Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, attività commerciali |
Data: | 29/06/1994 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità del piano. |
Art. 2. Efficacia del piano. |
Art. 3. Indicazione delle espressioni usate per la redazione del piano. |
Art. 4. Definizione di «impianto». |
Art. 5. Definizione di «rete». |
Art. 6. Definizione di «erogatore». |
Art. 7. Definizione di «colonnina». |
Art. 8. Definizione di «self-service pre-pagamento». |
Art. 9. Definizione di «self-service post-pagamento». |
Art. 10. Definizione di «apparecchi per carte di credito». |
Art. 11. Definizione di «punto isolato» e di «punto appoggiato». |
Art. 12. Definizione di «chiosco». |
Art. 13. Definizione di «stazione di rifornimento». |
Art. 14. Definizione di «stazione di servizio». |
Art. 15. Definizione di «modifica dell'impianto». |
Art. 16. Definizione di «potenziamento dell'impianto». |
Art. 17. Definizione di «Trasferimento dell'impianto». |
Art. 18. Definizione di «concentrazione di due o più impianti». |
Art. 19. Definizione di «incompatibilità tra impianto e territorio». |
Art. 20. Definizione delle «ragioni di utilità pubblica». |
Art. 21. Definizione dell'«indice di elasticità». |
Art. 22. Definizione delle «zone territoriali comunali» secondo il livello di urbanizzazione ed in relazione agli impianti da installare. |
Art. 23. Istituzione della Commissione Consultiva Regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti. |
Art. 24. Competenza della Commissione Consultiva Regionale. |
Art. 25. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione. |
Art. 26. Numero delle concessioni. |
Art. 27. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione. |
Art. 28. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione. |
Art. 29. Emissione dei pareri del Comando dei VV.FF. dell'U.T.I.F. della Soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S. della provincia, dei comuni interessati. |
Art. 30. Contenuto del provvedimento di concessione e modalità di rilascio. |
Art. 31. Revoca del provvedimento di concessione. |
Art. 32. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione. |
Art. 33. Condizioni essenziali per l'emissione dei provvedimenti di concessione. |
Art. 34. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione. |
Art. 35. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione. |
Art. 36. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. della Soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati. |
Art. 37. Contenuto del provvedimento di concessione. |
Art. 38. Revoca del provvedimento di concessione. |
Art. 39. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione. |
Art. 40. Numero delle concessioni. |
Art. 41. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione. |
Art. 42. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione. |
Art. 43. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della Soprintendenza della Campania su beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati. |
Art. 44. Contenuto del provvedimento di concessione. |
Art. 45. Revoca del provvedimento di concessione. |
Art. 46. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione. |
Art. 47. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione. |
Art. 48. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione. |
Art. 49. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della Soprintendenza per la Campania ai beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia dei comuni interessati. |
Art. 50. Contenuto del provvedimento di concessione. |
Art. 51. Revoca del provvedimento di concessione. |
Art. 52. Competenza ad emettere i provvedimenti di autorizzazione. |
Art. 53. Domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione. |
Art. 54. Domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione. |
Art. 55. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. e della Soprintendenza della Campania sui beni ambientali ed architettonici. |
Art. 56. Contenuto del provvedimento di autorizzazione. |
Art. 57. Revoca del provvedimento di autorizzazione. |
Art. 58. Disciplina delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti per auto ad uso privato. |
Art. 59. Installazione di self-service post-pagamento. |
Art. 60. Installazione di apparecchi per carte di credito. |
Art. 61. Modifica di un impianto in concessione. |
Art. 62. Potenziamento di un impianto in concessione. |
Art. 63. Trasferimento di un impianto nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro. |
Art. 64. Prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione. |
Art. 65. Procedimento per la richiesta, l'emissione e la revoca di un'autorizzazione di cui al presente capo. |
Art. 66. Orario giornaliero di apertura e chiusura. |
Art. 67. Turni per i giorni festivi e per il mercoledì pomeriggio. |
Art. 68. Turni per il servizio notturno. |
Art. 69. Turni per riposo annuale. |
Art. 70. Autorizzazioni all'inosservanza dei turni. |
Art. 71. Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione per causa di forza maggiore. |
Art. 72. Emissione di pareri. |
Art. 73. Controlli e sanzioni amministrative. |
Art. 74. Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico. |
Art. 75. Collaudi. |
Art. 76. Funzioni di indirizzo. |
Art. 77. Funzione di vigilanza. |
Art. 78. Funzione di controllo. |
Art. 79. Norma transitoria di cui al capo II. |
Art. 80. Norme transitorie, di cui ai capi III, IV e V. |
Art. 81. Norma finanziaria. |
Art. 82. Norme finali. |
Art. 83. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.6.8 - L.R. 29 giugno 1994, n. 27. [1]
Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti.
(B.U. 18 luglio 1994, n. 36).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità del piano.
1. Il piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione carburanti contiene le norme riguardanti la disciplina della rete degli impianti per la distribuzione di carburanti per auto ad uso del pubblico, degli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato, degli impianti per la distribuzione di carburanti ai natanti.
2. Gli obiettivi del piano, di cui al comma precedente, sono i seguenti:
a) il miglioramento del servizio complessivo di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti nel rispetto dei requisiti minimi previsti e mediante un equilibrato rapporto tra domanda ed offerta;
b) la soppressione degli impianti a scarsa redditività;
c) la soppressione degli impianti che per la loro ubicazione turbino i valori dei beni storici ed ambientali;
d) la chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione del traffico nei centri storici e di consentire la salvaguardia dell'ambiente naturale senza compromettere lo sviluppo;
e) la presenza degli impianti nei piccoli centri, in quelli isolati ed in quelli caratterizzati da turismo stagionale.
Art. 2. Efficacia del piano.
1. Il piano ha la durata di cinque anni, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Indicazione delle espressioni usate per la redazione del piano.
1. Le espressioni usate per la redazione del piano sono le seguenti: «impianto», «rete», «erogatore», «colonnina», «self-service pre pagamento», «self-service post-pagamento», «apparecchi per carte di credito», «punto isolato», «punto appoggiato», «chiosco», «stazione di rifornimento», «stazione di servizio», «modifica dell'impianto», «potenziamento dell'impianto», «trasferimento dell'impianto», «concentrazione di due o più impianti», «incompatibilità tra impianto e territorio», «ragioni di utilità pubblica», «indice di elasticità», «zone territoriali comunali».
Art. 4. Definizione di «impianto».
1. L'«impianto» è il complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante con i relativi serbatoi e dai beni utilizzati per la fornitura di servizi accessori.
2. Gli impianti possono essere ad uso del pubblico oppure ad uso privato nonché per auto o per natanti.
Art. 5. Definizione di «rete».
1. La «rete» é l'insieme degli impianti, installati per erogare benzine, gasolio, GAS da petrolio liquefatto G.P.L., metano, ad esclusione degli impianti ad uso privato e degli impianti per natanti da diporto.
Art. 6. Definizione di «erogatore».
1. L'«erogatore» è costituito dall'insieme delle attrezzature destinate al trasferimento dei carburanti dai serbatoi interrati ai serbatoi dei veicoli riforniti.
