concorsuali si provvede secondo le disposizioni della
3. Detto personale avrà sede di servizio nel complesso minerario di Raibl, in Comune di Tarvisio.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, settimo comma, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[2] Vedi nota che precede.