§ 3.8.4 - L.R. 29 maggio 1980, n. 44.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 52 del 5 giugno 1975.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:29/05/1980
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di incentivare e meglio qualificare l'offerta turistica della Campania, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad Enti pubblici e ad operatori [...]
Art. 2.  Per le opere di costruzione, ristrutturazione, di ammodernamento, miglioramento, ampliamento di immobili destinati alla ristorazione di stabilimenti balneari ed opere complementari annesse, di [...]
Art. 3.  Per le opere di arredamento e rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, impianti congressuali, autostelli e motels, ostelli [...]
Art. 4.  Alle agenzie di viaggio, quali organismi produttori di servizi turistici che intendono dotarsi di un proprio parco di autoveicoli "Gran Turismo" la Regione può concedere un contributo in conto [...]
Art. 5.  Le opere di cui ai precedenti artt. 2 e 3 se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10%.
Art. 6.  Quando le iniziative di cui ai precedenti artt. 2 e 3 siano assunte totalmente o prevalentemente da Enti pubblici o dai Consorzi di tali Enti, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un [...]
Art. 7.  Alle Comunità Montane ed ai Comuni singolarmente o in forma associativa la Regione rimborsa il cento per cento della somma erogata per l'acquisizione e l'esproprio a termine di legge del suolo da [...]
Art. 8.  Nella determinazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della presente legge viene compreso il costo delle opere murarie, degli impianti fissi, nonché [...]
Art. 9.  I contributi di cui ai precedenti artt. sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e della relativa [...]
Art. 10.  Gli interessati ai benefici di cui sopra dovranno presentare apposita domanda, corredata dal progetto dell'opera debitamente approvato e vistato dal Comune, del computo metrico estimativo e [...]
Art. 11.  I contributi sono concessi, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, sentita la Commissione consiliare competente, che è tenuta a pronunciarsi entro 20 giorni [...]
Art. 12.  Del provvedimento di Giunta è data comunicazione ai richiedenti che entro i successivi novanta giorni devono presentare agli Uffici dell'Assessorato Turismo:
Art. 13.  Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, qualora in sede di accertamento, venga [...]
Art. 14.  Gli immobili e gli automezzi oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione per un periodo di dieci anni. In particolare [...]
Art. 15.  Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:
Art. 16.  Agli esercenti degli stabilimenti balneari che, a seguito di eventi naturali hanno subito danni rilevanti ai propri esercizi, presentino progetti di ricostruzione, ristrutturazione totale o parziale [...]
Art. 17.  Gli interessati al beneficio di cui sopra dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste dalla presente normativa anche se riferita ad opere realizzate a seguito di eventi [...]
Art. 18.  Il contributo può essere corrisposto ai soggetti beneficiari, su espressa richiesta, in unica soluzione, a seguito di presentazione dei documenti di cui al I comma dell'art. 12 della presente [...]
Art. 19.  Ai soggetti beneficiari che hanno chiesto il contributo in conto capitale in due soluzioni, la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 11, assegna l'intera misura del [...]
Art. 20.  Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge n. 52 del 5 giugno 1975, che non sono state erogate per effetto di riduzione, revoca, o rinuncia degli interessati, possono essere assegnate a [...]
Art. 21.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 1.000 milioni per il 1980 si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 201 [...]
Art. 22.  Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre leggi statali o regionali per le iniziative turistiche e per le opere, servizi e impianti complementari non sono tra loro [...]
Art. 23.  Le domande presentate dagli operatori turistici ai sensi della precedente legge n. 52 del 5 giugno 1975, sono ammesse a godere dei benefici della presente legge secondo le modalità in esso stabilite [...]
Art. 24.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


§ 3.8.4 - L.R. 29 maggio 1980, n. 44. [1]

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 52 del 5 giugno 1975.

