Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici |
Data: | 27/08/1984 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. La dizione "e per conoscenza alla Regione Campania" contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi come inoltro alla Regione stessa di una seconda copia [...] |
Art. 7. I commi successivi al secondo dell'articolo 2 del "Regolamento di attuazione" della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 sono così sostituiti |
Art. 15. Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall'intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'istituto della concessione. In tal caso i contributi possono essere [...] |
§ 4.6.6 – L.R. 27 agosto 1984, n. 38. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51.
(B.U. 11 settembre 1984, n. 51).
Art. 1. (Omissis)
La dizione "e per conoscenza alla Regione Campania" contenuta nell'articolo 2 della
Artt. 3. - 6.
(Omissis)
I commi successivi al secondo dell'articolo 2 del "Regolamento di attuazione" della
Entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del piano annuale, gli interessati all'intervento dovranno far pervenire al competente Assessorato regionale i progetti esecutivi redatti da un tecnico laureato. Qualora trattasi di interventi su beni mobili, artistici, librari, archivistici e similari, gli interessati, in luogo dei progetti esecutivi dovranno presentare adeguati piani procedurali, costituiti da una relazione tecnica, da una stima delle opere da eseguirsi e di un foglio di patti e condizioni, redatti da tecnici qualificati.
Sia i progetti esecutivi che i piani procedurali dovranno essere muniti del parere della competente Soprintendenza.
La Giunta regionale approva i progetti o i piani procedurali e stabilisce le modalità di esecuzione delle opere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
In caso di concessione del contributo a privati, per la relativa sorveglianza, il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente, o l'Assessore a tal fine delegato, nomina, con proprio decreto, l'ingegnere capo dei lavori cui sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con delibere nn. 1713 e 1714, entrambe del 29 febbraio 1980, fermo restando la nomina del direttore dei lavori da parte del concessionario. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessorato competente, o l'Assessorato a tal fine delegato, nomina altresì, nei limiti previsti dalla
Se il concessionario è un Comune, oppure uno degli Enti sotto la vigilanza della Regione Campania di cui all'art. 2 della
Quando l'importo del finanziamento è superiore a L. 300 milioni i progetti esecutivi devono essere sottoposti, preventivamente, all'esame del Comitato tecnico regionale.
I pareri richiesti dal presente articolo devono essere espressi entro 60 giorni dal deposito dei progetti presso l'ufficio competente. Il silenzio o il parere tardivamente espresso equivalgono a pareri favorevoli.
L'importo dei lavori sarà liquidato all'Ente concessionario e se il finanziamento viene concesso a privati, a richiesta del concessionario, gli stati di avanzamento, secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto, sono pagati direttamente all'impresa esecutrice, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta del competente Assessore, o dell'Assessore a tal fine delegato.
Artt. 8. - 14.
(Omissis)
Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall'intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'istituto della concessione. In tal caso i contributi possono essere devoluti in favore del concessionario.
[1] Gli artt. 1, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 modificano la L.R. 31-10-1978, n. 51; gli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, modificano la L.R. 3-8-1982, n. 49.