2. Esso comprende anche gli strumenti di misurazione dei volumi e/o delle quantità trasferite.
3. Esso è composto dai seguenti elementi:
a) una pompa o un sistema di adduzione;
b) un contatore ed un misuratore;
c) una pistola con una valvola di intercettazione;
d) tubazioni di connessione.
4. L'«erogatore» può essere a semplice od a doppia erogazione.
Art. 7. Definizione di «colonnina».
1. La «colonnina» è costituita da uno o più erogatori.
Art. 8. Definizione di «self-service pre-pagamento».
1. Il «self-service pre-pagamento» è costituito da uno o più erogatori automatici, collegati da uno o più accettatori, a moneta e/o lettura ottica.
2. Il «self-service pre-pagamento» può essere installato soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.
Art. 9. Definizione di «self-service post-pagamento».
1. Il «self-service post-pagamento» è costituito da uno o più erogatori usati direttamente dall'utente, che effettua il relativo pagamento presso una apposita cassa di esazione centralizzata.
2. Il «self-service post-pagamento» può essere installato soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.
Art. 10. Definizione di «apparecchi per carte di credito».
1. Gli «apparecchi per carte di credito» sono costituiti da uno o più erogatori speciali per mezzo dei quali i possessori di carte di credito, magnetiche e non magnetiche, possono fornirsi mediante l'uso delle carte stesse, di carburanti con o senza l'assistenza di apposito personale.
2. Gli apparecchi per carte di credito possono essere installati soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.
Art. 11. Definizione di «punto isolato» e di «punto appoggiato».
1. Il «punto isolato» è un impianto, costituito da uno o più erogatori e provvisto di eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.
2. Il «punto appoggiato» è un punto isolato, collegato ad un'attività commerciale od artigianale.
Art. 12. Definizione di «chiosco».
1. Il «chiosco» é un impianto, costituito da uno o più colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli.
2. Il «chiosco» deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) la presenza di almeno due colonnine, situate nell'aria di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse;
b) la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
c) la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
d) la presenza di un locale per addetti.
Art. 13. Definizione di «stazione di rifornimento».
1. La «stazione di rifornimento» è un impianto costituito da una o più colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli.
2. La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) la presenza di almeno quattro colonnine di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua:
c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
d) la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.
Art. 14. Definizione di «stazione di servizio».
1. La «stazione di servizio» è un impianto costituito da una o più colonnine.
2. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori.
3. La «stazione di servizio» deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
b) la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
c) la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
d) la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq., dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonché servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori.
Art. 15. Definizione di «modifica dell'impianto».
1. Le ipotesi di «modifica dell'impianto» sono le seguenti:
a) la sostituzione di colonnina ad un solo erogatore con altra a doppia erogazione per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione;
b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione, o la sostituzione con altri serbatoi di maggiore capacità per prodotti, già indicati nel provvedimento di concessione;
c) il mutamento di destinazione degli erogatori e dei serbatoi riguardo al carburante trattato, tra i prodotti già indicati nel provvedimento di concessione:
d) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
f) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;
g) l'installazione di un self-service pre-pagamento presso un impianto in concessione, il cui titolare é già autorizzato per tale installazione relativamente ad altro prodotto;
h) l'aumento delle quantità massime, di cui alla lett. b) dell'art. 30;
i) la installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.
Art. 16. Definizione di «potenziamento dell'impianto».
1. Le ipotesi di «potenziamento dell'impianto» sono le seguenti:
a) un aumento del numero dei prodotti erogabili;
b) la sostituzione di un prodotto con altro non indicato nel provvedimento di concessione;
c) l'installazione di attrezzature per il self-service pre-pagamento.
Art. 17. Definizione di «Trasferimento dell'impianto».
1. Il «Trasferimento dell'impianto» è lo spostamento dell'impianto dal luogo in cui si trova, in un altro.
2. Tale trasferimento può avvenire nell'ambito del territorio comunale oppure nell'ambito del territorio della provincia.
Art. 18. Definizione di «concentrazione di due o più impianti».
1. La «concentrazione di due o più impianti» è la realizzazione di un solo impianto mediante l'utilizzazione di due o più impianti, già dati in concessione ed esistenti sul territorio della regione.
2. Il nuovo impianto può essere installato dove era ubicato uno degli impianti, oggetto della concentrazione, oppure su una nuova area.
3. Se il nuovo impianto viene ubicato su una area diversa da quelle già occupate dagli impianti preesistenti, essa deve essere situata nell'ambito del territorio di una delle provincie, in cui gli impianti preesistenti erano dati in concessione.
4. I suoli su cui erano installati gli impianti oggetto di concentrazione, si intendono già abilitati, per diritto quesito, per una nuova concessione, ove possibile.
Art. 19. Definizione di «incompatibilità tra impianto e territorio».
1. Le ipotesi di «incompatibilità tra impianto e territorio» sono le seguenti:
a) l'arresto o la deviazione della linea di flusso del traffico veicolare in conseguenza dell'effettuazione del rifornimento di carburanti;
b) la presenza nel tratto di strada, prospiciente l'impianto, di un semaforo, di un incrocio, di una curva o di un dosso;
c) l'impedimento totale o parziale, di visuale riguardo ai beni di interesse storico, architettonico ed ambientale a causa delle strutture dell'impianto.
Art. 20. Definizione delle «ragioni di utilità pubblica».
1. Un impianto deve essere conservato per «ragioni di utilità pubblica» quando vi sia il pubblico interesse ad evitare le seguenti situazioni, dannose per gli utenti:
a) assenza di un altro impianto nel raggio di 50 KM.;
b) esistenza di un «percorso» che, passando attraverso l'impianto da eliminare, sia superiore ai 15 KM, misurati tra i due impianti più vicini a quello da eliminare;
c) impossibilità di sopprimere l'impianto per esigenze del piano.
Art. 21. Definizione dell'«indice di elasticità».
1. L'«indice elasticità» è il rapporto tra la capacità d'erogazione della rete e la quantità dei prodotti erogati.
Art. 22. Definizione delle «zone territoriali comunali» secondo il livello di urbanizzazione ed in relazione agli impianti da installare.
1. Le «zone territoriali comunali» sono quattro in ogni Comune.
2. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, interessate da agglomerati urbani, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ovvero da porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi, e contraddistinta genericamente da un livello di urbanizzazione alto, non è consentita la installazione di nuovi impianti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa.
3. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, totalmente o parzialmente edificate e diverse da quelle, di cui al comma precedente, in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non è inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 mc/mq nonché dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi complessi insediativi, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto, è consentita l'installazione dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e/o servizio.
4. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e dalle parti del territorio comunale, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio o medio/basso, è consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti soprattutto il veicolo.
5. Nella zona territoriale comunale, costituita in conformità allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti nelle parti del territorio comunale, di cui al comma 3. del presente articolo, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/basso o basso, è consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o di servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti la persona ed il veicolo.
6. Nella zona di cui al comma 3., la superficie minima, occupata dal chiosco, non deve essere inferiore ai mq. 300; la superficie minima occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq. 800; la superficie minima occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq. 1000.
7. Nella zona, di cui al comma 4., la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq. 1000 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq. 1200.
8. Nella zona di cui al comma 5. la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq. 1200 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq. 1400.
