§ 4.6.1012 - D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 1819 .
Autorizzazioni per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali per la produzione di cosmetici. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:08/10/2004
Numero:1819

§ 4.6.1012 - D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 1819 .

Autorizzazioni per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali per la produzione di cosmetici. Precisazioni.

(B.U. 2 novembre 2004, n. 51.)

 

omissis

Premesso:

- che le acque minerali utilizzate negli stabilimenti termali, appartengono al patrimonio indisponibile delle regioni;

- che la Regione Campania, nell'ottica di una valorizzazione e razionale sfruttamento della risorsa, ne concede lo sfruttamento in relazione a quanto stabilito dal R.D. n. 1443/1927 e dalla L. n. 323/2000;

- che il settore della cosmesi termale è in forte crescita a livello nazionale e regionale e nelle altre regioni le aziende termali utilizzano correttamente le acque termali per la produzione di cosmetici;

- che sono pervenute numerose istanze di operatori termali che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo, confezionamento, trasporto e commercializzazione delle acque termali per la produzione di cosmetici;

- che in assenza di legge regionale che disciplina la materia trovano applicazione le norme statali vigenti;

Considerato:

- che la commercializzazione di acque termali è soggetta ad autorizzazione ai sensi ed agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 1, L.R. n. 13/1985, articoli 193, 194, 199 R.D. n. 1265/1934 ed art. 8, comma 10, della L. n. 711/1986 così come modificata dal D.Lgs. n. 126/1997;

- che l'art. 1 della L. n. 323/2000 "Riordino del Settore Termale" disciplina in particolare la erogazione delle sole prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali;

- che la L. n. 323/2000 pone rigide preclusioni all'erogazione delle prestazioni termali in strutture differenti dagli stabilimenti termali vietandole espressamente nei centri estetici, ma non preclude l'utilizzo delle acque termali per finalità differenti da quelle terapeutiche;

- che l'art. 3, comma 2, della L. n. 323/2000 prevede che gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguibili sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti, consentendosi negli stabilimenti termali attività differenti da quelle connesse alle sole prestazioni termali;

- che l'art. 8, comma 10, della L. n. 713/1986 così come modificata dal D.Lgs. n. 126/1997, prevede che sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici é consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio-decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali, consentendosi, quindi, l'utilizzo dei prodotti derivati dall'acqua termale ivi compresi i sali minerali presenti in forma disciolta nelle acque termali per finalità differenti da quelle terapeutiche;

Considerato inoltre:

- che il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali è demandato ai sensi ed agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 1, L.R. n. 13/1985 e articoli 193, 194 e 199 R.D. n. 1265/1934 al Sindaco quale Autorità sanitaria locale a mezzo delle AA.SS.LL.;

- che in data 3 febbraio 2004 il tavolo tecnico costituito da funzionari delegati del Settore ricerca e valorizzazione acque minerali e termali, cave e torbiere dell'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario della Regione Campania, del settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria dell'AGC Assistenza Sanitaria e delle AA.SS.LL. della Regione Campania interessate da stabilimenti termali, ha individuato sulla base della legislazione vigente, i criteri per il rilascio dei pareri da parte delle AA.SS.LL. competenti per il confezionamento e trasporto delle acque termali da utilizzare per la produzione dei cosmetici;

- che il trasporto delle acque termali utilizzabili per la produzione di cosmetici può avvenire in contenitori aventi capacità superiore al limite dei due litri stabilito dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 105/1992 atteso che l'art. 1 della Dir. 80/777/CEE del 15 luglio 1980 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 105/1992 esclude che la direttiva si applichi alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi negli stabilimenti termali o idrotermali;

- che in merito la Giunta regionale con Delib.G.R. 8 febbraio 2000, n. 636 nell'approvare le linee-guida per l'applicazione del D.Lgs. n. 339/1999, ha già previsto, per il confezionamento delle acque di sorgente, l'utilizzo di contenitori di capacità superiore a 2 (due) litri;

Rilevato:

- che è necessario precisare le modalità di rilascio delle autorizzazioni, all'utilizzo, confezionamento, trasporto e commercializzazione delle acque termali per la produzione di cosmetici prevedendosi altresì limiti al prelievo della risorsa termale per la finalità;

Propone e la Giunta a voti unanimi

Delibera

 

 

- per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e quanto trascritti, di precisare quanto segue in merito al rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque termali ai fini dell'utilizzo cosmetico: è fatto salvo il rispetto della normativa di cui all'art. 8, L. n. 713/1986 e della normativa vigente in materia di acque minerali naturali e termali.

