§ 2.8.77 - D.L. 25 maggio 1993, n. 158 .
Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/05/1993
Numero:158


Sommario
Art. 1.      1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate dalle regioni con proprie ordinanze, [...]
Art. 3.      1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro [...]
Art. 4.      1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda [...]
Art. 5.      1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [...]
Art. 6.      1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate [...]
Art. 7.      1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario [...]
Art. 8 bis. 
Art. 8 ter. 
Art. 8 quater. 
Art. 8 quinquies. 
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 2.8.77 - D.L. 25 maggio 1993, n. 158 [1].

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

(G.U. 25 maggio 1993, n. 120).

 

     Art. 1.

     1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

 

          Art. 1 bis. [2]

     1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subìto gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto stesso.

 

          Art. 2.

     1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate dalle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla regione.

 

          Art. 3.

     1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

     2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8,9,10,11e12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

     3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

 

          Art. 4.

     1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi una tantum per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino, di lire 50.000 per capo suino e di lire 30.000 per capo ovicaprino. Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti [3].

 

          Art. 5.

     1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

 

          Art. 6.

     1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

 

          Art. 7.

     1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

     1-bis. [Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale] [4] .

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [5].

     2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'art. 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

     3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'art. 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8 bis. [6]

     1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della Regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8 ter. [7]

     1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.

     2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8 quater. [8]

     1. A favore delle aziende agricole della Regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

     2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

     3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

     4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 8 quinquies. [9]

     1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 250.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.