9. Nella zona, di cui al comma 3., la distanza minima tra impianti è di m. 400.
10. Nella zona di cui al comma 4., la distanza minima tra impianti è di m. 700.
11. Nella zona di cui al comma 5., la distanza minima tra impianti è di m. 5000.
12. Le distanze minime tra impianti sono misurate, con riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia.
13. La distanza minima tra due impianti, situati in zone territoriali comunali diverse, di cui al comma 3., 4., 5., è uguale alla media aritmetica delle distanze minime, previste in ciascuna zona.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE
RIGUARDO AGLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Art. 23. Istituzione della Commissione Consultiva Regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti.
1. E' istituita presso la Giunta Regionale - Settore Commercio - la Commissione Consultiva Regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti.
2. La Commissione di cui al comma 1., è composta come segue:
a) Presidente, l'Assessore della Giunta Regionale preposto al Settore Commercio od un suo delegato;
b) Componente: il Dirigente dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione per Napoli e Caserta;
c) Componente: il Dirigente dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione per Benevento, Avellino, Campobasso ed Isernia;
d) Componente: il Dirigente dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione per Salerno e Potenza;
e) Componente: l'Ispettore Regionale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio per la Campania od un suo delegato;
f) Componente: il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per Napoli;
g) Componente: il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per Salerno;
h) Componente: il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per Caserta;
i) Componente: il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per Avellino;
l) Componente: il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per Benevento;
m) Componente: il Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania od un suo delegato;
n) Componente: il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia od un suo delegato;
o) Componente: il Rappresentante Legale dell'Unione Petrolifera od un suo delegato;
p) Componente: il Rappresentante Legale dell'Ente Nazionale Idrocarburi od un suo delegato;
q) Componente: il Rappresentante Legale della Federazione Nazionale Commercio Petroli «Assopetroli» od un suo delegato;
r) Componente: il Rappresentante Legale della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti od un suo delegato;
s) Componente: il Rappresentante Legale della Federazione Lavoratori Energia, Risorse, Chimica ed Affini od un suo delegato;
t) Componente: il Rappresentante Legale della Federazione Autonoma Benzinai od un suo delegato;
u) Componente: il Rappresentante Legale dell'Automobile Club Italia od un suo delegato;
v) Componente: il Dirigente del Compartimento di Viabilità per la Campania dell'Azienda Nazionale Autonoma Stradale od un suo delegato;
z) Componente: il Rappresentante Legale dell'Associazione Distributori Gas Petrolio Liquefatto od un suo delegato;
aa) Componente: il Rappresentante Legale della Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori Metano od un suo delegato;
bb) n. 5 Esperti;
3. Esercita le mansioni di Segretario un Funzionario avente qualifica dirigenziale, del ruolo della Giunta regionale della Campania, designato dall'Assessore preposto al Settore Commercio della Giunta Regionale della Campania
4. Il Segretario è coadiuvato da un idoneo Ufficio di Segreteria, costituito con provvedimento dell'Assessore di cui al comma 3., entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di nomina della Commissione di cui al comma 1.
5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale al Commercio e dura in carica 5 anni.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto di maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della Commissione di norma almeno 10 giorni prima.
8. Al Presidente, ai componenti ed al Segretario della Commissione, di cui al comma 1., è corrisposta un'indennità di presenza per l'importo di lire cinquantamila, nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione.
Art. 24. Competenza della Commissione Consultiva Regionale.
1. La Commissione Consultiva Regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'Ente interessato prima dell'emissione dei seguenti provvedimenti:
a) i provvedimenti di concessione o di revoca della concessione, di cui ai Capi III, V, VI e VII;
b) i provvedimenti di autorizzazione di cui agli artt. 62 e 63;
2. La Commissione Consultiva Regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'Ente interessato riguardo alle seguenti attività:
a) determinazione dei criteri generali per l'esercizio della funzione, di cui alla presente legge;
b) elaborazione di proposte od iniziative inerenti la funzione, di cui alla presente legge.
3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, i pareri di cui ai commi precedenti si intendono espressi favorevolmente.
CAPO III
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE
DI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO
Art. 25. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione.
1. I Comuni, di cui alla tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, esclusi gli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
2. I Comuni, non compresi nella tabella A) allegata, emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o più impianti, di cui all'art. 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22 dello stesso Comune.
3. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione, riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico e situato in una delle loro zone territoriali, di cui all'art. 22.
4. La Regione Campania, in particolare la Giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla concentrazione tra due o più impianti, di cui all'art. 18, dove sono distribuiti carburanti liquidi per auto ad uso del pubblico, qualora trattasi di impianti, ubicati nelle zone territoriali, di cui all'art. 22, di Comuni diversi con esclusione dei Comuni, di cui alla tab. A) allegata, i cui impianti non sono mai utilizzati per concentrazioni.
5. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1., 2., 3., 4., sono emessi, dopo aver sentito il parere della Commissione, di cui al Capo II.
Art. 26. Numero delle concessioni.
1. I provvedimenti di concessione di cui all'art. 25, sono emessi in numero limitato in conformità alle previsioni, contenute nelle tabelle A) e B) allegate.
2. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 2. e 4. dell'art. 25 sono emessi previo rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante degli ultimi dodici mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.
Art. 27. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, nella stessa gli aspiranti devono dichiarare:
a) nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, oppure quella di uno Stato, che offra condizioni di reciprocità;
c) la zona territoriale comunale, di cui all'art. 22 scelta per installarvi l'impianto;
d) il possesso dell'atto di assenso con firma autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4.1.1968 n. 15, dal quale risulti la disponibilità del terreno, su cui l'impianto è da installare, che è allegato alla domanda in originale od in copia autenticata;
e) i prodotti per la cui distribuzione è chiesta la concessione;
f) il numero degli apparecchi automatici, da installare nell'impianto, per ciascuno dei prodotti da erogare;
g) la capacità in metri cubi del serbatoio o dei serbatoi, a cui sono collegati i singoli erogatori;
h) le eventuali quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificanti e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, da tenere presso l'impianto;
i) il possesso della documentazione tecnica, a firma di professionista abilitato, dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto, che è allegata alla domanda;
l) il possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica, da provare con idonea documentazione, allegata alla domanda, avendo l'Ente concedente una discrezionalità di accertamento al riguardo;
m) il possesso del requisito di buona condotta morale e civile, avendo l'Ente concedente una discrezionalità di accertamento al riguardo.
2. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla Legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto con il comma 1., lettera 1) idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 28. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato:
a) nome, cognome, dati, luogo di nascita, residenza del rappresentante legale;
b) codice fiscale o partita IVA della persona giuridica;
c) sede e domicilio fiscale della persona giuridica;
d) la denominazione della persona giuridica, contenuta nell'Atto Costitutivo e nello Statuto per le Associazioni e le Fondazioni nonché nel contratto e nei significativi atti compiuti per le Società, i cui documenti sono allegati in originale od in copia autenticata alla domanda;
e) il possesso della nazionalità italiana oppure quella di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, oppure quella di uno Stato che offra condizioni di reciprocità;
f) il possesso del requisito, di cui alla lettera m) del comma 1., dell'art. 27, riguardo ai rappresentanti legali delle persone giuridiche;
g) gli elementi di valutazione con i relativi documenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del comma 1. dell'art. 27.
2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto con il comma 1., lettera l) dell'art. 27, idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi la capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 29. Emissione dei pareri del Comando dei VV.FF. dell'U.T.I.F. della Soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S. della provincia, dei comuni interessati.
