§ 2.4.4 – D.L. 17 marzo 1967, n. 80.
Attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:17/03/1967
Numero:80


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nel triennio indicato nel precedente articolo la determinazione del livello dei prezzi di acquisto, di cui all'art. 8 del regolamento della Comunità economica europea n. [...]
Art. 3.      Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
Art. 4.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966, i dazi previsti dalla vigente tariffa [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Non sono ammessi alla restituzione i prodotti previsti dal presente decreto esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto [...]
Art. 7.      Per l'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi previsti dal precedente art. 5, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in [...]
Art. 8.      Il fondo istituito con l'art. 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, assume la denominazione di "Fondo di [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni finanziari 1967 e 1968 certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a [...]
Art. 10.      Ai certificati di credito, di cui al precedente art. 9, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni [...]
Art. 11.      Il netto ricavo fino a lire 100.000 milioni di cui al 1° comma del precedente art. 9 è destinato per lire 8.000 milioni per provvedere nel 1967 all'onere di cui [...]
Art. 12.      Dal 1° gennaio 1969, quadrimestralmente, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro accerteranno le disponibilità del Fondo di cui al precedente art. 8 [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.4.4 – D.L. 17 marzo 1967, n. 80. [1]

Attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 17 marzo 1967, n. 69).

 

     Art. 1. [2]

     Qualora per un prodotto ortofrutticolo i competenti organi delle Comunità economiche europee abbiano accertato una situazione di crisi grave di mercato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, in conformità dei regolamenti comunitari e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a dare ad essi le previste destinazioni.

 

          Art. 2.

     Nel triennio indicato nel precedente articolo la determinazione del livello dei prezzi di acquisto, di cui all'art. 8 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, e le constatazioni di esistenza e di cessazione di una situazione di crisi grave di mercato, ai sensi degli articoli 7 e 8 di tale regolamento, sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Per la determinazione dei livelli del prezzo di acquisto di cui al comma precedente il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà sentito il Comitato previsto dal successivo art. 3.

 

          Art. 3.

     Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato. Fanno inoltre parte del Comitato:

     1) due direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità [3];

     3) il direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

     4) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

     5) un rappresentante degli Enti di sviluppo;

     6) un rappresentante dell'Istituto del commercio con l'estero;

     7) un rappresentante dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola;

     8) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, di cui uno rappresentante dei concedenti a mezzadria e colonia parziaria;

     8 bis) cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonìa parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti [4];

     9) cinque rappresentanti dei proprietari e affittuari coltivatori diretti;

     10) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;

     11) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;

     12) tre rappresentanti delle associazioni di cooperative;

     13) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

     14) un rappresentante dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

     15) un rappresentante degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

     16) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra i direttori di mercati ortofrutticoli [5].

     Per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sarà nominato un supplente.

     I componenti di cui ai numeri 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15, sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata. Il segretario può essere coadiuvato da altri funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con suo decreto, costituire Sezioni del Comitato consultivo, determinandone le rispettive competenze.

     Il Comitato esprime parere, a richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente decreto e dei regolamenti comunitari concernenti il settore ortofrutticolo.

     Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si provvede con i normali fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti di cui al citato regolamento si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione.

 

          Art. 5. [6]

     Per i prodotti di cui all'allegato III del regolamento comunitario n. 159/66 possono essere accordate restituzioni all'esportazione secondo i principi ed i criteri ivi stabiliti.

     Con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla detta agevolazione e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione stessa, nei limiti risultanti dal su menzionato regolamento comunitario n. 159/66.

     L'elenco, le disposizioni, le condizioni e la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

 

          Art. 6.

     Non sono ammessi alla restituzione i prodotti previsti dal presente decreto esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale.

     La disposizione di cui innanzi si applica anche a tutti i prodotti per i quali sono previste la restituzione del prelievo agricolo o l'importazione in esenzione a reintegro di merci esportate.

 

          Art. 7.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi previsti dal precedente art. 5, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

 

          Art. 8.

     Il fondo istituito con l'art. 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, assume la denominazione di "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari".

     Il Fondo predetto è destinato, oltre che agli interventi indicati al citato art. 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, anche a quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, ed a quelli derivanti dall'applicazione di altre norme comunitarie per l'organizzazione comune di altri settori agricoli.

     La dotazione del Fondo, in base alle necessità, può essere aumentata nel biennio 1967-1969 sino all'importo massimo di lire 147.600 milioni.

     Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli anni finanziari 1967 e 1968, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno iscritte le somme occorrenti per i versamenti al Fondo stesso.

     Da tale Fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

     I versamenti a favore del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati attraverso il Fondo saranno fatti affluire al Fondo stesso [7].

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni finanziari 1967 e 1968 certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri di cui al successivo art. 11. Tale emissione può aver luogo anche frazionatamente in ciascuno dei predetti anni finanziari in relazione ai fabbisogni.

     I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal presente articolo nonchè per interessi relativi al 1967, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

 

          Art. 10.

     Ai certificati di credito, di cui al precedente art. 9, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti [8].

 

          Art. 11.

     Il netto ricavo fino a lire 100.000 milioni di cui al 1° comma del precedente art. 9 è destinato per lire 8.000 milioni per provvedere nel 1967 all'onere di cui all'articolo 5 del presente decreto e fino all'importo massimo di lire 89.500 milioni negli anni 1967 e 1968 a quello previsto dall'art. 8.

     Un'aliquota di lire 2.500 milioni sarà versata ad apposito conto corrente di Tesoreria per essere destinata ad ulteriori interventi nel settore ortofrutticolo da disporsi con successivo provvedimento legislativo.

 

          Art. 12.

     Dal 1° gennaio 1969, quadrimestralmente, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro accerteranno le disponibilità del Fondo di cui al precedente art. 8 che risultassero eccedenti rispetto alle esigenze da soddisfare. Tali disponibilità saranno riversate al bilancio dello Stato e, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'ammortamento anticipato degli speciali certificati di credito di cui al precedente art. 9.

 

          Art. 13. [9]

 

          Art. 14.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 13 maggio 1967, n. 267. Per una proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 10 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 267 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[3] Numero così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 267.

[4] Numero aggiunto dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 267.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 267.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 267.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.