§ 22.6.50 - D.P.R. 11 aprile 1975, n. 428.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:11/04/1975
Numero:428


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 22.6.50 - D.P.R. 11 aprile 1975, n. 428. [1]

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.

(G.U. 1 settembre 1975, n. 232).

 

Art. 1.

     Ai fini della legge 10 marzo 1969, n. 96, la denominazione:

     a) "Pomodori pelati", è riservata ai pomodori di tipo lungo privati della buccia con le eventuali aggiunte previste dal successivo art. 2;

     b) "semi-concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui reddito secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 12%;

     c) "concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 18%;

     d) "doppio concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 28%;

     e) "triplo concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 36%;

     f) "sestuplo concentrato di pomodoro", è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 55%.

     Ai soli fini del presente decreto, deve intendersi per succo di pomodoro il liquido polposo, convenientemente separato da bucce e semi, ottenuto per triturazione e setacciamento dei frutti freschi di pomodoro. E' vietato diluire con acqua i concentrati di pomodoro per ottenere succo di pomodoro ricostituito.

     L'uso di tali denominazioni è obbligatorio per i prodotti ai quali esse si riferiscono.

 

     Art. 2.

     I pomodori pelati debbono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:

     a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro sano e maturo;

     b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere privi di odori e sapori estranei;

     c) essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esente da marciumi interni lungo l'asse stilare;

     d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;

     e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non meno del 65% negli altri casi;

     f) residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%;

     g) media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 3 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.

     Possono essere dichiarati di qualità superiore i pomodori pelati che, unitamente agli altri requisiti minimi, presentino almeno:

     peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 70 per cento del peso netto;

     residuo secco, al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4,5%;

     media del contenuto in bucce, determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 1,5 cm quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ciascun recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite.

     Ai pomodori pelati e ai pomodori di qualità superiore è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro parzialmente concentrato, avente residuo secco non inferiore all'8%.

     Ai pomodori pelati e ai pomodori pelati di qualità superiore è consentita l'aggiunta di semi-concentrato di pomodoro in misura tale che il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, sia non inferiore al 6%.

     Per i pomodori pelati ai quali siano state effettuate le aggiunte di cui ai due commi precedenti, viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nelle misure del:

     30%  di campi positivi per la qualità superiore;

     40%  di campi positivi per la qualità normale.

     Possono inoltre essere aggiunti:

     cloruro di sodio in misura tale che la percentuale dei cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 20% di residuo secco;

     qualche foglia di basilico.

 

     Art. 3.

     I prodotti di cui alle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 1 del presente decreto debbono avere i seguenti requisiti minimi:

     a) colore rosso, odore e sapore caratteristici del prodotto ottenuto da pomodoro sano e maturo ed essere privi di odore e sapore estranei;

     b) assenza di accentuata separazione di liquido, di formazione di grumi e di frammenti di pomodori;

     c) rapporto zuccheri (percentuale di zuccheri nel residuo secco al netto di sale aggiunto) non inferiore a 42 (non inferiore a 40 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8,5);

     d) rapporto acidità (percentuale di acidi nel residuo secco al netto di sale aggiunto, espressa come acido citrico monoidrato, non superiore a 9,5; non superiore a 10 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 44);

     e) acidità volatile, espressa in acido acetico in misura non superiore a 0,40% di residuo secco, al netto di sale aggiunto;

     f) impurità minerali in misura non superiore a 0,10% di residuo secco, al netto di sale aggiunto;

     g) muffe (determinate con il metodo microscopico proposto da Howard) nei limiti non superiori ai valori sottoindicati:

     80%  di campi positivi per il primo triennio con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     70%  di campi positivi per il secondo triennio con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del primo triennio;

     60%  di campi positivi a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del secondo triennio.

     Gli stessi prodotti possono essere dichiarati di "qualità superiore" qualora, unitamente agli altri requisiti minimi prescritti, presentino almeno:

     a) rapporto zuccheri, in misura non inferiore a 48 (non inferiore a 46 qualora il rapporto acidità non sia superiore a 8);

     b) rapporto acidità, in misura non superiore a 8,5 (non superiore a 9 qualora il rapporto zuccheri non sia inferiore a 49);

     c) volatile, espressa in acido acetico, in misura non superiore a 0,20% di residuo secco al netto di sale aggiunto;

     d) impurità minerali, in misura non superiore a 0,05% di residuo secco al netto di sale aggiunto;

     e) (valutate mediante esame microscopico, secondo il metodo Howard): valore medio dei campi positivi nelle scatole costituenti il campione, non superiore al 50% dei campi osservati.

     Alle conserve di pomodoro di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di:

     cloruro di sodio in misura tale che la percentuale di cloruri nel prodotto finito, espressa come cloruro di sodio, non superi il 10% del residuo secco, solo per il sestuplo concentrato in pani la misura massima di cloruro di sodio può essere del 7%;

     qualche foglia di basilico;

     per confezioni in tubetti e per altri di contenuto inferiore ai g 250 è consentita l'aggiunta di estratto di basilico ottenuto dal vegetale fresco.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     Le fatture e i documenti valutari relativi all'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 debbono recare il nome o la ragione sociale e la sede del produttore esportatore e tutte le indicazioni atte a individuare la partita di conserva a cui si riferisce il documento stesso. Gli estremi del certificato di idoneità all'esportazione, di cui al comma secondo dell'art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, devono essere riportati a cura dell'istituto di credito emittente sul benestare bancario nel caso in cui tale documento sia richiesto.

     Qualora trattisi di partite per le quali non è richiesto il benestare bancario all'esportazione, gli estremi del certificato di idoneità devono essere riportati, a cura dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sulla relativa fattura.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Agli effetti dell'art. 4 della legge i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

     a) rapporto zuccheri inferiore a 35;

     b) rapporto acidità superiore a 12;

     c) acidità volatile superiore a 0,80% di residuo secco al netto di sale aggiunto;

     d) impurità minerali superiori a 0,15% di residuo secco al netto di sale aggiunto;

     e) colore, od odore o sapore anormale.

 

     Art. 7. [5]

     1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:

     a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;

     b) la sede dello stabilimento;

     c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.

     2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b);

     3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanità, al Ministero dell'agricoltura e foreste nonché all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.

 

     Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 28 della L. 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto ivi previsto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[3] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[4] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.