§ 6.1.4 - Legge Regionale 24 ottobre 1983 n. 38. - Provvedimenti in materia
di tasse di concessione regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:24/10/1983
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60
Art. 2.  Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con [...]
Art. 3.  Con effetto dall'1 gennaio 1984 è soppresso il secondo capoverso della nota al numero d'ordine 18 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, così come sostituita dall'art. 1 [...]
Art. 4.  Gli aumenti dall'art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.  L'art. 1 della Legge regionale 23 agosto 1979 n. 26 è sostituito dal seguente:
Art. 6.  Il secondo comma dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1 così sostituito:
Art. 7.  Negli alinea delle lettere e) ed f) della declaratoria del numero d'ordine 8 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, sono soppresse le parole «o centri abitati (frazioni)».
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.4 - Legge Regionale 24 ottobre 1983 n. 38. - Provvedimenti in materia

di tasse di concessione regionali.

(B.U. n. 120 del 26-10-1983).

 

Art. 1. Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60 [1] e successive modificazioni, sono aumentati del 100% salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.

     Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse di cui al n. 1 - abilitazione all'esercizio venatorio - del numero d'ordine 1 e di cui alla lettera B - servizi pubblici di linea gran turismo - del numero d'ordine 41 della stessa tariffa.

     L'aumento è applicato nella misura del 50% agli importi delle tasse di cui al n. 2 - aziende faunistiche private del numero d'ordine 17 ed alla licenza di pesca tipo B - pescatori dilettanti - di cui al numero d'ordine 19 della stessa tariffa.

     Gli aumenti, nella misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa ad eccezione della soprattassa per la licenza di pesca di tipo B di cui al numero d'ordine 19 per la quale l'aumento è disposto nella misura del 50%.

 

     Art. 2. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dall'1 gennaio 1984.

     Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

 

     Art. 3. Con effetto dall'1 gennaio 1984 è soppresso il secondo capoverso della nota al numero d'ordine 18 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, così come sostituita dall'art. 1 della Legge regionale 17 maggio 1982 n. 22 [2].

 

     Art. 4. Gli aumenti dall'art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. L'art. 1 della Legge regionale 23 agosto 1979 n. 26 è sostituito dal seguente:

     (omissis) [3]

 

     Art. 6. Il secondo comma dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1 così sostituito:

     (omissis) [4]

 

     Art. 7. Negli alinea delle lettere e) ed f) della declaratoria del numero d'ordine 8 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, sono soppresse le parole «o centri abitati (frazioni)».

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi nota n. 8 al § 6.1.3/1. Vedi inoltre la nota n. 1 al § 6.1.7.

[2] Vedi nota n. 9 al § 6.1.3/1.

[3] Testo riportato al § 6.1.3.

[4] Testo riportato al § 6.1.1.