 

Art. 1. Allo scopo di incentivare e meglio qualificare l'offerta turistica della Campania, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad Enti pubblici e ad operatori privati nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Per le opere di costruzione, ristrutturazione, di ammodernamento, miglioramento, ampliamento di immobili destinati alla ristorazione di stabilimenti balneari ed opere complementari annesse, di agenzie di viaggi e turismo, di servizi ed impianti turistici complementari compresi gli impianti sportivi, ricreativi e culturali che siano atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo, la Regione concede agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 15% sull'intero capitale impiegato.

 

     Art. 3. Per le opere di arredamento e rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, impianti congressuali, autostelli e motels, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi montani, aziende della ristorazione, stabilimenti balneari e impianti termali, servizi ed impianti turistici complementari compresi gli impianti sportivi, ricreativi e culturali atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo nonché di agenzie di viaggi e turismo, la Regione può concedere agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% sull'intero capitale impiegato.

 

     Art. 4. Alle agenzie di viaggio, quali organismi produttori di servizi turistici che intendono dotarsi di un proprio parco di autoveicoli "Gran Turismo" la Regione può concedere un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% sull'intero capitale impiegato.

 

     Art. 5. Le opere di cui ai precedenti artt. 2 e 3 se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10%.

 

     Art. 6. Quando le iniziative di cui ai precedenti artt. 2 e 3 siano assunte totalmente o prevalentemente da Enti pubblici o dai Consorzi di tali Enti, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo del 50% dell'intero capitale impiegato.

 

     Art. 7. Alle Comunità Montane ed ai Comuni singolarmente o in forma associativa la Regione rimborsa il cento per cento della somma erogata per l'acquisizione e l'esproprio a termine di legge del suolo da destinare in concessione ad Enti, ad Associazioni turistiche nonché ad organizzazioni sindacali e del tempo libero, senza scopo di lucro, a carattere nazionale che intendano realizzare servizi ed impianti sportivi, ricreativi, culturali e congressuali atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo.

     Le aree da acquisire o da espropriare a termini di legge debbono essere previste negli strumenti urbanistici comunali generali o parziali, specialmente nella pratica attuazione di quanto previsto dalla legislazione in materia.

     Quando la richiesta viene avanzata da più Comuni, comunque associati, l'acquisizione o l'esproprio delle aree di cui al precedente comma deve riguardare aree con termini che nell' insieme evidenziano un comprensorio intercomunale a fini turistici o di protezione dell'ambiente.

 

     Art. 8. Nella determinazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della presente legge viene compreso il costo delle opere murarie, degli impianti fissi, nonché dell'acquisto del terreno o dell'immobile necessario alla realizzazione delle iniziative in misura non superiore, alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo. Per gli stabilimenti balneari viene compreso anche il costo delle opere complementari annesse quali: le strade di accesso esclusivo agli stessi, le eventuali sistemazioni al verde, le aree di parcheggio, gli impianti sanitari, impianti idraulici, le fognature, le elettrificazioni e le opere di difesa degli arenili.

 

     Art. 9. I contributi di cui ai precedenti artt. sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e della relativa spesa.

     Per gli acquisti effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo a norma dell'art. 4 previo riscontro degli automezzi acquistati presso l'autoparco delle agenzie stesse.

     Tale controllo è effettuato dall'Assessorato per il Turismo.

 

     Art. 10. Gli interessati ai benefici di cui sopra dovranno presentare apposita domanda, corredata dal progetto dell'opera debitamente approvato e vistato dal Comune, del computo metrico estimativo e relazione tecnica, diretta alla Giunta regionale, Servizio Turismo, tramite i Sindaci dei Comuni interessati all'iniziativa, che provvedono a trasmettere al Servizio Turismo della Giunta regionale, entro 30 giorni, accompagnata al parere della Giunta comunale, sentito il parere dell'E.P.T. competente per territorio.

     Al termine dei 30 giorni, i Sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande, corredate della debita documentazione, alla Giunta regionale, Servizio Turismo, anche senza parere. In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

     Per i lavori di arredamento e di rinnovo di arredamento occorre allegare la planimetria dell'immobile e la relazione tecnica illustrativa accompagnata dall'originale e copia delle relative fatture, quando l'arredamento è stato già realizzato o, nel caso contrario, dal preventivo di acquisto delle forniture con l'indicazione dei costi unitari e complessivi delle stesse.

