§ 3.6.12 - L.R. 21 marzo 1997, n. 10.
Modifica Legge regionale 29 Giugno 1994, n. 27: «Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti».


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:21/03/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Se vi è «incompatibilità tra impianto e territorio», di cui all'art. 19 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, il comune, competente per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla [...]
Art. 2.      1. Il termine, prescritto nelle ordinanze già emesse dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'eliminazione degli impianti, di cui al comma 2 dell'articolo 80 della [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.6.12 - L.R. 21 marzo 1997, n. 10. [1]

Modifica Legge regionale 29 Giugno 1994, n. 27: «Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti».

(B.U. n. 18 del 7 aprile 1997).

 

Art. 1.

     1. Se vi è «incompatibilità tra impianto e territorio», di cui all'art. 19 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, il comune, competente per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli articoli 31, comma 1., lettera g), 38, 45, 51, comma 1., della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27.

 

     Art. 2.

     1. Il termine, prescritto nelle ordinanze già emesse dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'eliminazione degli impianti, di cui al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, è prorogato di ulteriori 18 mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 30 della L.R. 29 marzo 2006, n. 6.

[2] Modifica l'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27.