§ 1.2.52 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 31.
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:01/06/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, come modificato [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1993.
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione annuale disposta ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato [...]


§ 1.2.52 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 31.

Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale». Determinazione per l'anno 1993 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 22).

 

Art. 1. [1]

     1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 sono determinati, anche per l'anno 1993, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

 

     Art. 3. [2]

     1. In via di interpretazione autentica, la facoltà di assunzione con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge deve intendersi esercitabile anche in funzione sostitutiva qualora un contratto di lavoro venga a cessare prima della scadenza originaria o rinnovata, per morte, recesso o per qualunque altra causa che faccia venir meno il rapporto dell'interessato con la Provincia. In ogni caso la durata del contratto con il sostituto, sommata a quella del contratto con il soggetto sostituito, non può superare, anche per periodi discontinui, la durata massima stabilita dalla legge, comprensiva dei rinnovi.

     2. La facoltà di sostituzione di cui al comma 1 è esercitabile dalla Provincia anche al momento del rinnovo del contratto di lavoro a termine, per giustificati, motivi inerenti la prestazione lavorativa.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1993.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione annuale disposta ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed in forza del disposto dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, integrato dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/1993. Conseguentemente gli oneri predetti fanno carico al capitolo 1773 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.