     Per le richieste di cui all'art. 4, occorre allegare l'atto di acquisto degli automezzi, accompagnato dal preventivo rilasciato dalla ditta costruttrice della Carrozzeria.

     La domanda, deve, inoltre, contenere la dichiarazione del richiedente che, per la medesima opera, non abbia usufruito di altro contributo da parte di Enti Pubblici e l'indicazione della data di inizio e di quella presumibile dei lavori e deve essere corredata del titolo comprovante la disponibilità dell'immobile nonché dell'autorizzazione di rito prevista per la realizzazione di ciascuna tipologia e per gli Enti di cui al precedente art. 7 dell'atto di acquisto o di espropriazione del terreno e della relativa concessione.

     Le istanze degli Enti pubblici devono altresì contenere copia della deliberazione dell'organo competente regolarmente vistata con la quale è stato approvato il progetto dell'opera, il preventivo di spesa ed il piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale.

 

     Art. 11. I contributi sono concessi, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, sentita la Commissione consiliare competente, che è tenuta a pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della proposta dell'Assessore al Turismo e, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

 

     Art. 12. Del provvedimento di Giunta è data comunicazione ai richiedenti che entro i successivi novanta giorni devono presentare agli Uffici dell'Assessorato Turismo:

     a) il progetto esecutivo dell'opera ammessa a contributo;

     b) il computo metrico consuntivo di spesa per le opere murarie;

     c) originale e copia delle fatture per le opere di arredamento debitamente quietanzate;

     d) la nota di trascrizione dell'atto di acquisto rilasciata dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico;

     e) le autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

     Sulla base di tale documentazione e delle risultanze dell'accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere degli impianti e della spesa relativa nonché del riscontro degli automezzi acquistati dalle agenzie di viaggi e turismo da parte dell'Assessorato per il Turismo ai sensi del precedente art. 9 il Presidente della Giunta regionale dispone, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo acquisizione della documentazione relativa al vincolo di destinazione di cui al successivo art. 14 con proprio decreto, l'assegnazione del contributo ed il relativo pagamento in unica soluzione.

 

     Art. 13. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, qualora in sede di accertamento, venga rilevata una diminuzione della spesa ammissibile.

     Con le stesse forme la concessione può essere revocata:

     a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata conformemente al progetto;

     b) quando vengono riscontrate irregolarità contabili nell'accertamento della spesa;

     c) qualora venga mutata la destinazione cui è vincolato il bene prima che siano trascorsi gli anni previsti o che vengano apportate ad esso modificazioni nelle strutture senza preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale;

     d) qualora la dichiarazione fatta dal beneficiario, ai sensi del I comma dell'art. 10, risulti non vera o inesatta, comunque, in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 14.

     La revoca del contributo comporta il recupero della somma erogata, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.

 

     Art. 14. Gli immobili e gli automezzi oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione per un periodo di dieci anni. In particolare gli automezzi sono vincolati alla specifica destinazione turistico promozionale al servizio di agenzie di viaggio e turismo della Regione Campania.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e, per gli acquisti effettuati dalle Agenzie di Viaggi e Turismo, presso il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico.

     Le disposizioni del I e II comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento e la costruzione e ristrutturazione degli stabilimenti balneari.

     Allorché i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano Enti pubblici o Organismi che operano senza scopo di lucro, a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione di contributo.

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando si accerti l'impossibilità della destinazione o la non convenienza di essa e sempre dietro rimborso della somma residua proporzionale agli anni di vincolo.

 

     Art. 15. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:

     1) tutte le opere iniziate dopo il 5 giugno 1975;

     2) tutti gli acquisti di autopullmans effettuati da Agenzie di viaggi e turismo dall'1 gennaio 1978.

