§ 2.2.2/4 - Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 6.
Interventi per la liquidazione della SIVALCO SpA e per l'avvio dell'attività del consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio".


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:04/02/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Interventi relativi alla liquidazione della SIVALCO SpA.
Art. 2.  Interventi a sostegno dell'attività del Consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio.
Art. 3.  Finanziamenti finalizzati.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Abrogazione.


§ 2.2.2/4 - Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 6.

Interventi per la liquidazione della SIVALCO SpA e per l'avvio dell'attività del consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio".

(B.U. n. 12 del 8 febbraio 1994).

 

Art. 1. Interventi relativi alla liquidazione della SIVALCO SpA.

     1. Al fine di concorrere alla chiusura della liquidazione della SIVALCO SpA disposta dall'Assemblea dei soci con atto 30 luglio 1992, la Regione Emilia-Romagna, che detiene una quota azionaria pari al novanta per cento del capitale sociale, subentra nella titolarità dei mutui stipulati dalla predetta Società e assistiti dalla garanzia fidejussoria prestata dalla Regione stessa ai sensi dell'art. 5 della L.R. 6 novembre 1987, n. 33, e dell'art. 35 della L.R. 28 aprile 1986, n. 10, e rinuncia all'azione di regresso a carico della SIVALCO SpA, in relazione all'intervento fidejussorio già effettuato di cui alle suindicate leggi.

     2. L'accollo degli oneri finanziari dei mutui e la rinuncia all'azione di regresso di cui al comma 1 sono disposti con delibera della Giunta regionale, su richiesta del liquidatore della SIVALCO SpA, corredata da apposita delibera dell'Assemblea dei soci con la quale si dispone il trasferimento a titolo gratuito a favore congiuntamente del Comune di Comacchio e della Provincia di Ferrara dei beni sociali in essere alla data della richiesta, che sono costituiti da fabbricati, impianti e macchinari, peschiere, altre infrastrutture e migliorie apportate nelle Valli di Comacchio, attrezzi, mobili e macchine d'ufficio, come da inventario.

     3. Il trasferimento a titolo gratuito di cui al comma 2 comporta per i beni trasferiti il vincolo di destinazione a mezzo di concessione a titolo di comodato a favore del Consorzio fra il Comune di Comacchio e la Provincia di Ferrara, denominato "Azienda Speciale Valli di Comacchio", che dovrà utilizzare detti beni per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

 

     Art. 2. Interventi a sostegno dell'attività del Consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio. [1]

     1. Ia Regione concede al Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio" a far tempo dal 1° gennaio 1994:

     a) finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo del complesso vallivo di Comacchio ammessi a contributo statale e/o comunitario, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnico-economica; il finanziamento è calcolato sulla differenza tra il costo dell'intervento e il contributo statale e/o comunitario ed è contenuto nella misura massima del novanta per cento di tale differenza.

     L'erogazione dei finanziamenti avviene come segue:

     1) un primo acconto, nella misura del venti per cento all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;

     2) le erogazioni successive, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiori al venticinque per cento dell'importo complessivo dei lavori previsti;

     3) il saldo o il conguaglio, ad omologazione degli atti di collaudo;

     b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalità statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta. La concessione dei finanziamenti di cui alla presente lett. b) è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti [2].

     c) specifici finanziamenti regionali per lo svolgimento dei servizi relativi alla fruizione del patrimonio ambientale e paesistico ed alla valorizzazione economica delle risorse vallive, nel quadro della salvaguardia delle caratteristiche ecologiche e storico-ambientali del complesso vallivo. Gli interventi di cui alla presente lettera c) sono autorizzati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla vigente legislazione regionale e secondo le procedure ivi indicate.

     2. La Regione stipula con il Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio" una apposita convenzione nella quale vengono programmati i progetti, gli interventi ed i servizi che il Consorzio stesso intende realizzare nel quadriennio e vengono indicati i relativi finanziamenti che la Regione prevede di concedere ai sensi delle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

     3. La stipula della convenzione è disposta con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Finanziamenti finalizzati.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla SIVALCO SpA, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli oneri relativi alle operazioni di liquidazione.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso entro i limiti determinati nella legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994, sulla base di motivate domande avanzate dal liquidatore della SIVALCO SpA, corredate dalla documentazione dell'onere da sostenere nel quadro della liquidazione della Società. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata altresì a concedere al Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio" un finanziamento finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione del Consorzio stesso.

     4. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalità per la concessione del finanziamento di cui al comma 3, entro i limiti determinati in sede di legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'anno 1994.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:

     a) per l'accollo degli oneri finanziari dei mutui di cui all'art. 1 mediante l'istituzione di uno o più capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31; b) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. a), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spese che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977;

     c) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;

     d) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. c), nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla vigente legislazione regionale nel rispetto delle finalità e delle procedure ivi previste;

     e) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;

     f) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposita specifica autorizzazione di spesa che verrà disposta dalla legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. E' abrogata la L.R. 6 novembre 1987, n. 33.

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art. 2 a favore del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio".

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27, come da ultimo modificata dall’art. 41 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 1998, n. 23.