§ 6.2.69 - L.R. 26 luglio 2003, n. 16.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/07/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 4.  Mutui e prestiti.
Art. 5.  Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere.
Art. 6.  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 6.2.69 - L.R. 26 luglio 2003, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 26 luglio 2003, n. 110).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 113.974.487,79 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 259.878.226,23 quanto alla previsione di cassa.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 113.974.487,79 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 253.690.925,85 quanto alla previsione di cassa.

 

     Art. 3. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) è aumentato di Euro 260.000.000,00.

 

     Art. 4. Mutui e prestiti.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall’articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 39 del 2002 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003, ed imputato al Cap. 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di Euro 42.000.000,00.

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 39 del 2002 è ridefinito in Euro 331.000.000,00.

     3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 39 del 2002 è ridefinito in Euro 129.527.157,11.

 

     Art. 5. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2002 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 4622 del 18 aprile 2003, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 4625 del 18 aprile 2003, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2003 di cui all’articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi, comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 - giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.

 

     Art. 6. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2003, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.426.543.613,36.

 

          Art. 7. Bilancio pluriennale.

     1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2003-2005 approvato dall'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 2002 sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

     (Omissis).