§ 4.4.1056 - D.G.R. 21 gennaio 2002, n. 45 .
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/01/2002
Numero:45

§ 4.4.1056 - D.G.R. 21 gennaio 2002, n. 45 .

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

(B.U. 20 febbraio 2002, n. 30, parte seconda.)

 

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Vista:

- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

considerato che l'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 15/2001 prevede la stesura di una direttiva regionale per l'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività;

ritenuto di dare seguito al sopra indicato articolo adottando una direttiva di indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose:

dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43/2001 e della propria Delib.G.R. 10 dicembre 2001, n. 2774;

- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43/2001 e della propria Delib.G.R. 10 dicembre 2001, n. 2774;

sentita, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge, la Commissione consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti che ha espresso il proprio parere favorevole in data 9 gennaio 2002;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile,

a voti unanimi e palesi, delibera:

 

 

1) di adottare la direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegato

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

1) Premessa

La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, successivamente chiamata legge, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995.

2) Definizioni

La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

3) Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) = 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) = 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4) Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

5) Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

6) Particolari sorgenti sonore

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;

- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

7) Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, TM (tempo di misura) = 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

8) Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995.

 

 

Allegato 1

Allo Sportello Unico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto  

 

; nato 

 

a 

 

; il 

 

; residente a: 

 

; 

 

in via: 

 

n: 

 

; in qualità di 

 

 

 

della 

 

 

Sede legale in: 

 

; Via 

 

; 

 

Iscrizione alla CCIAA: 

 

; 

 

C.F. o P.IVA 

 

; 

 

per l'attivazione di un cantiere: 

 

 

 

edile, stradale o assimilabile 

 

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 

 

 

con sede in Via 

 

, n: 

 

; 

 

per il periodo dal (g/m/a) 

 

al (g/m/a) 

 

; 

 

 

Richiedo 

 

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. 

 

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della Delib.G.R. n.  

 

attuativa della L.R. n. 15/2001. 

 

Confermo che i dati e le notizie forniti nelle presente domanda corrispondono e verità, consapevole delle  

responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Timbro/Firma 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di  

identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Allegato 2

Allo Sportello Unico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto  

 

; nato 

 

a 

 

; il 

 

; residente a: 

 

; 

 

in via: 

 

n: 

 

; in qualità di 

 

 

 

della 

 

 

Sede legale in: 

 

; Via 

 

; 

 

Iscrizione alla CCIAA: 

 

; 

 

C.F. o P.IVA 

 

; 

 

per l'attivazione di un cantiere: 

 

con sede in Via 

 

, n: 

 

; 

 

per il periodo dal (g/m/a) 

 

al (g/m/a) 

 

; 

 

 

Richiedo 

 

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di  

rispettare: 

 

 

gli orari di cui al terzo capoverso della Delib.G.R. n.  

 

/2001; 

 

 

i valori limite di cui al terzo capoverso della Delib.G.R. n.  

 

/2001; 

 

per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. 

 

Confermo che i dati e le notizie forniti nelle presente domanda corrispondono e verità, consapevole delle  

responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Timbro/Firma 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di  

identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Allegato 3

Allo Sportello Unico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto  

 

; nato 

 

a 

 

; il 

 

; residente a: 

 

; 

 

in via: 

 

n: 

 

; in qualità di 

 

 

 

della 

 

 

Sede legale in: 

 

; Via 

 

; 

 

Iscrizione alla CCIAA: 

 

; 

 

C.F. o P.IVA 

 

; 

 

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo 

 

 

 

edile, stradale o assimilabile 

 

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 

 

 

con sede in Via 

 

, n: 

 

; 

 

per il periodo dal (g/m/a) 

 

al (g/m/a) 

 

; 

 

con il seguente orario: dalle 

 

alle 

 

; 

 

Domanda 

 

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare/non essere in grado 

di rispettare: 

 

 

gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2 della Delib.G.R. n.  

 

/2001; 

 

 

i valori limite di cui alla TAB 1/TAB 2 della Delib.G.R. n.  

 

/2001; 

 

per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. 

 

Confermo che i dati e le notizie forniti nelle presente domanda corrispondono e verità, consapevole delle  

responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Timbro/Firma 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di  

identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

TABELLA 1: aree di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) della L.Q. n. 447/1995.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali recettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

 

 

N. Max.  

Durata 

Limite in  

Limite in  

Limite  

Limite  

SITO 

Affluenza 

di gg 

 

facciata 

facciata 

LASmax per 

Orario 

 

 

 

 

LAeq 

LAslow 

il pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afflusso atteso > 5000 persone 

5 

// 

70 

75 

108 

24 

Individuazione cartografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afflusso atteso >300 persone 

// 

4h 

65 

70 

108 

23.30 [1] 

 

 

 

 

 

 

 

00.30 [2] 

note: [1] feriali e festivi - [2] venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat 

Tipologia di Manifestazione 

Afflusso  

Durata 

N. Max. di gg Per Sito 

Limite in  

Limite  

Limite  

Limite in  

 

 

atteso 

 

 

Facciata 

LASlow In 

Orario 

facciata 

 

 

 

 

 

LAeq 

Facciata 

 

LASmax 

1 

Concerti all'aperto 

> 1000 

4h 

3  

95 

100 

23 

108 

 

 

 

 

(non consecutivi) 

 

 

 

 

2 

Concerti al chiuso (nelle strutture non  

 

 

 

 

 

 

 

 

dedicate agli spettacoli, ad es. 

> 1000 

4h 

10 

70 

75 

23 

108 

 

palazzetto dello sport) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Concerti all'aperto 

> 200 

4h 

6 

85 

90 

23 

108 

 

 

 

 

(non consecutivi) 

 

 

 

 

4 

Discoteche e similari all'aperto 

>200 

4h 

16 

70 

75 

23.30 

108 

 

 

 

 

(non consecutivi) 

 

 

 

 

5 

Attività musicali all'aperto quali ad es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

piano-bar esercitati a supporto di 

< 200 

4h 

16 

70 

75 

23.30 

108 

 

attività principale ad es. bar, gelaterie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ristoranti, ecc.