Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 27/08/1992 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1.Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, articolo 64, commi 2 e 3, come modificato dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23. |
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dell'1 gennaio 1992. |
§ 1.2.44 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 23. [1]
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale». Determinazione per l'anno 1992 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).
1.Il comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis).
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della
determinati, anche per l'anno 1992, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad imputare ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 gli oneri relativi all'anno 1991 derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della
3. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 3, della
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dell'1 gennaio 1992.
[1] Abrogata dall'art. 1 della