Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 29/10/1977 |
Numero: | 797 |
Sommario |
Art. 1. Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 2.6.49 - D.L. 29 ottobre 1977, n. 797. [1]
Disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.
(G.U. 5 novembre 1977, n. 302).
Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non presentino, in riferimento all'art. 2 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della