1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 27, ed all'art. 28, l'Ente competente, di cui all'art. 25, chiede un parere riguardo a ciascuna domanda al Comando dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, in merito alla sicurezza dell'impianto ed un parere all'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione competente per territorio, quanto alle situazioni tecnico fiscali, relative alla persona dell'aspirante.
2. Sono chiesti inoltre dall'Ente competente, di cui all'art. 25, un parere al Compartimento per la Viabilità in Campania dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade qualora l'impianto sia da collocare su strada statale ed alla Soprintendenza per la Campania sui Beni Ambientali ed Architettonici, quando sia ritenuto utile od opportuno.
3. E' chiesto poi dall'Ente competente, di cui all'art. 25, un parere alla Provincia, qualora l'impianto sia da collocare su strada provinciale.
4. E' chiesto, infine, dall'Ente competente, di cui al comma 4., dell'art. 25, parere ai Comuni interessati.
Art. 30. Contenuto del provvedimento di concessione e modalità di rilascio.
1. La concessione ha la durata di 18 anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono determinate le seguenti prescrizioni:
a) l'indicazione dei prodotti, oggetto della concessione, il numero degli erogatori e delle colonnine, la capacità dei serbatoi per ciascuno dei prodotti;
b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio, destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, che sono custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;
c) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del collaudo di cui al capo XI art. 75;
d) il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto;
e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;
f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal Comando dei VV.FF., disciplinato dall'art. 29;
g) il divieto di apportare modifiche, o compiere operazioni non autorizzate all'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata;
h) l'obbligo dal concessionario di consentire agli aventi diritto il libero accesso all'impianto, per le verifiche ed i controlli della Pubblica Amministrazione.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al presente Capo ed all'art. 19 del Capo I. L'Ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
5. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.
6. Sono escluse dal divieto di cui al comma 5. le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscono unico punto di rifornimento di carburanti e distante almeno Km. 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.
Art. 31. Revoca del provvedimento di concessione.
1. Il provvedimento di concessione è revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se l'impianto è posto in esercizio prima del collaudo di cui alla lettera c) del comma 2. dell'art. 30;
b) se l'impianto è posto in esercizio dopo il termine di cui alla lettera d) del comma 2. dell'art. 30;
c) se l'impianto compie operazioni non autorizzate e/o muta destinazione, di cui alla lettera g) del comma 2. dell'art. 30;
d) se non è assicurata la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione, di cui alla lettera e) del comma 2. dell'art. 30, previo due diffide consecutive nel corso di un anno a riattivare l'impianto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto nelle mani del concessionario;
e) se il concessionario non ottempera ai propri doveri, di cui alle lettere f), h) del comma 2. dell'art. 30;
f) se vi sono esigenze di pubblico interesse;
g) se vi è incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, qualora il concessionario non effettui il trasferimento dell'impianto nel termine di cui al comma 2. dell'art. 80; [2]
h) se vi è rinunzia alla concessione.
2. La revoca della concessione è decisa previo parere della Commissione di cui al Capo II, dal Comune o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato nel quale è stabilita la data di chiusura dell'esercizio.
3. Il concessionario ha il dovere della rimozione, se l'impianto è oggetto della revoca di concessione ed è sul terreno di proprietà della Pubblica Amministrazione.
4. Il termine, di cui alla lettera d) del comma 1. dell'art. 30, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione nelle mani del concessionario e può essere prorogato dall'Ente competente, qualora l'interessato abbia fatto pervenire all'Ente competente una richiesta scritta di proroga almeno quindici giorni prima della scadenza.
5. Il termine di cui al comma 4. non può essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore.
6. Quando l'Ente competente revoca il provvedimento di concessione per esigenze di pubblico interesse o per incompatibilità tra impianto e territorio, di cui alle lettere f) e g) del comma 1., il concessionario è indennizzato dall'Ente, che irroga la revoca, per il solo valore residuo dell'impianto, da stabilire mediante stima dell'Ufficio tecnico dell'Ente interessato.
7. L'indennizzo, di cui al comma 6., non è erogato, se il concessionario chiede ed ottiene dall'Ente competente una nuova concessione in sostituzione di quella revocata.
8. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1., il concessionario, che abbia determinata la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto, chiede insieme al successore, un nuovo provvedimento di concessione all'Ente competente entro tre mesi dalla data della successione tra vivi.
9. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1., il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'Ente competente entro un anno dalla data di apertura della successione per causa di morte.
10. I successori, di cui ai commi 8 e 9 hanno la facoltà di tenere in esercizio l'impianto fino alla data di ricezione del provvedimento, con il quale l'Ente competente decide sulla domanda di nuova concessione, a condizione che documentino il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), e), m), del comma 1. dell'art. 27, se trattasi di persona fisica e di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), limitatamente quest'ultima all'elemento di valutazione, di cui alla lettera e) del comma 1. dell'art. 27, se trattasi di persona giuridica.
11. L'Ente competente decide sulle domande per l'emissione del provvedimento di nuova concessione, di cui ai commi 8 e 9, entro un anno dalla data di ricezione della relativa domanda; decorso tale termine la domanda si intende respinta.
12. L'installazione o l'esercizio di un impianto senza concessione configura la ipotesi di reato, di cui al quarto comma dell'art. 16 del
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE
DI GAS DA PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO
Art. 32. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione.
1. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, degli impianti, di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
2. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove è distribuito gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, e situato in una delle zone territoriali, di cui all'art. 22.
3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1. e 2., sono emessi dopo che il Comune ha acquisito il parere vincolante della Giunta Regionale mediante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 5% riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio regionale, in conformità al
Art. 33. Condizioni essenziali per l'emissione dei provvedimenti di concessione.
1. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi siano le seguenti condizioni essenziali:
a) vi siano tra l'impianto da installare e gli impianti già dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 4,5 Km. e comunque una distanza non inferiore ai 20 Km., da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia;
b) il Comune interessato abbia almeno 20mila abitanti;
c) il Comune interessato non abbia 20mila abitanti ma nel raggio di 4,5 Km. dal luogo indicato per l'installazione del nuovo impianto siano compresi il territorio o parte del territorio di più comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva, inclusa quella del comune interessato, non sia inferiore ai 20mila abitanti.
2. I Comuni di Napoli, Arzano, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano, Mugnano, Portici, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi sia tra l'impianto da installare e gli impianti già dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 2,5 Km. e comunque una distanza non inferiore agli 8 Km. da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia.
3. Il numero complessivo dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 32 non deve superare il limite massimo del 5% del numero dei provvedimenti di concessione, relativi agli impianti della rete, di cui all'art. 5.
Art. 34. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, e gli aspiranti dichiarano ed allegano alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), tenendo conto della necessità di osservare le norme di sicurezza per gli impianti, di cui si tratta, contenute nel D.P.R. 12.1.1971 n. 208.
2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1. lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 35. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa deve essere dichiarato ed allegato quanto prescritto nell'art. 28, comma 1., alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), tenendo conto della necessità di osservare le norme di sicurezza degli impianti di cui si tratta, contenute nel
2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1. lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 36. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. della Soprintendenza per la Campania sui beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati.
