Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 11/04/1975 |
Numero: | 428 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 22.6.50 - D.P.R. 11 aprile 1975, n. 428. [1]
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.
(G.U. 1 settembre 1975, n. 232).
Ai fini della
a) "Pomodori pelati", è riservata ai pomodori di tipo lungo privati della buccia con le eventuali aggiunte previste dal successivo art. 2;
b) "semi-concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui reddito secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 12%;
c) "concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 18%;
d) "doppio concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 28%;
e) "triplo concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 36%;
f) "sestuplo concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 55%.
Ai soli fini del presente decreto, deve intendersi per succo di pomodoro il liquido polposo, convenientemente separato da bucce e semi, ottenuto per triturazione e setacciamento dei frutti freschi di pomodoro. E' vietato diluire con acqua i concentrati di pomodoro per ottenere succo di pomodoro ricostituito.
L'uso di tali denominazioni è obbligatorio per i prodotti ai quali esse si riferiscono.
I pomodori pelati debbono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro sano e maturo;
b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere privi di odori e sapori estranei;
c) essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esente da marciumi interni lungo l'asse stilare;
d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;
e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non meno del 65% negli altri casi;
f) residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%;
g) media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 3 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.
Possono essere dichiarati di qualità superiore i pomodori pelati che, unitamente agli altri requisiti minimi, presentino almeno:
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 70 per cento del peso netto;
residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4,5%;
media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 1,5 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ciascun recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.
Ai pomodori pelati e ai pomodori di qualità superiore è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro parzialmente concentrato, avente residuo secco non inferiore all'8%.
Ai pomodori pelati e ai pomodori pelati di qualità superiore è consentita l'aggiunta di semi-concentrato di pomodoro in misura tale che il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, sia non inferiore al 6%.
Per i pomodori pelati ai quali siano state effettuate le aggiunte di cui ai due commi precedenti, viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nelle misure del:
30% di campi positivi per la qualità superiore;
40% di campi positivi per la qualità normale.
Possono inoltre essere aggiunti:
cloruro di sodio in misura tale che la percentuale dei cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 20% di residuo secco;
qualche foglia di basilico.
I prodotti di cui alle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 1 del presente decreto debbono avere i seguenti requisiti minimi:
a) colore rosso, odore e sapore caratteristici del prodotto ottenuto da pomodoro sano e maturo ed essere privi di odore e sapore estranei;
b) assenza di accentuata separazione di liquido, di formazione di grumi e di frammenti di pomodori;
c) rapporto zuccheri (percentuale di zuccheri nel residuo secco al netto di sale aggiunto) non inferiore a 42 (non inferiore a 40 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8,5);
d) rapporto acidità (percentuale di acidi nel residuo secco al netto di sale aggiunto, espressa come acido citrico monoidrato, non superiore a 9,5; non superiore a 10 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 44);
e) acidità volatile, espressa in acido acetico in misura non superiore a 0,40% di residuo secco, al netto di sale aggiunto;
f) impurità minerali in misura non superiore a 0,10% di residuo secco, al netto di sale aggiunto;
g) muffe (determinate con il metodo microscopico proposto da Howard) nei limiti non superiori ai valori sottoindicati:
80% di campi positivi per il primo triennio con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
70% di campi positivi per il secondo triennio con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del primo triennio;
60% di campi positivi a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del secondo triennio.
Gli stessi prodotti possono essere dichiarati di "qualità superiore" qualora, unitamente agli altri requisiti minimi prescritti, presentino almeno:
a) rapporto zuccheri, in misura non inferiore a 48 (non inferiore a 46 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8);
b) rapporto acidità, in misura non superiore a 8,5 (non superiore a 9 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 49);
c) volatile, espressa in acido acetico, in misura non superiore a 0,20% di residuo secco al netto di sale aggiunto;
d) impurità minerali, in misura non superiore a 0,05% di residuo secco al netto di sale aggiunto;
e) (valutate mediante esame microscopico, secondo il metodo Howard): valore medio dei campi positivi nelle scatole costituenti il campione, non superiore al 50% dei campi osservati.
Alle conserve di pomodoro di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di:
cloruro di sodio in misura tale che la percentuale di cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 10% del residuo secco, solo per il sestuplo concentrato in pani la misura massima di cloruro di sodio può essere del 7%;
qualche foglia di basilico;
per confezioni in tubetti e per altri di contenuto inferiore ai g 250 è consentita l'aggiunta di estratto di basilico ottenuto dal vegetale fresco.
Le fatture e i documenti valutari relativi all'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 debbono recare il nome o la ragione sociale e la sede del produttore esportatore e tutte le indicazioni atte a individuare la partita di conserva a cui si riferisce il documento stesso. Gli estremi del certificato di idoneità all'esportazione, di cui al comma secondo dell'art. 7 della
Qualora trattisi di partite per le quali non è richiesto il benestare bancario all'esportazione, gli estremi del certificato di idoneità devono essere riportati, a cura dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sulla relativa fattura.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Agli effetti dell'art. 4 della legge i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:
a) rapporto zuccheri inferiore a 35;
b) rapporto acidità superiore a 12;
c) acidità volatile superiore a 0,80% di residuo secco al netto di sale aggiunto;
d) impurità minerali superiori a 0,15% di residuo secco al netto di sale aggiunto;
e) colore, od odore o sapore anormale.
1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;
b) la sede dello stabilimento;
c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.
2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b);
3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanità, al Ministero dell'agricoltura e foreste nonché all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 27 del
[3] Comma abrogato dall'art. 27 del
[4] Comma abrogato dall'art. 27 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 27 del