§ 4.6.10 – L.R. 14 agosto 1996, n. 19.
Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:14/08/1996
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonché quelli del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui ai [...]
Art. 2.      1. I finanziamenti non revocati e/o dichiarati decaduti ad oggi sono in essere
Art. 3.      1. La Giunta Regionale su motivate richieste degli Enti compresi nel Piano Esecutivo di finanziamento delle OO.PP. per l'anno 1993, con atto deliberativo può procedere alla variazione della [...]
Art. 4.      1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse concessi dalla Regione in favore degli enti abilitati con la forma in conto interessi, [...]
Art. 5.      1. Le disponibilità finanziarie del Cap. 1500 e 2100 dello stato di previsione della spesa di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 1994 comprese nello stesso piano [...]
Art. 6.      1. I conferimenti degli appalti e l’effettivo inizio dei lavori delle opere pubbliche assistiti dall’intervento finanziario della Regione sono attuati entro e non oltre 360 giorni dalla data [...]
Art. 7.      1. La legge regionale 2 agosto 1982, n. 37 è abrogata
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.6.10 – L.R. 14 agosto 1996, n. 19. [1]

Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche.

(B.U. n. 53 del 2 settembre 1996).

 

Art. 1.

     1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonché quelli del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui ai Capitoli 1500, 2100 e 8502, destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle Opere Pubbliche approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3, possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3) della stessa legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, e la quota in capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'Ente per la copertura dei mutui, ai sensi del 1° e 3° comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 38 [2].

     2. La forma di intervento finanziario della Regione previsto dal comma 1, è estesa ai successivi piani esecutivi di finanziamento.

     3. I termini di approvazione dei progetti esecutivi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49, relativamente ai finanziamenti concessi con il Piano annuale esecutivo di finanziamento delle Opere Pubbliche per l'anno 1993, decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli Enti interessati.

 

     Art. 2.

     1. I finanziamenti non revocati e/o dichiarati decaduti ad oggi sono in essere.

     2. I termini di cui agli articoli del titolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, riferiti ai predetti finanziamenti, decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli Enti interessati.

     3. Le opere pubbliche, le opere di pubblico interesse e quelle di pubblica utilità realizzate dagli Enti abilitati, Comuni, Province e Consorzi, con il concorso finanziario della Regione che alla data del 31 dicembre 1992 si trovavano nelle seguenti condizioni:

     a) opere ultimate, collaudate e non utilizzate;

     b) opere incomplete e da ultimare con l'impiego di ulteriori interventi finanziari;

     c) opere non utilizzate per eccessiva spesa di gestione o per altri gravi motivi;

     d) opere non più rispondenti ai bisogni di sviluppo di quel particolare servizio cui destinate;

     possono essere destinate ad altre utilità di interesse collettivo più rispondenti alle mutate esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni residenti al fine di conseguire la massima fruibilità ed utilità pubblica.

     4. La nuova destinazione d'uso è deliberata dagli Enti proprietari con motivato atto deliberativo nel quale vengono ampiamente dimostrate la validità della nuova destinazione e le condizioni di gestionalità.

     5. La Giunta regionale con atto deliberativo, su proposta dell'Assessore, approva la nuova destinazione d'uso dell'opera convertita in altro servizio di pubblico interesse.

     6. Le opere di cui alla lettera b) del comma 3 delle quali è stata richiesta la conversione ad altro uso possono fruire degli interventi finanziari della Regione previsti dalle leggi di Settore attinenti le nuove destinazioni. In via prioritaria gli Enti possono destinare a tali finalità i finanziamenti previsti dal comma 1.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta Regionale su motivate richieste degli Enti compresi nel Piano Esecutivo di finanziamento delle OO.PP. per l'anno 1993, con atto deliberativo può procedere alla variazione della destinazione del finanziamento per una o più categorie di opere previste dallo stesso Piano Esecutivo, nei limiti di spesa assegnata al Comune medesimo.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1., i termini dell'art. 10 della L.R. 31 ottobre 1978 n. 51 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 1982 n. 49, decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli Enti interessati.

     3. Il Settore OO.PP. dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazioni esercita il coordinamento degli interventi regionali in materia di opere pubbliche anche se programmate da altre aree, con modalità e forme stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 4.

     1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse concessi dalla Regione in favore degli enti abilitati con la forma in conto interessi, ovvero una tantum in conto capitale, accertate in sede di rendicontazione, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 14, non utilizzate e tuttora disponibili presso gli Istituti di credito mutuanti o presso le tesorerie degli Enti medesimi, nonché la spesa relativa alle opere non realizzate, sono utilizzate dagli Enti abilitati anche per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate ed assistibili dal contributo regionale [3].

     2. L'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1 avviene con deliberazione dell'Ente abilitato e la successiva emissione del decreto regionale di conferma da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

     3. Le disponibilità residuali, la spesa relativa alle opere non realizzate di cui al comma 1, nonché i ribassi d'asta, sono utilizzati dagli Enti a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge [4].

     4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai finanziamenti trasferiti dallo Stato alla Regione con vincolo di destinazione.

 

     Art. 5.

     1. Le disponibilità finanziarie del Cap. 1500 e 2100 dello stato di previsione della spesa di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 1994 comprese nello stesso piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche, possono essere utilizzate dagli Enti destinatari indifferentemente per le une o le altre categorie di opere previste dagli stessi capitoli per comprovate esigenze prioritarie di opere di urbanizzazione. L'utilizzo di tali disponibilità è deliberato dagli Enti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale prevista dall'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, ovvero entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunicato al competente settore. In quest'ultimo caso, i termini di approvazione dei progetti previsti dall'articolo 10 della legge 31 ottobre 1978, n. 51 decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli Enti interessati.

 

     Art. 6.

     1. I conferimenti degli appalti e l’effettivo inizio dei lavori delle opere pubbliche assistiti dall’intervento finanziario della Regione sono attuati entro e non oltre 360 giorni dalla data d’inizio dell’ammortamento del mutuo [5].

     2. Per i finanziamenti concessi con la forma dell'una tantum in conto capitale, i termini del primo comma decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli Enti interessati.

     3. Decorso il termine del comma 1, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo con la forma e le modalità previste dall'articolo 56 della Legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51 e con spesa a carico dell'Ente inadempiente.

     4. Gli Istituti mutuanti di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla data di perfezionamento del mutuo o della stipula del relativo contratto, comunicano ai Settori regionali competenti per materia l'avvenuta concessione al mutuo.

 

     Art. 7.

     1. La legge regionale 2 agosto 1982, n. 37 è abrogata.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.