§ 6.1.10 - Legge Regionale 3 dicembre 1990, n. 51. - Aggiornamenti in
materia tributaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:03/12/1990
Numero:51


Sommario
Art. 1.  1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e [...]
Art. 2.  1. L'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 33 della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 agosto 1983, n. 31 e [...]
Art. 3.  1. Gli aumenti di cui ai precedenti articoli decorrono dall'1 gennaio 1991.
Art. 4.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma 2, St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.10 - Legge Regionale 3 dicembre 1990, n. 51. - Aggiornamenti in

materia tributaria.

(B.U. n. 88 del 5-12-1990).

 

Art. 1. 1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le Leggi regionali 24 ottobre 1983, n. 38; 23 novembre 1984, n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre 1987, n. 44; 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, sono aumentati del 20%.

     2. Si applica, altresì, l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 24 ottobre 1983, n. 38.

 

     Art. 2. 1. L'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 33 della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 agosto 1983, n. 31 e modificato con le Leggi regionali 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, è determinato in Lire 90.000 [1].

 

     Art. 3. 1. Gli aumenti di cui ai precedenti articoli decorrono dall'1 gennaio 1991.

 

     Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma 2, St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] La sequenza delle leggi modificative della tassa omette che essa è stata determinata in lire 60.000 dall'art. 35 della L.R. n. 46/1990 (§ 5.4.6).