Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 22/12/2005 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Estinzione del contenzioso. |
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria). |
Art. 3. Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali. |
Art. 4. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003. |
Art. 5. Autoveicoli adibiti a scuola guida. |
Art. 6. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996. |
Art. 7. Abrogazioni. |
§ 6.1.24 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.
Disposizioni in materia tributaria.
(B.U. 22 dicembre 2005, n. 167).
Art. 1. Estinzione del contenzioso.
1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l’ammontare dovuto non superi l’importo di Euro 16,53.
2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 4 della
1. L’autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l’impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall’Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell’interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l’Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al
Art. 3. Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali.
1. La Tabella 1 allegata alla
Tabella 1
N. |
Concessione |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
ordine |
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Euro |
Euro |
15 |
Licenza di appostamento fisso di caccia |
55,78 |
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per ogni anno di |
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validità |
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16 |
Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria |
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- Azienda in territori montani o classificati tali ex lege n. 991/1952 |
0,75 Per ettaro o |
0,75 Per ettaro o |
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- Aziende in altri territori |
frazione |
frazione |
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6,23 Per ettaro o |
6,23 Per ettaro o |
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frazione |
frazione |
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- Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina |
278,37 |
278,37 |
17 |
Abilitazione all'esercizio venatorio: |
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- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco |
37,70 |
37,70 |
|
- con fucile a due colpi |
52,68 |
52,68 |
|
- con fucile a più di due colpi |
66,62 |
66,62 |
18 |
Licenza per la pesca nelle acque interne: |
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- tipo A |
43,64 |
43,64 |
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- tipo B |
22,72 |
22,72 |
27 |
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi |
92,96 |
92,96 |
Art. 4. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal
Art. 5. Autoveicoli adibiti a scuola guida. [1]
1. Rientrano nella classificazione prevista nell’Allegato 1, tariffa C), del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.
Art. 6. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla
1. All’articolo 7 bis della
«1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l’azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.».
2. All’articolo 13 della
a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di II categoria, tipo A» sono sostituite da «per inerti»;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole «di I categoria o in discarica di II categoria tipo A» sono sostituite da «per rifiuti non pericolosi»;
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola «discarica» sono inserite le seguenti: «già autorizzata»;
d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
«b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.».
e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
«6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 3, comma 40 della
Art. 7. Abrogazioni.
1. Il comma 3 dell’articolo 44 bis della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2007, n. 451, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del