Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 12/12/1995 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Concessione dei contributi. |
Art. 2. Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.5.18 - Legge Regionale 12 dicembre 1995, n. 58.
Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della Legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti". [*]
(B.U. n. 180 del 15 dicembre 1995).
Art. 1. Concessione dei contributi.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non deve superare, per ciascun anno, i disavanzi certificati dalla Regione Emilia-Romagna, a norma del comma 6 dell'art. 1 della
Art. 2. Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della
2. Gli Enti proprietari, per le aziende pubbliche e le imprese private sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste nei rispettivi piani finanziari, alla copertura dei disavanzi di esercizio delle relative aziende ed imprese non coperti dai contributi decennali di cui al comma 2 dell'art. 1 della
dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, in relazione alla effettiva assegnazione statale.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Legge abrogata dall'art. 51, comma 1, lett. s), della