Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 2. Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 3. Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 5. Norme finali e transitorie |
§ 4.5.39 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 29.
Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
(B.U. 21 dicembre 2007, n. 190)
Art. 1. Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della
"e bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della
Art. 2. Modifica all'articolo 24 della
1. Al comma 5 dell'articolo 24 della
"c bis) i servizi di noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della
Art. 3. Integrazione alla
1. Dopo il Capo I del Titolo III - Trasporto autofilotranviario e trasporto rapido a guida vincolata - della
"CAPO I Bis
Disciplina del noleggio di autobus non di linea con conducente
Art. 26 bis. Autorizzazione
1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del
2. Nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della
3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di autorizzazione la quale deve comunque indicare:
a) riguardo all'impresa:
1) la denominazione e la sede legale;
2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio;
3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
1) il numero, i dati identificativi dei conducenti, il loro titolo nazionale o internazionale a condurre i veicoli della categoria ai sensi del
2) l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.
4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui al comma 3, lettera b), numero 2), la quale viene effettuata, a campione, annualmente.
5. Le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del
6. Il venir meno delle idoneità di cui al comma 2 del presente articolo deve essere comunicata entro sette giorni lavorativi.
7. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo deve essere comunicata entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.
Art. 26 ter. Registro regionale delle imprese
1. E' istituito, in forma telematica, il registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali, gestite ed aggiornate dalle Province, recante i dati di cui all'articolo 26 bis, comma 3, lettera a).
Art. 26 quater. Funzioni della Regione
1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel registro regionale delle imprese ed alla trasmissione periodica dei dati al registro nazionale.
2. La Regione inoltre:
a) formula atti di indirizzo alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite;
b) provvede alla vigilanza ed al controllo sull'esercizio dell'attività;
c) determina le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegarsi ed i titoli richiesti, fatti salvi i diritti di segreteria, conservazione, estrazione, copia dovute alle Province o alle Agenzie locali per la mobilità da parte dell'utenza per la fruizione del servizio di rilascio delle autorizzazioni e assistenza tecnica, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate;
d) adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.
Art. 26 quinquies. Funzioni delle Province e delle Agenzie locali per la mobilità
1. Le Province provvedono alla tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese ed al rilascio delle autorizzazioni anche tramite le Agenzie locali per la mobilità ove tali funzioni siano ad esse specificatamente assegnate. Esse provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 26 septies e 26 octies, ove non siano assegnate anch'esse alle Agenzie congiuntamente alla tenuta delle sezioni provinciali del registro e al rilascio delle autorizzazioni sopra citate.
Art. 26 sexies. Autobus sovvenzionati con fondi pubblici
1. Ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3 della
Art. 26 septies. Regolamento regionale e regime sanzionatorio
1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 26 quater, comma 2, lettera d) reca prescrizioni relative a:
a) sicurezza del servizio;
b) regolarità del servizio;
c) regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività;
d) qualità del servizio;
e) regolarità contributiva dei conducenti.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi dell'articolo 4 della
a) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
b) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad una massimo di euro 2.000,00;
c) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera c) con una sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00;
d) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera d) con una sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;
e) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera e) con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
Art. 26 octies. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale previste dall'articolo 26 septies, comma 2, lettere a) e b), concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della
2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 26 septies, comma 2, lettera e), concernenti la regolarità contributiva dei conducenti.
3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni qualora una impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 26 septies, comma 2, lettera c), concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni.
4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno dieci autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ed aumenta altresì di una ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni.
5. Ai fini del presente articolo costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.
6. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
b) incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a centottanta giorni;
c) non rispetta il principio di separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi commerciali nel caso di società o imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale, sia noleggio autobus con conducente.
Art. 26 nonies. Consultazione degli utenti e degli operatori del trasporto pubblico non di linea
1. Le Province, in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le Agenzie locali della mobilità, ogni anno organizzano un incontro di consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate.
2. La Regione tiene conto dei risultati degli incontri di cui al comma 1 al fine dell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo 26 quater, comma 2."
Art. 4. Modifiche all'articolo 28 della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 28 della
2. Al comma 2 dell'articolo 28 della
"e bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese esercenti tale servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di cui alla
Art. 5. Norme finali e transitorie
1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le imprese sono tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale ed iscriversi alla sezione provinciale del registro regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente entro i limiti e con le modalità previste dalla