1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 34 ed all'art. 35, l'Ente competente, di cui all'art. 32, chiede i pareri di cui ai commi 1., 2., 3., 4., dell'art. 29.
Art. 37. Contenuto del provvedimento di concessione.
1. La concessione ha la durata di 18 anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 2. dell'art. 30.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al Capo III ed all'art. 19 del Capo I; l'Ente competente decide sulla domanda entro 1 anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Art. 38. Revoca del provvedimento di concessione.
1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. e 12. dell'art. 31.
CAPO V
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI, CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DI METANO PER AUTO
AD USO DEL PUBBLICO
Art. 39. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione.
1. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio, nelle loro zone territoriali di cui all'art. 22, degli impianti, dove è distribuito metano per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
2. I Comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, situato nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dove è distribuito metano per auto ad uso del pubblico.
3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1. e 2. sono emessi dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II.
Art. 40. Numero delle concessioni.
1. I provvedimenti di concessione, di cui all'art. 39, sono emessi in numero limitato in conformità alle previsioni contenute nella tabella C) allegata, con priorità per le stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus e taxi).
Art. 41. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., lettera 1), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'auto o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 42. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano per iscritto ed allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1) alle lettere: a), b), c), d), e), f), g).
2. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'auto o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 43. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della Soprintendenza della Campania su beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia, dei comuni interessati.
1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 41 ed all'art. 42, l'Ente competente, di cui all'art. 40, chiede i pareri di cui ai commi 1., 2., 3., e 4 dell'art. 29.
Art. 44. Contenuto del provvedimento di concessione.
1. La concessione ha la durata di 18 anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1, dell'art. 30.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al Capo III ed all'art. 19 del Capo I; l'Ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine la domanda si intende respinta.
Art. 45. Revoca del provvedimento di concessione.
1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., dell'art. 31.
CAPO VI
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE AI NATANTI DI CARBURANTI LIQUIDI
AD USO DEL PUBBLICO
Art. 46. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione.
1. La Regione Campania, in particolare la Giunta, emette i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico.
2. L'emissione dei provvedimenti di concessione, di cui al comma 1., è subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti:
a) la necessità di rifornire un numero congruo di natanti;
b) l'impianto è previsto in una parte del territorio avente caratteristiche tali da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali;
c) qualora l'aspirante sia un'associazione, vi siano almeno cinquanta soci in essa;
d) qualora l'impianto debba essere installato su area del demanio marittimo, vi sia il preventivo nulla osta della competente autorità.
3. La Regione Campania, ed in particolare la Giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per natanti ad uso del pubblico.
4. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1. e 3., sono emessi dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II.
Art. 47. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'Ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
2. L'aspirante dichiara altresì nella domanda:
a) il numero presunto di natanti da rifornire;
b) la volontà di non rifornire veicoli stradali;
c) il possesso del preventivo nulla osta dell'autorità competente, che è allegato in originale od in copia autenticata, alla domanda, se occorre, ai sensi dell'art. 46, comma 2., lettera d).
3. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla Legge 4.1.1968 n. 15.
4. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 48. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione.
1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione deve essere inviata all'Ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano per iscritto ed allegano quanto prescritto nell'art. 28 comma 1., alle lettere: a), b), c), d), e), f), g).
2. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità, di cui alla Legge 4.1.1968 n. 15.
3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia già titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 49. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F., della Soprintendenza per la Campania ai beni ambientali ed architettonici, dell'A.N.A.S., della provincia dei comuni interessati.
1. Dopo la ricezione delle domande, di cui all'art. 47 ed all'art. 48, l'Ente competente, di cui all'art. 46, chiede i pareri di cui ai commi 1., 2., 3., 4., dell'art. 29.
Art. 50. Contenuto del provvedimento di concessione.
1. La concessione ha la durata di diciotto anni.
2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 2., dell'art. 30.
3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può chiederne il rinnovo, osservando le prescrizioni, di cui al Capo III ed all'art. 19 del Capo I; l'Ente competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Art. 51. Revoca del provvedimento di concessione.
1. La revoca del provvedimento di concessione è disciplinata giusta i commi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., dell'art. 31.
2. La revoca della concessione è decisa dall'Ente competente al rilascio della stessa con provvedimento motivato, nel quale è stabilita la data di chiusura di esercizio.
CAPO VII
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.
Art. 52. Competenza ad emettere i provvedimenti di autorizzazione.
1. I Comuni emettono provvedimenti di autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti contemplati dal I e II comma dell'art. 5 della
2. I Comuni emettono i provvedimenti di autorizzazione riguardo alla successione fra vivi o per causa di morte nella proprietà di un impianto, dove sono distribuiti carburanti ad uso privato.
3. I provvedimenti di autorizzazione, di cui ai commi 1. e 2., sono emessi dopo aver sentito il parere della Commissione, di cui al Capo II.
4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1., non è emanato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i serbatoi da installare abbiano una capacità complessiva inferiore ai 10 mc., fatta eccezione per le attività di durata non inferiore ad un anno;
b) non sia previsto un sistema omologato di misurazione del carburanti da erogare;
c) sia previsto un consumo annuo di carburante inferiore ai 200 mila litri annui riguardo alla attività industriale o del terziario, nonché un consumo annuo di carburante inferiore ai 100 mila litri annui, riguardo all'attività agricola, fatta eccezione per l'ipotesi in cui per esigenze di carattere logistico sia difficile il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.
Art. 53. Domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata al Comune competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., alle lettere: a), b), d), e), f), g), i), m).
2. Gli aspiranti, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda di cui al comma 1.:
aa) il luogo, compreso nel territorio comunale scelto per installarvi l'impianto;
bb) l'esercizio di una attività nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario, che determini la necessità di un rifornimento del carburante, riservato ed esclusivo;
cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio, di cui alla lettera bb);
dd) la volontà di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);
ee) la difficoltà che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di autorizzazione invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.
3. La firma, posta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
Art. 54. Domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione.
1. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione, deve essere inviata al Comune competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1. alle lettere: a), b), c), d), e), f), e nell'art. 27 comma 1. alle lettere: d), e), f), g), i).
2. I rappresentanti legali, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda, di cui al comma 1.:
aa) il luogo compreso nel territorio comunale e scelto per installarvi l'impianto;
bb) l'esercizio di una attività nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario che determini la necessità di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo;
cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio di cui alla lettera bb);
dd) la volontà di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);
ee) la difficoltà che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di concessioni invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.
3. La firma, apposta in calce alla domanda, è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4.1.1968 n. 15.
Art. 55. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. e della Soprintendenza della Campania sui beni ambientali ed architettonici.
1. Dopo la ricezione delle domande di cui agli artt. 53 e 54 il Comune ai fini dell'installazione dell'impianto deve munirsi del parere degli Enti competenti per territorio in materia urbanistica, ambientale di sicurezza e fiscale ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della
Art. 56. Contenuto del provvedimento di autorizzazione.
1. L'autorizzazione ha una durata non superiore ai 5 anni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere a), c), d), f), g) e h) del comma 2. dell'art. 30.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della stessa nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti, ulteriori prescrizioni:
aa) l'indicazione dell'attività, svolta dal concessionario e della necessità di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo;
bb) la durata della autorizzazione;
cc) il divieto di fornire carburante a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera dd) del comma 2. degli artt. 53 e 54.
5. Il titolare dell'autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, può chiederne il rinnovo osservando le prescrizioni di cui al presente Capo; l'Ente competente decide sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Art. 57. Revoca del provvedimento di autorizzazione.
1. La revoca del provvedimento di autorizzazione è disciplinata giusta il comma 1., limitatamente alle lettere a), b), c), e), h), dell'art. 31.
2. La revoca dell'autorizzazione è decisa dal Comune con provvedimento motivato, nel quale è stabilita la data di chiusura dell'impianto.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha il dovere della riduzione in pristino, se l'impianto, oggetto della revoca dell'autorizzazione, è su terreno di proprietà della pubblica Amministrazione.
4. Il termine, di cui alla lettera b) del comma 1., dell'art. 30, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani del titolare e può essere prorogato dal Comune, qualora l'interessato abbia fatto pervenire una richiesta scritta di proroga, almeno 15 gg. prima della scadenza.
5. Il termine di cui al comma 4. non può essere prorogato di oltre 6 mesi fatta eccezione per documenti casi di forza maggiore.
6. Inoltre la revoca del provvedimento di autorizzazione è disciplinata giusta i commi 8., 9., 10., 11., e 12 dell'art. 31.
7. Infine il provvedimento di autorizzazione è revocato se è accertato il rifornimento di carburanti a terzi per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera dd), del comma 2. degli artt. 53 e 54 in conformità alla lettera cc) del comma 4, dell'art. 56.
Art. 58. Disciplina delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti per auto ad uso privato.
1. La modifica di un impianto per la distribuzione di carburanti per auto ad uso privato, secondo le definizioni di cui all'art. 15 comma 1., lettere a), b), c), d), ed e), è autorizzata dal Comune competente per territorio.
2. Non sono modifiche, di cui al comma 1., le operazioni di manutenzione straordinaria, di cui al comma 3 dell'art. 61.
3. Il potenziamento di un impianto secondo la definizione di cui all'art. 16 comma 1. lettera a), b), e c), è autorizzato dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II del Comune competente per territorio.
4. Il prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti ad uso privato è autorizzato dal Comune competente per territorio, nell'ipotesi in cui i veicoli e le apparecchiature da rifornire siano in attività in luoghi lontani, in relazione alla difficoltà di spostamento, dall'impianto autorizzato.
5. Il procedimento per la richiesta, l'emissione, la revoca di una autorizzazione, di cui ai commi 1., 3. e 4., è disciplinato dalle prescrizioni contenute nell'art. 65.
CAPO VIII
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI IN CONCESSIONE DI CUI AL CAPO III, AL CAPO IV, AL CAPO V, ED AL CAPO VI
Art. 59. Installazione di self-service post-pagamento.
1. L'installazione di un self-service post-pagamento secondo la definizione di cui all'art. 9, presso un impianto in concessione, non è soggetta ad autorizzazione.
2. La variazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente comunicata all'Ente concedente, e realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali vigenti.
Art. 60. Installazione di apparecchi per carte di credito.
1. L'installazione di apparecchi per carte di credito, secondo la definizione di cui all'art. 10, presso un impianto in concessione, non è soggetta ad autorizzazione ma è consentita sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
a) impianto dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento;
b) impianto dotato di apparecchiature self-service post-pagamento:
c) impianto abilitato alla prestazione del servizio notturno;
d) impianti localizzati sulle grandi direttrici viarie, con particolare riferimento alle strade statali o provinciali.
Art. 61. Modifica di un impianto in concessione.
1. La modifica di un impianto di distribuzione carburanti per auto o per natanti in concessione, secondo la definizione di cui all'art. 15, non è soggetta ad autorizzazione.
2. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'Ente concedente, nonché all'U.T.I.F. ed al Comando Provinciale VV.FF., competenti per territorio e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.
4. I concessionari sono tenuti altresì a comunicare al Servizio Commercio della Regione Campania, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la nuova composizione degli impianti a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'anno.
Art. 62. Potenziamento di un impianto in concessione.
1. Il potenziamento di un impianto distribuzione carburanti in concessione per auto, secondo la definizione di cui all'art. 16, lettere a), b), c), è autorizzato dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II, dal Comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il titolare di un impianto in concessione per auto, nel chiedere il potenziamento, è obbligato ad esprimere la volontà di rinunziare alla concessione relativa ad un altro impianto di carburanti per auto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi 12 mesi) e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento;
b) la revoca della concessione per rinunzia di cui alla lettera a), è emanata dopo la emissione del provvedimento di autorizzazione, concernente il potenziamento richiesto.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo la cui erogazione deve essere sempre autorizzata.
3. Il potenziamento di un impianto, secondo la definizione degli artt. 8 e 16 lettera a) e b) è autorizzata, limitatamente al prodotto gasolio, solo se il comune ove è installato l'impianto è compreso tra i Comuni di cui alle tabelle D) ed E) allegate.
4. Il potenziamento di un impianto in concessione per il rifornimento di natanti, secondo la definizione di cui all'art. 16 lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione Campania ed in particolare dalla Giunta, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II.
5. Il potenziamento di un impianto in concessione secondo la definizione, di cui agli artt. 8 e 16, lettera c), è autorizzato dopo aver sentito il parere della Commissione, di cui al Capo II, dal Comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il titolare di un impianto in concessione nel chiedere l'installazione di un self-service pre-pagamento è obbligato ad osservare le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) il numero dei self service pre pagamento non è superiore a quello previsto dal Piano, di cui alla Tabella F) allegata;
c) nell'ipotesi di più richieste tra loro concorrenti, è osservato il seguente ordine di precedenza:
aa) innanzi tutto è preferito il titolare dell'impianto in concessione, che assicuri con l'installazione del self service pre pagamento la maggiore varietà dei tipi di carburante erogati;
bb) poi è preferito il titolare dell'impianto in concessione che rifornisca il maggiore numero di veicoli, contemporaneamente presenti, senza recare intralcio alla circolazione stradale;
cc) ancora è preferito il titolare dell'impianto che abbia il più alto valore di erogato medio annuo negli ultimi tre anni;
dd) infine è preferito il titolare dell'impianto in concessione che sia in turno per il servizio notturno.
Art. 63. Trasferimento di un impianto nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro.
1. Il trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti per auto in concessione, secondo la definizione di cui all'art. 17, è autorizzato, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II, dal Comune competente per territorio.
2. Se il trasferimento di un impianto avviene nell'ambito del territorio di una Provincia, esso è autorizzato dalla Regione Campania, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II, previo nulla-osta del Comune di origine e del Comune di destinazione.
3. I provvedimenti di autorizzazione ai trasferimenti di impianti sono emanati, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) sono trasferibili solo ed esclusivamente gli impianti in concessione rimossi o da rimuovere per esigenze di pubblico interesse installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi), ovvero autorizzati alla sospensione dell'attività con provvedimento della competente autorità amministrativa;
b) non è consentito il trasferimento parziale di un impianto in concessione;
c) i luoghi scelti per effettuare i trasferimenti degli impianti sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22;
d) sono vietati i trasferimenti da un Comune ad un altro degli impianti in concessione, qualora il Comune di destinazione sia già dotato del numero degli impianti previsti dal Piano, di cui alla Tabella B;
e) un impianto di distribuzione carburanti per auto in concessione non è trasferito se il luogo scelto per il trasferimento faccia prevedere le ipotesi di incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19.
4. Il suolo su cui era installato l'impianto trasferito si intende già abilitato, per diritto quesito, per una nuova concessione, ove possibile.
5. Il trasferimento di un impianto per il rifornimento di natanti, secondo la definizione di cui all'art. 17, è autorizzato dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al Capo II, dalla Regione Campania, in particolare alla Giunta Regionale.
Art. 64. Prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione.
1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso impianti in concessione da parte degli utenti è autorizzato dal Comune competente per territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il prelievo di carburante deve avvenire in recipienti omologati in base alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi, presso impianti dotati di ampio piazzale, ubicati in area situata fuori dalla sede stradale;
b) l'autorizzazione al prelievo di carburante presso impianti ha la durata di un anno e può essere rinnovata;
c) il Comune deve indicare nel provvedimento di autorizzazione l'impianto o gli impianti in concessione, presso cui il prelievo può essere effettuato;
d) gli utenti interessati devono risultare in possesso di veicoli ad apparecchiature da rifornire, tenendo conto delle difficoltà di spostamento, nei luoghi dove sono in attività.
Art. 65. Procedimento per la richiesta, l'emissione e la revoca di un'autorizzazione di cui al presente capo.
1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'Ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e allegato alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b), nonché quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b) e d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione.
2. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'Ente competente dai loro Rappresentanti Legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano e allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1., alle lettere a), b), d), ed e), nonché anche quanto prescritto nell'art. 27, comma 1., alla lettera d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione.
3. Nelle domande di cui al comma 1. ed al comma 2. gli aspiranti dichiarano di essere già titolari di concessioni indicandone gli estremi ed il contenuto, nonché l'oggetto della richiesta di autorizzazione, allegando i documenti probatori, ritenuti utili ed opportuni, fatta salva la facoltà dell'Ente competente di chiedere ulteriori documenti per completare l'istruzione di ciascuna pratica.
4. La firma apposta in calce alla domanda è autenticata secondo le modalità di cui alla legge 4.1.1968, n. 15.
5. Dopo la ricezione delle domande, di cui ai commi 1., 2., 3., e 4., l'Ente competente chiede i pareri, di cui ai commi 1., 2. e 3. dell'art. 29, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione, di cui agli artt. 60 e 64.
6. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti prescrizioni:
a) la descrizione analitica dell'oggetto della autorizzazione;
b) il divieto di utilizzare l'autorizzazione prima del collaudo, di cui all'art. 75, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione di cui agli artt. 60 e 64;
c) il termine di ultimazione dei lavori, qualora siano previsti, in relazione all'attività autorizzata;
d) l'obbligo dell'autorizzato di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal Comando Provinciale dei VV.FF., quando esso sia richiesto.
7. Il provvedimento di autorizzazione è revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se l'autorizzazione è utilizzata prima del collaudo di cui alla lettera b), comma 6.;
b) se i lavori previsti in relazione dell'attività autorizzata, non siano ultimati nel termine, di cui alla lettera c) del comma 6.;
c) se vi è rinuncia all'autorizzazione.
8. Il termine, di cui alla lettera c), del comma 6., decorre dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani del concessionario e può essere prorogato qualora l'interessato abbia fatto pervenire, all'Ente competente, richiesta scritta di proroga, almeno quindici giorni prima della scadenza.
9. Il termine, di cui al comma 8. non può essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore.
10. Il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto, nel chiedere insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'Ente competente, in conformità agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti, affinché l'Ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni nella nuova concessione.
11. Il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto, nel chiedere il nuovo provvedimento di concessione in conformità agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti affinché l'Ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni della nuova concessione.
CAPO X
DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA RIGUARDO ALL'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN CONCESSIONE AD USO DEL PUBBLICO
Art. 66. Orario giornaliero di apertura e chiusura.
1. I Comuni allo scopo di assicurare l'uniformità del servizio, fissano l'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico, su territorio di appartenenza, con i seguenti criteri:
a) l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere di cinquantadue ore;
b) i predetti impianti devono restare comunque aperti, in tutto il territorio regionale, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19;
c) rispetto al predetto orario minimo di apertura, la disciplina degli orari addizionali è rimessa agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori rappresentative a livello nazionale.
2. I Comuni di cui al comma 1. possono consentire con provvedimento motivato ulteriori trenta minuti di apertura e/o chiusura anche per una parte del territorio comunale.
3. Gli impianti in concessione, di cui all'art. 8, sono sempre aperti, a condizione che siano in esercizio senza l'assistenza del personale.
4. I Comuni possono consentire con provvedimento motivato che gli impianti in concessione, concernenti la distribuzione solo di metano o di solo gas da petrolio liquefatto ad uso del pubblico, siano sempre aperti.
5. Le richieste fatte per avere i provvedimenti di cui ai commi 2. e 4., sono formulate e fatte pervenire al Comune interessato a cura dei concessionari e dei gestori con sottoscrizione, autenticata secondo le modalità, di cui alla legge 4.1.1968, n. 15.
Art. 67. Turni per i giorni festivi e per il mercoledì pomeriggio.
1. I Comuni, per assicurare le continuità del servizio, stabiliscono i turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, per le domeniche, per i giorni festivi infrasettimanali e per il mercoledì pomeriggio, tenendo conto delle esigenze dei concessionari e dei gestori interessati, nonché delle necessità dei Comuni viciniori.
2. I Comuni, nello stabilire i turni di cui al comma 1., osservano le seguenti regole fondamentali:
a) nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane in esercizio il 25% degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66;
b) gli impianti che sono in esercizio la domenica, non sono in attività nella giornata di lunedì, oppure, se il lunedì è festivo, nel primo giorno feriale successivo;
c) gli impianti che sono in esercizio nei giorni festivi infrasettimanali sono regolarmente in attività nei giorni feriali successivi;
d) nel pomeriggio del mercoledì rimane in esercizio il 25% degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66;
e) gli impianti che sono in esercizio nel pomeriggio del mercoledì, sono regolarmente in attività nei giorni festivi successivi.
Art. 68. Turni per il servizio notturno.
1. I Comuni, per assicurare la continuità del servizio, stabiliscono i turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico, sul territorio di appartenenza, nelle ore notturne ed in particolare dalle ore 22,00 all'inizio dell'orario diurno nei mesi da ottobre ad aprile, nonché dalle ore 22,30 all'inizio dell'orario diurno nei mesi da maggio a settembre, tenendo conto delle esigenze dei concessionari e dei gestori interessati nonché delle necessità dei Comuni viciniori. Le richieste e le rinunce relative al servizio notturno per l'anno successivo, saranno inoltrate dai concessionari ai Comuni competenti per territorio, entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. I Comuni nello stabilire i turni, di cui al comma 1., osservano le seguenti norme fondamentali:
a) occorre garantire un'equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti aperti;
b) potrà essere consentito l'inserimento nel servizio notturno di un impianto quando lo stesso costituisce unico punto di riferimento notturno sulla viabilità ordinaria, per un tratto di almeno Km. 15;
c) i Comuni capoluogo di provincia potranno usare come parametro di riferimento la suddivisione del territorio in zone, anche in rapporto alla popolazione residente, in linea di massima un impianto notturno ogni 30.000 abitanti e dal parco macchine in esse gravitante, onde assicurare un'equilibrata presenza del servizio notturno;
d) bisogna dare precedenza nella scelta degli impianti a quelli idonei ad assicurare la più completa erogazione dei carburanti ad ogni categoria di utenti;
e) nella ipotesi di più richieste per lo stesso turno ed a parità di servizio offerto, deve essere stabilito un turno annuale;
f) l'inosservanza dei turni per il servizio notturno determina l'esclusione dai turni per il periodo massimo di un anno.
