§ 3.8.8 - Legge Regionale 4 luglio 1983 n. 21.
Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 artigianato e industria
Data:04/07/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmi di promozione economica.
Art. 3.  Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari.
Art. 4.  Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche.
Art. 5.  Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche.
Art. 6.  Concessione ed erogazione di contributi ad Enti fieristici.
Art. 7.  Commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche.
Art. 8.  Composizione della Commissione regionale consultiva.
Art. 9.  Funzionamento della Commissione regionale consultiva.
Art. 10.  Norme finali.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Copertura finanziaria.


§ 3.8.8 - Legge Regionale 4 luglio 1983 n. 21.

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche.

(B.U. n. 74 del 6 luglio 1983).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia-Romagna concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla valorizzazione della produzione emiliano-romagnola attraverso programmi pluriennali ed annuali di iniziative di promozione economica ed il coordinamento degli interventi promozionali realizzati nel settore da enti ed aziende regionali.

     I programmi promozionali concorrono, inoltre,al perseguimento degli obiettivi delle attività promozionali svolte dai competenti organi statali.

 

     Art. 2. Programmi di promozione economica.

     I programmi di promozione economica si articolano normalmente in progetti organici finalizzati, nei quali sono indicati i settori merceologici interessati alle iniziative previste ed i conseguenti oneri finanziari.

     Gli enti e le associazioni di cui al quarto comma, lettera a), possono proporre, anche singolarmente, all'Assessore competente in materia di fiere i programmi di promozione economica di cui al presente articolo.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i programmi e i progetti di promozione economica, su proposta dell'Assessore competente in materia di fiere, previo parere della Commissione regionale di cui all'art. 7.

     I programmi promozionali possono prevedere:

     a) l'organizzazione, di norma in collaborazione con l'Istituzione Nazionale per il Commercio Estero, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, con l'ERVET - Spa, con l'ERSA, con le associazioni delle categorie economiche, con i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole imprese e con altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica, anche all'estero, riconducibili a progetti organici, o la partecipazione a tali iniziative;

     - l'organizzazione, di norma in collaborazione con gli enti, istituti, associazioni ed organismi di cui sopra, di missioni di operatori economici, esperti o giornalisti esteri in Italia o di operatori economici ed esperti italiani all'estero.

     L'organizzazione di iniziative promozionali all'estero e la partecipazione alle stesse avvengono nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, II comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

     b) la realizzazione o l'acquisizione di materiale pubblicitario e editoriale;

     c) il conferimento di incarichi ad organismi pubblici e privati o ad esperti per lo svolgimento di studi, ricerche e prospezioni di mercato e per la elaborazione ed attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie in Italia e all'estero;

     d) la concessione di contributi per promuovere, nell'ambito di progetti organici finalizzati, la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;

     e) la concessione di contributi ad Enti fieristici riconosciuti, che organizzino, in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, lettera b) e c) della Legge regionale 26 maggio 1980 n. 43 la partecipazione di espositori della regione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino, a favore delle imprese emiliano- romagnole, servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri.

 

     Art. 3. Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari.

     Per le iniziative previste dall'art. 2, IV comma, lettera a), assunte in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, Consorzi, Società consortili ed altri organismi, o su proposta degli stessi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le iniziative promozionali concordate, le relative modalità di svolgimento nonchè la quota di partecipazione finanziaria della Regione.

     Fra gli oneri derivanti dall'organizzazione di missioni di operatori economici ed esperti italiani all'estero sono in ogni caso escluse dalla partecipazione finanziaria della Regione le spese di viaggio e soggiorno nonché le spese personali.

 

     Art. 4. Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche.

     I contributi previsti dall'art. 2, IV comma, lettera d), sono corrisposti:

     a) ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane od agricole;

     b) ai comitati fra imprese artigiane o agricole omogenee, costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del Codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto-tipo approvato dal Consiglio regionale.

     I contributi per le iniziative di partecipazione a manifestazioni fieristiche, ricomprese nei progetti organici finalizzati di cui all'articolo 2, sono concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:

     - 80% per il primo anno di partecipazione dell'azienda alla manifestazione;

     - 60% per il secondo anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione;

     - 40% per il terzo anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione;

     - 30% per il quarto anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione.

     Per le manifestazioni che constano di due edizioni annuali il contributo può essere concesso, limitatamente ai primi tre anni, per la partecipazione ad entrambe le edizioni.

     Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

1) quota di iscrizione alla manifestazione;

2) affitto ed allestimento dell'area espositiva;

3) trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre;

4) inserimento nel catalogo della manifestazione e servizio di interprete.

     Fra gli oneri derivanti dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche non sono in ogni caso ammesse a contributo regionale le spese di viaggio e soggiorno dei titolari delle imprese, le spese personali e quant'altro non strettamente attinente all'iniziativa.

 

     Art. 5. Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche.

     Le richieste di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione generale sull'iniziativa.

     Entro il 30° giorno precedente l'iniziativa dovranno essere presentati:

     - il preventivo di spesa particolareggiato, corredato da dettagliata relazione;

     - la dichiarazione di impegno a presentare, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione;

     - la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     - una dichiarazione dalla quale risulti se le aziende partecipanti hanno ricevuto altri contributi per l'iniziativa e per edizioni precedenti della stessa.

     La Giunta regionale, contestualmente alla concessione dei contributi, può disporre l'erogazione di acconti fino al 50% della somma impegnata per le singole iniziative.

     I contributi sono liquidati a consuntivo, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, costituita da fatture in copia conforme all'originale e di una relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa.

     Ove le spese realmente sostenute siano inferiori al preventivo, il contributo concesso, in sede di liquidazone, viene corrispondentemente ridotto.

     La mancata partecipazione alle iniziative programmate, non imputabile a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per il periodo di un anno e la restituzione dell'acconto eventualmente percepito.

 

     Art. 6. Concessione ed erogazione di contributi ad Enti fieristici.

     I contributi agli Enti fieristici, previsti dall'art. 2, IV comma, lettera e), sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la organizzazione delle singole iniziative promozionali.

     I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche sono concessi a fronte delle voci di spesa afferenti alla quota di iscrizione alla manifestazione fieristica ed all'affitto ed all'allestimento dell'area espositiva.

     Le richieste di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da dettagliato preventivo di spesa e da programma particolareggiato dell'iniziativa promossa.

     L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 7. Commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche. [1]

 

     Art. 8. Composizione della Commissione regionale consultiva. [1]

 

     Art. 9. Funzionamento della Commissione regionale consultiva. [1]

 

     Art. 10. Norme finali.

     La Legge regionale 29 maggio 1980 n. 44, è abrogata.

     (Omissis) [2].

     I contributi regionali previsti dall'art. 7, I comma, della Legge regionale 26 maggio 1980 n. 43, possono essere concessi anche alle associazioni ed alle organizzazioni dei produttori agricoli e zootecnici.

     Per le manifestazioni organizzate dagli organismi predetti non si applica il disposto di cui all'art. 7, I comma, lettera c) della Legge regionale 26 maggio 1980 n. 43.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     Il programma delle attività promozionali a favore del settore artigianale relativo all'anno 1983, adottato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle norme della Legge regionale 29 maggio 1980 n. 44, resterà disciplinato, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, in base alla disposizione della stessa Legge regionale 29 maggio 1980 n. 44.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12.