Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 23/12/1956 |
Numero: | 1532 |
Sommario |
Art. 1. La legge 26 febbraio 1952, n. 136, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per un quinquennio a [...] |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi [...] |
Art. 3. All'art. 2, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente capoverso |
Art. 4. Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è elevato a lire 30 milioni |
Art. 5. Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale per [...] |
§ 27.7.3a - Legge 23 dicembre 1956, n. 1532.
Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.
(G.U. 18 gennaio 1957, n. 16).
La
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61.
All'art. 2, n. 2, della
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio".
Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'art. 2, n. 5, della
Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.