Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione e cultura |
Data: | 16/05/1994 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Compiti della Regione. |
Art. 3. Struttura regionale per il coordinamento degli orari. |
Art. 4. Contributi regionali. |
Art. 5. Criteri per l'adozione del PRO da parte dei Comuni. |
Art. 6. Interrelazione tra PRO e pianificazione comunale. |
Art. 7. Procedure per l'approvazione del PRO. |
Art. 8. Formazione professionale. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
§ 5.4.17 - Legge Regionale 16 maggio 1994, n. 21.
Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di regolazione degli orari (PRO) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 142/90.
(B.U. n. 47 del 19 maggio 1994).
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della solidarietà sociale;
d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della
Art. 2. Compiti della Regione.
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:
a) adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per migliorare la funzionalità dei servizi regionali degli enti pubblici dipendenti della Regione, secondo i criteri di cui all'art. 5;
b) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'articolazione degli orari e il potenziamento dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari. A tale fine, nell'ambito della propria legislazione, privilegia, per la concessione di contributi, il criterio del potenziamento del tempo di funzionamento del servizio;
c) detta gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di regolazione degli orari (PRO) da parte dei Comuni e definisce le procedure di approvazione dello stesso;
d) eroga finanziamenti ai Comuni per l'elaborazione del PRO;
e) promuove iniziative di formazione professionale.
Art. 3. Struttura regionale per il coordinamento degli orari.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, individua, nell'ambito dell'area competente in materia di affari istituzionali, la struttura dotata delle necessarie conoscenze di carattere intersettoriale per lo svolgimento dei seguenti compiti in ordine al coordinamento degli orari:
a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;
b) collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità;
c) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
d) promozione di studi e di ricerche tendenti a diffondere una cultura coerente con le finalità di cui alla presente legge.
Art. 4. Contributi regionali.
1. La Regione può concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei PRO.
2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta per cento del costo ritenuto ammissibile. Nella concessione dei finanziamenti verranno ritenuti prioritari i PRO che, tenendo conto della popolazione coinvolta, prevedano:
a) la qualificazione e la integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
b) il coinvolgimento di più Comuni;
c) l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in rete;
d) la riutilizzazione di aree o di contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e fissa le modalità per l'erogazione.
Art. 5. Criteri per l'adozione del PRO da parte dei Comuni.
1. I Comuni adottano il PRO per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, secondo le finalità di cui all'art. 1 ed i criteri indicati al comma 3 del presente articolo.
2. Il Piano, considerato nella sua unitarietà come strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, si articola in progetti, tesi all'armonizzazione graduale dei sistemi orari dei diversi servizi.
3. Per la definizione dei PRO i Comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici, che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie;
b) rendere gli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;
c) finalizzare, in ottemperanza alla
d) organizzare e programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;
e) far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità;
f) organizzare gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale.
Art. 6. Interrelazione tra PRO e pianificazione comunale.
1. In sede di redazione o di aggiornamento dei Piani regolatori generali e dei Piani del commercio, del traffico e dei trasporti si dovrà tener conto delle indicazioni derivanti dai Piani di regolazione degli orari per quanto riguarda le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città.
Art. 7. Procedure per l'approvazione del PRO.
1. Il Sindaco, nella definizione del PRO, promuove opportune iniziative di informazione e di consultazione anche mediante specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie interessate, delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari opportunità, delle Associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché di altre associazioni secondo le disposizioni dello statuto comunale. Il parere dei soggetti sopracitati può essere espresso anche attraverso un organismo consultivo appositamente costituito.
2. Il Sindaco promuove, ai sensi delle Leggi 142/90 e 241/91, accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari nelle città.
3. I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il PRO adottato e a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale, coerenti con le finalità della presente legge, adottate nell'ambito comunale o intercomunale.
Art. 8. Formazione professionale.
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale in relazione alle problematiche connesse all'attuazione dei PRO ed a progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.
2. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'art. 1 della Legge 125/91.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, ai sensi dell'art. 11 della