§ 3.7.3 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 43.
Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli Enti fieristici.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:26/05/1980
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione e classificazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 3.  Qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche.
Art. 4.  Soggetti organizzatori.
Art. 5.  Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Art. 6.  Istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Art. 7.  Concessione di contributi regionali ad Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.
Art. 8.  Enti fieristici.
Art. 9.  Scopi degli Enti fieristici.
Art. 10.  Modalità di gestione degli Enti fieristici.
Art. 11.  Organi degli Enti fieristici.
Art. 12.  Criteri per le nomine negli Enti fieristici.
Art. 13.  Indirizzo e controllo degli Enti fieristici.
Art. 14.  Controllo su altri soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche.
Art. 15.  Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
Art. 16.  Divieti e sanzioni.
Art. 17.  Mostre d'arte.
Art. 18.  Disposizioni generali sulle deleghe.
Art. 19.  Norme di attuazione.
Art. 20.  Copertura finanziaria.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 22.  Prime nomine degli organi.


§ 3.7.3 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 43. [1]

Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli Enti fieristici.

(B.U. n. 85 del 28 maggio 1980).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni in materia di fiere di cui agli art. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 50 e 51 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo le norme della presente legge ed al fine della massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi dell'Emilia-Romagna e del Paese, oltre che per la diffusione della ricerca applicata finalizzata alla produzione e alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle manifestazioni fieristiche, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli scambi nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione.

 

     Art. 2. Definizione e classificazione delle manifestazioni fieristiche.

     Sono manifestazioni fieristiche, agli effetti della presente legge, le fiere, le mostre e le esposizioni, a carattere periodico od occasionale, alle quali le imprese singole ed associate, anche attraverso loro rappresentanti, partecipano allo scopo di presentare i propri prodotti o servizi.

     Sono fiere le rassegne aperte al pubblico ed organizzate, senza limitazione merceologica, per consentire ai partecipanti di presentare lo sviluppo complessivo della propria produzione, di diffonderne la conoscenza e promuoverne la vendita, anche con consegna differita, ai sensi della Legge 11 luglio 1971, n. 426.

     Sono mostre le rassegne limitate ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico (mostre-mercato) o solo agli operatori commerciali del settore merceologico interessato e alla stampa (mostre specializzate) con esclusione della vendita al minuto dei prodotti esposti.

     Sono esposizioni le manifestazioni organizzate, senza immediate finalità commerciali, per dimostrare al pubblico i progressi tecnologici e, in generale, l'avanzamento scientifico, culturale e sociale conseguito dalle attività produttive.

     L'attività di vendita che si effettua nell'ambito delle fiere e delle mostre-mercato viene disciplinata dal regolamento della manifestazione.

 

     Art. 3. Qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche.

     Le manifestazioni fieristiche sono internazionali, nazionali, regionali e locali. Il riconoscimento della qualifica è attribuito in funzione del mercato di commercializzazione dei prodotti da esporre e dell'area di influenza dell'impresa espositrice, indipendentemente dalla provenienza geografica dei prodotti e degli espositori.

     La qualifica è attribuita dalla Regione con l'atto di autorizzazione alla manifestazione fieristica, salvo competenza dello Stato di cui all'art. 53 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Non possono essere effettuate contemporaneamente nell'ambito del territorio regionale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che la Giunta regionale, sentite le competenti Camere di commercio e previo accordo con i Comuni interessati, non disponga diversamente.

     Le mostre regionali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In questo caso devono essere sentiti gli Enti fieristici e le Camere di commercio territorialmente interessati.

 

     Art. 4. Soggetti organizzatori.

     Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate, oltre che dagli Enti fieristici di cui al successivo art. 8, da altri Enti pubblici, da organizzazioni che siano emanazione diretta delle assocazioni di categoria, da associazioni private e da comitati aventi come scopo ed oggetto principale attività di altra natura.

     Agli enti pubblici, alle organizzazioni, alle associazioni private e ai comitati di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 13.

 

     Art. 5. Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

     La Giunta regionale, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio, autorizza lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

     Per le manifestazioni a carattere locale la competenza al rilascio dell'autorizzazione è delegata alla Provincia e, per il rispettivo territorio, al Circondario amministrativo di Rimini, che vi provvedono sentita la Camera di commercio.

     Possono essere svolte solo quelle manifestazioni fieristiche realizzate secondo i princìpi e le norme contenute nella presente legge, che siano comprese nel calendario fieristico regionale ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.

     L'autorizzazione per le manifestazioni non aventi qualifica regionale o locale ha durata triennale; per le regioni e locali annuale.

     L'autorizzazione può essere revocata per giusta causa con l'osservanza delle procedure previste per la concessione dell'autorizzazione medesima.

     L'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione:

     a) della compatibilità dell'iniziativa con le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e, più in generale, delle linee di programmazione economica nazionale;

     b) del programma e del regolamento della manifestazione, idonei a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, la possibilità di partecipazione, senza discriminazioni arbitrarie, di tutti gli operatori che abbiano validi titoli e qualificazione strettamente correlati agli obiettivi della manifestazione e che si impegnino al rispetto degli accordi nazionali ed internazionali nel settore degli scambi commerciali, nella salvaguardia delle caratteristiche della stessa;

     c) del piano finanziario dell'iniziativa, il quale indichi le quote di partecipazione degli espositori e comprovi, salvo il disposto del successivo art. 7, la copertura delle spese da parte degli organizzatori e degli espositori, nonché l'esclusione di ogni intento esclusivamente lucrativo degli organizzatori.

 

     Art. 6. Istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

     Le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali devono avvalersi di una sede stabile, disporre di un'organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.

     I termini per l'inoltro delle domande di autorizzazione saranno stabiliti, anno per anno, dal competente assessore entro il 30 giugno dell'anno precedente.

     Le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche dovranno indicare:

     1) il programma, il regolamento e le finalità dell'iniziativa, con la menzione degli specifici settori merceologici ammessi alla manifestazione, l'esatta denominazione della manifestazione, formulata in modo chiaro ed inequivocabile, il periodo dello svolgimento della manifestazione, con l'indicazione della data di inizio e di chiusura, nonché la natura della manifestazione, se aperta al pubblico oppure riservata agli operatori economici, ed i criteri di evoluzione delle eventuali eccedenze attive, ove non si tratti di manifestazioni promosse da Enti fieristici;

     2) il piano finanziario dettagliato, con la documentazione degli eventuali impegni di contributo da parte di Enti o di privati;

     3) il parere consultivo espresso dalle associazioni regionali o locali delle categorie economiche per le rispettive manifestazioni nonché il parere favorevole del Comune ove si svolge la manifestazione in ordine alla compatibilità della stessa con le ordinarie esigenze cittadine;

     4) il parere dell'Unione regionale delle Camere di commercio o delle Camere di commercio competenti per territorio.

 

     Art. 7. Concessione di contributi regionali ad Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

     Possono essere concessi contributi, a carico del bilancio regionale, a favore di quelle manifestazioni che contestualmente:

     a) siano organizzate da Enti pubblici o da Comitati in cui sono presenti Enti pubblici o Comitati la cui attività sia riconosciuta di significativo interesse economico e sociale;

     b) presentino un apprezzabile significato economico, anche tenendo conto dei loro possibili sviluppi per la produzione industriale o agricola, ed abbiano contenuti di manifestazione specializzata;

     c) non siano mostre-mercato.

     La concessione di contributi regionali per manifestazioni organizzate da Enti fieristici ha carattere eccezionale ed è comunque subordinata alla condizione che si tratti di manifestazioni a carattere innovativo o sperimentale e limitatamente ai primi due anni.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, lett. c), il contributo regionale è concesso a fronte delle spese relative all'attività promozionale e di gestione della suddetta manifestazione.

     Le richieste di contributo hanno carattere annuale e debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.

     La domanda di contributo è corredata dal dettagliato preventivo delle spese che l'Ente organizzatore dovrà sostenere.

     La Giunta regionale delibera sulla concessione del contributo per un solo anno, con l'esclusione di ogni impegno di bilancio regionale per più esercizi.

     Il contributo regionale è corrisposto a manifestazione effettuata, dietro presentazione di resoconto analitico e della regolare documentazione entro sessanta giorni delle spese affrontate e di dichiarazione del Sindaco del Comune dove si è svolta la manifestazione che la stessa ha avuto effettivamente luogo.

 

     Art. 8. Enti fieristici.

     I nuovi Enti costituiti in Emilia-Romagna per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, nonché gli Enti specializzati nell'organizzazione esclusiva delle mostre di cui al precedente art. 2, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

     L'attribuzione della qualifica di Ente fieristico è subordinata alla presenza tra i fondatori o, per gli Enti a struttura associativa, fra i soci, di almeno un Ente territoriale dell'Emilia-Romagna.

     Lo statuto dell'Ente deve indicare:

     a) gli scopi dell'Ente;

     b) la sede;

     c) il capitale di fondazione ed i criteri per il suo eventuale aumento, nonché, ove si tratti di Enti a struttura associativa, i criteri per l'ammissione di nuovi soci;

     d) gli organi di cui al successivo art. 11;

     e) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;

     f) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche anche con riferimento ai criteri di ammissione degli espositori;

     g) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'Ente, del patrimonio residuo ad Enti pubblici che perseguano fini analoghi;

     h) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

     In ogni caso, lo statuto deve ispirarsi a princìpi di

imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella

scelta del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche

dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocraticità

e della massima semplicità nell'organizzazione interna.

     Lo statuto è approvato nelle stesse forme di riconoscimento dell'Ente e, col medesimo procedimento, sono approvate le sue modificazioni.

 

     Art. 9. Scopi degli Enti fieristici.

     Gli Enti fieristici, esclusa comunque ogni finalità lucrativa, possono:

     a) organizzare manifestazioni fieristiche in sede fissa o con carattere itinerante nel territorio regionale o, previa intesa con le Regioni interessate, nel territorio di altre Regioni o all'estero, ricercando l'opportuna collaborazione con gli organismi operanti nel settore;

     b) organizzare la partecipazione di espositori dell'Emilia-Romagna a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio regionale o all'estero, ricercando le opportune collaborazioni anche a sostegno di specifici settori produttivi dell'economia regionale;

     c) organizzare, a favore delle imprese emiliano-romagnole, servizi permanenti di informazione sui mercati nazionali ed esteri, con particolare riferimento alla possibilità di collocamento della produzione regionale;

     d) intraprendere, anche in forma permanente, ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza della tecnologia industriale o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto di proprie manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 10. Modalità di gestione degli Enti fieristici.

     Gli Enti fieristici operano secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di Enti, Istituti, Società.

     Essi elaborano programmi annuali o pluriennali delle proprie iniziative in conformità dei piani regionali di sviluppo e svolgono la propria attività ricercando il permanente contatto con le istituzioni elettive, le associazioni economiche e sindacali, le camere di commercio nonché, per le manifestazioni di loro diretto interesse, le formazioni civili e culturali della Regione.

 

     Art. 11. Organi degli Enti fieristici.

     Sono organi degli enti fieristici:

     a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione del Consiglio regionale. E' proposto dalla Giunta al Consiglio regionale sentito il Consiglio di amministrazione e previe adeguate consultazioni con le organizzazioni economiche e sociali più rappresentative. Il Presidente dura in carica per tre esercizi finanziari e può essere confermato;

     b) il Consiglio di amministrazione, nominato per tre esercizi finanziari, con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli organi, degli enti o delle organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto, quale si adegua alle disposizioni di cui al successivo art. 12, tenendo particolarmente conto delle istituzioni, associazioni ed organizzazioni di carattere economico operanti nella Regione, oltre che dei soci fondatori e degli Enti locali.

     c) il Consiglio generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto, oltre che dal Presidente, dagli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto;

     d) il Collegio dei revisori dei conti, composto di un Presidente, di due membri effettivi e due supplenti e nominato per tre esercizi finanziari con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione, quanto al Presidente del Collegio, del Consiglio regionale, quanto a un membro effettivo e uno supplente, del Comune dove ha sede l'Ente, e, per il resto, degli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto.

     Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio generale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

     Il Consiglio di amministrazione predispone i bilanci e gli atti previsionali, delibera sull'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

     Il Consiglio generale delibera sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

     I poteri, i doveri e le responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sono regolati dalle norme previste dal codice Civile per gli amministratori e per i sindaci di società per azioni, in quanto compatibili.

     I membri del Collegio dei revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale.

     Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e ha lo stato giuridico dei dirigenti d'azienda. La sua nomina è comunicata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Al Direttore generale spetta la direzione dell'attività operativa dell'Ente nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici, cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Lo statuto può prevedere che il Consiglio di amministrazione elegga fra i suoi membri uno o due vicepresidenti, col compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o di assolvere compiti speciali delegati dallo stesso Presidente.

 

     Art. 12. Criteri per le nomine negli Enti fieristici.

     Le proposte e le nomine di cui al precedente articolo devono essere motivate con l'indicazione dei criteri di professionalità adottati per la scelta e del curriculum della persona prescelta.

     Lo statuto degli Enti fieristici deve indicare, garantendo la più ampia rappresentatività e rappresentanza, gli organi, gli enti e le organizzazioni ai quali spettano le designazioni di cui al precedente articolo.

 

     Art. 13. Indirizzo e controllo degli Enti fieristici.

     Il Consiglio regionale, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti artt. 1 e 5, emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.

     Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

     a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali degli Enti fieristici;

     b) i programmi annuali e poliennali di attività.

     Le funzioni di controllo di cui al precedente comma sono delegate alle Province e, per il rispettivo territorio al Circondario amministrativo di Rimini per gli Enti fieristici che, ai sensi dello statuto, organizzano solo manifestazioni di carattere locale.

     La Giunta regionale esercita il proprio controllo sugli Enti fieristici anche per il tramite del Collegio dei revisori dei conti.

     In caso di grave e reiterata violazione delle norme di legge e di statuto, il Presidente della Giunta regionale può, su conforme deliberazione della Giunta, disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e nominare, per il tempo strettamente necessario, un commissario con compiti di ordinaria amministrazione.

     Con le stesse modalità di cui all'art. 8, 1° comma, è disposto lo scioglimento degli Enti fieristici che, per mancanza dei mezzi finanziari o per continuata inattività, si rivelano non più in grado di perseguire le finalità statutarie.

     Il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme statutarie.

 

     Art. 14. Controllo su altri soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

     Per il controllo sull'osservanza delle condizioni poste in sede di autorizzazione alle manifestazioni fieristiche di enti, associazioni e comitati di cui agli artt. 4 e seguenti della presente legge, la Regione si avvale degli Enti fieristici proprietari delle strutture espositive utilizzate dagli enti, associazioni e comitati.

     Per il caso in cui le strutture espositive utilizzate non appartengono ad alcun Ente fieristico la Regione può delegare la funzione di controllo alla Provincia e, per il rispettivo territorio, al Circondario amministrativo di Rimini, nel cui ambito territoriale vengono organizzate le manifestazioni fieristiche.

     I controlli di cui ai commi precedenti saranno esercitati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale previo parere, nel caso di cui al primo comma, del Consiglio di amministrazione dell'Ente fieristico o, nel caso di cui al secondo comma, della Provincia e, per il territorio di competenza, del Circondario amministrativo di Rimini.

 

     Art. 15. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.

     La Giunta regionale, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio, approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, nel quale sono indicati separatamente i vari tipi di manifestazioni autorizzate.

     E' emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro il 30 dicembre di ciascun anno, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il calendario deve indicare:

     a) il luogo in cui si effettua la manifestazione;

     b) la denominazione ufficiale della manifestazione;

     c) la data di inizio e chiusura;

     d) il tipo e la qualifica della manifestazione;

     e) i settori merceologici interessati;

     f) l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;

     g) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

     Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico, la Giunta regionale, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

 

     Art. 16. Divieti e sanzioni.

     Non possono aver luogo durante l'anno nel territorio della Regione fiere, mostre ed esposizioni non autorizzate e non indicate nel calendario ufficiale.

     Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate od organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi della presente legge in date località o con denominazioni o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 500.000.000.

     Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale e l'importo è devoluto alla Regione, quando si tratti di manifestazioni di competenza delegata alle stesse.

     All'accertamento delle infrazioni si procede mediante redazione di processo-verbale contenente le generalità del trasgressore, le eventuali dichiarazioni di questi, l'enunciazione del fatto e della norma violata.

 

     Art. 17. Mostre d'arte.

     Le disposizioni della presente legge si applicano alle mostre di opere d'arte, salva l'applicazione della Legge 20 novembre 1971, n. 1602.

 

     Art. 18. Disposizioni generali sulle deleghe.

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli Enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.

     Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive rigardanti le funzioni regionali delegate.

     Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli Enti delegati.

     Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitarlo a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta.

     La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

     La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

     Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

     La Regione o gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 19. Norme di attuazione.

     Gli Enti fieristici già riconosciuti in base al R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella Legge 5 luglio 1934, n. 1604 e tuttora operanti nella Regione adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della stessa.

     Ove lo statuto modificato dall'Ente fieristico non risulti conforme alle disposizioni della presente legge, il Consiglio regionale con motivata deliberazione invita l'Ente fieristico a riesaminarlo entro il termine assegnatogli e ad apportargli le conseguenti modifiche.

     In caso di scioglimento o di recesso sono fatti salvi i diritti dei soci secondo le disposizioni previste dagli statuti vigenti.

     I segretari generali degli Enti fieristici già operanti nella Regione Emilia-Romagna assumono, con la data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttori generali, ai sensi del precedente art. 11.

     I contratti già conclusi da detti Enti con il personale, di qualsiasi ordine e grado, con i fornitori, con gli appaltatori e, in genere, tutti i contratti pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge proseguono secondo la struttura ed il contenuto originario.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente un apposito stanziamento.

     Per l'esercizio 1980 gli oneri faranno carico allo stanziamento di cui al cap. 23050 del bilancio 1980 per un importo di lire 100.000.000.

     Per gli esercizi successivi al 1980, la Regione provvede, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, a determinare il relativo stanziamento mediante la legge di bilancio, secondo il reale fabbisogno.

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     Il Presidente della Giunta regionale verifica la compatibilità delle singole manifestazioni fieristiche esistenti e dei loro ordinamenti con le norme della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

     In caso di difformità prescrive i necessari adeguamenti agli organi degli Enti, i quali devono provvedere entro tre mesi dall'ingiunzione, pena la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 22. Prime nomine degli organi.

     I Presidenti nominati nella fase di prima applicazione dell'art. 11, lett. a), durano in carico fino al rinnovo dei primi Consigli di amministrazione nominati ai sensi della lettera b) di detto articolo. I Presidenti in carica alla data di approvazione della presente legge vi permangono con pienezza di poteri fino alla nomina dei loro successori.

     Gli organi collegiali in carica, anche in regime di prorogatio, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permangono con pienezza di poteri fino all'adeguamento degli statuti, in base alle disposizioni della stessa legge, e alla nomina dei nuovi organi ai sensi dell'art. 11.

     Per attuare compiutamente la consultazione prevista dal suddetto art. 11, lett. a) in occasione della prima applicazione di tale disposizione, in luogo del Consiglio di amministrazione viene sentito il Consiglio generale in carica.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della stessa L.R. 12/2000.