 

     Art. 16. Agli esercenti degli stabilimenti balneari che, a seguito di eventi naturali hanno subito danni rilevanti ai propri esercizi, presentino progetti di ricostruzione, ristrutturazione totale o parziale degli stessi, comprese anche le opere complementari annesse, la Regione concede un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% del capitale impiegato per la loro realizzazione anche se per la costruzione o la ristrutturazione dei suddetti esercizi già sono stati concessi i benefici di cui alle leggi regionali nn. 19 del 16 novembre 1973 e 52 del 5 giugno 1975.

 

     Art. 17. Gli interessati al beneficio di cui sopra dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste dalla presente normativa anche se riferita ad opere realizzate a seguito di eventi naturali verificatisi fin dal 5 giugno 1975, corredata da un'ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi, da una relazione tecnica illustrativa accompagnata dai grafici dello stato preesistenti alle opere di ricostruzione, di ristrutturazione totale o parziale dei suddetti esercizi che si intendono realizzare o che si sono realizzate, debitamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto competente, dal preventivo della spesa sotto forma di computo metrico analitico o dal consuntivo della spesa se effettivamente realizzata.

 

     Art. 18. Il contributo può essere corrisposto ai soggetti beneficiari, su espressa richiesta, in unica soluzione, a seguito di presentazione dei documenti di cui al I comma dell'art. 12 della presente normativa e previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e servizi annessi e della relativa spesa da parte del Servizio Turismo o in due soluzioni e secondo le seguenti misure: fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile dal Servizio Turismo a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa ed accertamento preventivo dello stato dei luoghi; ulteriore 25% della spesa realizzata nei limiti di quella riconosciuta ammissibile, a seguito di presentazione del consuntivo di spesa, del progetto esecutivo munito delle autorizzazioni amministrative necessarie e dell'accertamento finale eseguito dal Servizio Turismo.

 

     Art. 19. Ai soggetti beneficiari che hanno chiesto il contributo in conto capitale in due soluzioni, la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 11, assegna l'intera misura del contributo in conto capitale autorizzando la liquidazione fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'accertamento preventivo della spesa da parte del Servizio Turismo e l'impegno espresso dagli interessati beneficiari a restituire il contributo qualora non realizzino le opere; l'ulteriore 25% della spesa realizzata nei limiti di quella riconosciuta ammissibile all'atto dell'ultimazione delle opere e secondo le modalità previste dal II comma dell'art. 12 della presente normativa.

     Per quei soggetti beneficiari che hanno optato per la concessione del contributo in unica soluzione le modalità di liquidazione sono quelle previste nell'art. 12, II comma della presente normativa.

 

     Art. 20. Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge n. 52 del 5 giugno 1975, che non sono state erogate per effetto di riduzione, revoca, o rinuncia degli interessati, possono essere assegnate a titolo di contributi in conto capitale secondo le misure previste e con le modalità di cui all'art. 11 della presente normativa, a quegli operatori turistici che hanno inoltrato istanza fin dall'entrata in vigore della legge sopracitata per la realizzazione delle tipologie dalla stessa previste.

 

     Art. 21. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 1.000 milioni per il 1980 si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma di L. 1.000 milioni al capitolo n. 861, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione: "Interventi per costruzione, ampliamento, ammodernamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari".

     All'onere per gli anni 1981 e 1982 si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci annuali, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 22. Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre leggi statali o regionali per le iniziative turistiche e per le opere, servizi e impianti complementari non sono tra loro cumulabili.

 

 

Norme transitorie

 

     Art. 23. Le domande presentate dagli operatori turistici ai sensi della precedente legge n. 52 del 5 giugno 1975, sono ammesse a godere dei benefici della presente legge secondo le modalità in esso stabilite in quanto applicabili.

     Le istanze concernenti opere non rientranti nelle tipologie previste nella presente normativa possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dalla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979, dietro espressa richiesta degli interessati.

 

     Art. 24. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.