§ 4.5.18 - Legge Regionale 12 dicembre 1995, n. 58.
Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della Legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti". [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:12/12/1995
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Concessione dei contributi.
Art. 2.  Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.18 - Legge Regionale 12 dicembre 1995, n. 58.

Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della Legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti". [*]

(B.U. n. 180 del 15 dicembre 1995).

 

Art. 1. Concessione dei contributi.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge 30 maggio 1995, n. 204, la Regione Emilia-Romagna individua come destinatari delle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 1 della stessa legge le aziende, le imprese, gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio nel settore del trasporto pubblico locale, per ciascuno degli esercizi interessati. I contributi di cui sopra, suddivisi nei sette anni di intervento in relazione ai disavanzi certificati dalla Regione Emilia-Romagna a norma del comma 6 dell'art. 1 della stessa legge, sono ripartiti sulla base delle aliquote aziendali di contributo, deliberate dalla Regione in sede di assegnazione del Fondo per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, riferite, in termini percentuali, agli aventi titolo che hanno presentato domanda.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non deve superare, per ciascun anno, i disavanzi certificati dalla Regione Emilia-Romagna, a norma del comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 204 del 1995. Eventuali eccedenze del contributo rispetto al disavanzo annualmente certificato sono assegnate agli altri beneficiari, sulla base delle rispettive aliquote di riparto percentualmente rideterminate.

 

     Art. 2. Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 204 del 1995, i piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi che risultano dai conti consuntivi dei servizi pubblici ovvero dai bilanci delle imprese private o dalle denunce dei redditi, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, sono approvati, per le aziende pubbliche, dagli Enti locali proprietari e, per le imprese private, dalla Regione.

     2. Gli Enti proprietari, per le aziende pubbliche e le imprese private sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste nei rispettivi piani finanziari, alla copertura dei disavanzi di esercizio delle relative aziende ed imprese non coperti dai contributi decennali di cui al comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 204 del 1995. A tal fine la Regione comunica tempestivamente l'ammontare dei contributi per ciascuna azienda ed impresa e per ciascun anno, risultante

dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, in relazione alla effettiva assegnazione statale.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 51, comma 1, lett. s), della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30. L'art. 46 della stessa legge ne fa, però, salvi gli effetti.