§ 2.8.27 - Legge 3 febbraio 1963, n. 117.
Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/02/1963
Numero:117


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le [...]
Art. 2.      Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidici alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma [...]
Art. 3.      Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e [...]
Art. 4.      I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno [...]
Art. 5.      All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.


§ 2.8.27 - Legge 3 febbraio 1963, n. 117.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

(G.U. 1 marzo 1963, n. 58).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.

     E' prorogato, senza limite di tempo, l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 136.

 

          Art. 2.

     Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidici alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'art. 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste. con suo decreto potrà, per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

 

          Art. 3.

     Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.