I. - L'autorizzazione è rilasciata si sensi ed agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 1, L.R. n. 13/1985, articoli 193, 194 e 199 R.D. n. 1265/1914 dal Sindaco quale Autorità sanitaria locale a mezzo delle AASSLL, cui è demandata, altresì, la previsione di ulteriori misure idonee a garantire la salvaguardia delle caratteristiche microbiologiche e fisico-chimiche della risorsa termale.

II. - Il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo, trasporto e commercializzazione presuppone la espressa previsione dell'utilizzo delle acque termali per le finalità di produzione dei cosmetici delle acque termali nel programma di sfruttamento della risorsa termale di cui agli art. 18, lettera f), R.D. n. 1443/1927, e art. 2, R.D. n. 1347/1936 e la sua preventiva approvazione da parte del dirigente regionale p.t.

III. - Le acque minerali naturali (termali) utilizzate ai fini della produzione dei cosmetici non possono essere sottoposte a trattamenti diversi da quelli previsti dal R.D. 28 settembre 1924, n. 1924 e successive modifiche ed integrazioni che modifichino il carattere di acqua minerale naturale ed in particolare a trattamenti di potabilizzazione.

IV. - Le acque minerali naturali (termali) devono essere emunte direttamente dal pozzo o da condutture alimentate direttamente dal pozzo attraverso rubinetti in acciaio inox sterilizzati a fiamma con esclusione di ogni forma di prelievo da serbatoi di accumulo.

V. - Le acque minerali naturali (termali) devono essere confezionate esclusivamente in prossimità della fonte di approvvigionamento ed in locali ubicati all'interno dello stabilimento termale conformemente a quanto statuito dall'art. 8, comma 10, della L. n. 713/1986 così come modificata dal D.Lgs. n. 126/1997.

VI. - I contenitori da utilizzare, devono essere preferibilmente in acciaio inox, vetro, policarbonato, polipropilene e politene; possono essere utilizzati contenitori di tipo diverso, ma idonei a contenere alimenti destinati all'uso umano e nel rispetto per quanto applicabili delle norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283.

VII. - I contenitori utilizzati per il confezionamento e trasporto delle acque prelevate devono essere muniti di un dispositivo di chiusura ermetica in modo tale da evitare il pericolo di contaminazioni e fuoriuscite conformemente a quanto stabilito per le acque minerali dall'art. 10, D.Lgs. n. 105/1992.

VIII. - Sui contenitori o sulle etichette, inoltre, a cura del concessionario, in analogia con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 105/1992 devono essere indicati con caratteri preponderanti rispetto agli altri caratteri eventualmente presenti, il nome dello stabilimento termale di provenienza, gli estremi della concessione regionale rilasciata per lo sfruttamento dell'acqua termale e dell'autorizzazione sindacale rilasciata per lo specifico uso.

IX. - Sulle etichette o sui contenitori deve essere indicato in modo espresso che l'acqua termale è utilizzabile ai soli fini della produzione di cosmetici con esclusione di qualsivoglia ulteriore uso, salvo che dell'acqua minerale non sia stato già autorizzato l'imbottigliamento ai sensi ed agli effetti degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 105/1992.

X. - I contenitori utilizzabili per il confezionamento e trasporto delle acque termali, ai fini della produzione di cosmetici possono avere una capacità anche superiore ai due litri conformemente a quanto statuito dall'art. 1, della Dir. 80/777/CEE del 15 luglio 1980 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 105/1992 ed in deroga alle prescrizioni contenute nell'art. 10 del D.Lgs. n. 105/1992.

XI. - È consentito da parte del concessionario nell'ambito di ogni stabilimento termale il prelievo ed utilizzo di acqua termale per la produzione di cosmetici in misura non superiore ai 5000 lt annui da autorizzarsi previa verifica della compatibilità di tale prelievo con l'esigenza primaria di sfruttamento della risorsa termale per finalità terapeutiche; i prelievi annui di acqua termale per tale specifica finalità dovranno essere riportati in apposito registro tenuto dal concessionario e vidimato annualmente dall'autorità comunale.

XII. - È fatto divieto di stoccaggio nell'ambito dello stabilimento termale dell'acqua minerale naturale (termale) prelevata ed immessa nei contenitori.

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

- di trasmettere il presente atto:

• all'Assessore alle Attività Produttive;

• all'Assessore alla Sanità;

• all'AGC Settore Secondario, anche per la trasmissione ai Sindaci dei comuni termali;

• all'AGC Settore Azienda Sanitaria, anche per la trasmissione alle AA.SS.LL.;

• al settore Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.