§ 6.1.24 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.
Disposizioni in materia tributaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:22/12/2005
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Estinzione del contenzioso.
Art. 2.  Interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).
Art. 3.  Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 4.  Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003.
Art. 5.  Autoveicoli adibiti a scuola guida.
Art. 6.  Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996.
Art. 7.  Abrogazioni.


§ 6.1.24 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

Disposizioni in materia tributaria.

(B.U. 22 dicembre 2005, n. 167).

 

     Art. 1. Estinzione del contenzioso.

     1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l’ammontare dovuto non superi l’importo di Euro 16,53.

     2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

     1. L’autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l’impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall’Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell’interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l’Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).

 

     Art. 3. Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali.

     1. La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla seguente:

 

Tabella 1

 

N.  

Concessione 

Tassa di rilascio  

Tassa annuale  

ordine 

 

Euro 

Euro 

15 

Licenza di appostamento fisso di caccia 

55,78  

 

 

 

per ogni anno di  

 

 

 

validità 

 

16 

Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria 

 

 

 

- Azienda in territori montani o classificati tali ex lege n. 991/1952 

0,75 Per ettaro o 

0,75 Per ettaro o 

 

- Aziende in altri territori 

frazione 

frazione 

 

 

6,23 Per ettaro o  

6,23 Per ettaro o  

 

 

frazione 

frazione 

 

- Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina 

278,37 

278,37 

17 

Abilitazione all'esercizio venatorio: 

 

 

 

- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco 

37,70 

37,70 

 

- con fucile a due colpi 

52,68 

52,68 

 

- con fucile a più di due colpi 

66,62 

66,62 

18 

Licenza per la pesca nelle acque interne: 

 

 

 

- tipo A 

43,64 

43,64 

 

- tipo B 

22,72 

22,72 

27 

Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi 

92,96 

92,96 

 

     Art. 4. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003.

     1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate) e dal decreto- legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

 

     Art. 5. Autoveicoli adibiti a scuola guida. [1]

     1. Rientrano nella classificazione prevista nell’Allegato 1, tariffa C), del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996.

     1. All’articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     «1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l’azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.».

     2. All’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di II categoria, tipo A» sono sostituite da «per inerti»;

     b) alla lettera a) del comma 3 le parole «di I categoria o in discarica di II categoria tipo A» sono sostituite da «per rifiuti non pericolosi»;

     c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola «discarica» sono inserite le seguenti: «già autorizzata»;

     d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

     «b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.».

     e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

     «6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.».

 

     Art. 7. Abrogazioni.

     1. Il comma 3 dell’articolo 44 bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) è abrogato.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2007, n. 451, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 39/1953, gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto».