§ 3.5.3/1 - Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29.
Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:16/08/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne.
Art. 2.  Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale.
Art. 3.  Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa.
Art. 4.  Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
Art. 5.  Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa.
Art. 6.  Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica.
Art. 7.  Attrezzi consentiti.
Art. 8.  Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti.
Art. 9.  Periodi di pesca alle diverse specie.
Art. 10.  Attrezzi consentiti per la cattura delle rane.
Art. 11.  Disciplina dei servizi resi dall'ente Parco.


§ 3.5.3/1 - Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29. [1]

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

(B.U. n. 71 del 18-8-1993).

 

Art. 1. Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne.

     1. La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

TITOLO I

Pesca nelle zone classificate "A"

 

     Art. 2. Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale.

     1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, e consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

     a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni.

     L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;

     b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20.

E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.

Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;

     c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24.

     E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

     Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6.

     Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6.

     La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;

     d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18.

     E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a min. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete.

     Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6.

     La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;

     e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

     La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;

     f) guada o ligorsa. Lunghezza massima del lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;

     g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogòl"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;

     h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);

     i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore mm. 12;

     l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;

     m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

     n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15.

     Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

     o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;

     p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio" limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

     2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

     3. Nelle zone A e consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

     4. Gli attrezzi sopraindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

     5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

     6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

     7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente

dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

     8. Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla Legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi) [2].

     8 bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità [3].

     8 ter. Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo [4].

 

     Art. 3. Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa.

     1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

     a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami;

     b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

     c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;

     d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

     Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a min. 6.

     2. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

     3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

     a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti:

     lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6 [5];

     b) dirlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;

     c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.

     c) bis. sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine [6].

     I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24.

     E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete fissetta di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

     4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo [7].

     5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della Commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.

     Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:

     a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal Piano ittico del bacino idrografico;

     b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto.

     La Provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi.

     Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del Piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

     6. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province.

     E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato.

     Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza [8].

     7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla Provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

 

TITOLO II

Pesca nelle zone classificate "B" e "C"

 

     Art. 4. Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

     1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.

     2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

 

     Art. 5. Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa.

     1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate B sono consentiti:

     a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;

     b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

     Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare, ed intorbidire l'acqua. E inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. E proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

     c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

     d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.

     (Omissis) [9].

     2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano di gestione ittica adottato dalla Provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

     3. Nelle acque di categoria C" ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. E consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

 

TITOLO III

Pesca nelle zone classificate "D"

 

     Art. 6. Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica.

     1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

     a) una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;

     b) una canna cono senza mulinello munita di non più di tre ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);

     c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca artificiale".

     2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

     Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.

     3. Nelle zone classificate D e vietato ogni tipo di pasturazione.

 

TITOLO IV

Pesca nelle acque di bonifica

 

     Art. 7. Attrezzi consentiti.

     1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.

     2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai' pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:

     a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A";

     b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B";

     c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C".

     3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

     4. La pesca da natante è vietata.

 

TITOLO V

Collocazione e periodi di pesca

 

     Art. 8. Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti.

     1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.

     2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.

     3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.

     4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate "A". Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la dirlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.

 

     Art. 9. Periodi di pesca alle diverse specie.

     1. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

     2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:

 

 

Specie                                  Periodo di divieto

 

Anguilla (Anguilla anguilla)                 senza limite

Barbo comune (Barbus barbus plebejus)            1/4-31/5

Barbo canino (Barbus meridionalis)                1/431/5

Carpa (Cyprinus carpio)                         15/5-30/6

Cavedano (Leuciscus chepalus cabeda) [10]    senza limite

Cefalo (Mugil cephalus)                      senza limite

Cheppia (Alosa fallax nilotica)                  1/5-30/6

Gambero (Austropotamobius pallipes              1/1-31/12

italicus)

Ghiozzo di fiume (Padogobius                    1/1-31/12

martensi) [11]

Go (Gobius ophiocephalus)                    senza limite

Granchio di fiume (Potamon                      1/1-31/12

fluviatile) [12]

Luccio (Esox lucius)                           15/12-15/4

Muggini (Liza ramada, Liza saliens,

Liza aurata, Chelon labrosus)                senza limite

Orata (Sparus aurata)                        senza limite

Passera Pianuzza (Platichthys flesus

luscus)                                      senza limite

Persico Reale (Perca fluviatilis)                1/4-31/5

Pigo (Rutilus pigus)                         senza limite

Salmerino (Salvelinus fontinalis) [13]   disposizioni

                                         di cui al comma 1

                                         estese a tutte le zone

Scazzone (Cottus gobio) [14]                    1/1 31/12

Spigola o Branzino (Dicentrarchus

labrax)                                      senza limiti

Storione Cobice (Acipenser naccarii)            1/1-31/12

Storione comune (Acipenser sturio)              1/1-31/12

Storione ladano (Huso huso)                     1/1-31/12

Temolo (Thymallus thimallus) [15]                1/10-31/5

Tinca (Tinca tinca)                             15/5-30/6

Trota Fario (Salmo trutta trutta

morpha                                  disposizioni

fario)                                  di cui al comma 1

                                         estese a tutte le zone

 

 

TITOLO VI

ATTIVITA' VARIE - NORME SPECIALI

 

     Art. 10. Attrezzi consentiti per la cattura delle rane.

     1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il  ricorso ai seguenti mezzi:

     a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;

     b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.

 

     Art. 11. Disciplina dei servizi resi dall'ente Parco.

     1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 27 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[5] Capoverso così sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del R.R. 30 ottobre 2003, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[9] L'ultimo capoverso del presente comma è stato soppresso dall'art. 2 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17.

[10] Termine così sostituito dall'art. 3 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[11] Termine così sostituito dall'art. 3 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[12] Denominazione così corretta dall'art. 3 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17.

[13] Denominazione così corretta dall'art. 3 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17.

[14] Termine così sostituito dall'art. 3 del regolamento regionale 3 aprile 1998, n. 9.

[15] Denominazione così corretta dall'art. 3 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 17.