3. I Comuni trasmetteranno al Settore Commercio della Regione Campania l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 69. Turni per riposo annuale.
1. I Comuni, per consentire ai gestori di godere ogni anno solare di un periodo di riposo non superiore alle due settimane consecutive, stabiliscono appositi turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, tenendo conto delle richieste, fatte dai gestori interessati e d'intesa con i concessionari parimenti interessati.
2. Nello stabilire i turni, cui al comma 1., i Comuni garantiscono il funzionamento di almeno il 50% degli impianti in concessione.
3. I periodi di riposo, di cui al comma 1., sono fruiti a richiesta ed in modo da garantire le esigenze dell'utenza, in qualunque mese dell'anno solare, tenendo conto sempre dei turni, di cui all'art. 67 ed all'art. 68.
Art. 70. Autorizzazioni all'inosservanza dei turni.
1. I Comuni hanno la potestà di autorizzare l'inosservanza dei turni, di cui agli artt. 67, 68 e 69, qualora si verifichino le seguenti situazioni:
a) vi sia sul territorio comunale un numero di impianti in concessione non superiore a tre;
b) vi sia un impianto in concessione, situato in una località di particolare interesse turistico, il cui funzionamento consenta il rifornimento per un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare ad una maggiore utenza straordinaria;
c) vi sia un impianto in concessione, situato su strada di grande comunicazione al di fuori dei centri abitati;
d) vi siano gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati, altre manifestazioni similari e l'inosservanza dei turni non superi le 48 ore.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1., è rilasciata dal Comune competente per territorio, previa richiesta del gestore interessato, d'intesa con il concessionario parimenti interessato.
Art. 71. Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione per causa di forza maggiore.
1. I Comuni hanno la potestà di autorizzare la chiusura temporanea degli impianti in concessione concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, se vi è una causa di forza maggiore che determini un'oggettiva impossibilità di funzionamento.
2. La chiusura temporanea di un impianto in concessione, di cui al comma 1., ha i sottoindicati periodi massimi di durata:
a) se manca il gestore, l'impianto non può restare chiuso per più di sei mesi in un anno solare;
b) se trattasi di impianto in concessione, ubicato in località ad intenso movimento turistico stagionale, esso non può restare chiuso per più di otto mesi nell'anno solare;
c) in tutti gli altri casi la chiusura dell'impianto in concessione non può durare oltre l'anno solare ma può essere prorogata con provvedimento motivato, persistendo la causa di forza maggiore.
3. I Comuni competenti per territorio hanno la potestà di ordinare per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse la chiusura immediata degli impianti in concessione e, se occorre, lo svuotamento dei serbatoi.
Art. 72. Emissione di pareri.
1. I Comuni prima di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 67 e 68 chiedono il parere all'Unione Petrolifera, all'E.N.I., alla F.I.G.I.S.C. alla F.A.I.B., all'A.C.I. - sede competente per territorio.
2. I pareri, di cui al comma 1., si presumono favorevoli se non sono fatti pervenire al Comune richiedente entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
3. I Comuni, di cui al comma 1. assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti in concessione, facendo esporre dai concessionari e dai gestori interessati appositi cartelli indicatori nei predetti impianti, muniti degli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.
Art. 73. Controlli e sanzioni amministrative.
1. I controlli per l'osservanza dell'apertura e chiusura degli impianti in concessione, di cui al presente Capo, sono effettuati dagli agenti di polizia, addetti alla vigilanza sul traffico.
2. L'inosservanza degli orari di apertura e chiusura degli impianti, di cui al presente Capo è punita con l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della
3. Le sanzioni, di cui al comma precedente, sono irrogate dal Comune competente per territorio, in conformità alla
Art. 74. Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico.
1. Gli impianti in concessione, concernenti la distribuzione ai natanti di: carburanti liquidi ad uso del pubblico, sono esonerati dall'osservanza di uno specifico orario di apertura e chiusura e dall'osservanza di turni.
CAPO XI
DISCIPLINA DEI COLLAUDI E DELL'ATTIVO DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
Art. 75. Collaudi.
1. I nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita Commissione, nominata dal Comune, sul cui territorio è ubicato l'impianto da collaudare e composta come segue:
a) Presidente: Un Funzionario, avente qualifica dirigenziale, del ruolo della Giunta Regionale della Campania, designato dall'Assessore, preposto al Settore Commercio della Giunta Regionale della Campania;
b) Componente: il Comandante Provinciale del Vigili del Fuoco, competente per territorio, od un suo delegato;
c) Componente: il Dirigente dell'Ufficio tecnico delle Imposte di Fabbricazione, competente per territorio, od un suo delegato;
d) Componente: il Sindaco del Comune, sul cui territorio è ubicato l'impianto, od un suo delegato;
e) Segretario: un Funzionario, del ruolo della Giunta Regionale della Campania, designato dall'Assessore preposto al Settore Commercio della Giunta Regionale della Campania.
2. Al Presidente, ai Componenti ed al Segretario della Commissione, di cui al comma 1, è corrisposto, a cura e spese del concessionario, un compenso di lire centomila nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e della indennità di missione.
3. Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione e/o dell'autorizzazione è trasmesso a cura del Segretario della Commissione, di cui al comma 1, all'Ente concedente, che ne invia copia all'intestatario della concessione e/o dell'autorizzazione.
Art. 76. Funzioni di indirizzo.
1. La Regione Campania, in particolare la Giunta regionale, esercita la funzione di indirizzo affinché i Comuni attuino le norme, contenute nella presente legge, in modo uniforme.
2. La funzione, di cui al comma 1, è esercitata mediante l'emanazione dei provvedimenti di orientamento, che di volta in volta sono ritenuti utili od opportuni.
Art. 77. Funzione di vigilanza.
1. La Regione Campania ed i Comuni interessati vigilano sulla osservanza delle prescrizioni, contenute nella legge.
2. I Funzionari regionali e comunali nonché i terzi, formalmente incaricati dalla Regione Campania e dai Comuni interessati, hanno libero accesso agli impianti, di cui alla presente legge, allo scopo di ottenere le notizie occorrenti, che possono anche essere chieste per iscritto dalla Regione Campania e dai Comuni interessati.
Art. 78. Funzione di controllo.
1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue sezioni provinciali comunicano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e per ogni anno, l'elenco dei provvedimenti di annullamento degli atti comunali, eliminati per violazione della presente legge.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, è inviata all'Assessore della Giunta Regionale della Campania preposto al Settore Commercio.
3. I Comuni trasmettono all'Assessore della Giunta Regionale della Campania, preposto al Settore Commercio, una copia di tutti gli atti, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla adozione degli atti medesimi.
4. I Comuni trasmettono all'Assessore della Giunta Regionale della Campania, preposto al Settore Commercio, una copia di tutti gli atti esecutivi, emanati dai loro organi e riguardanti la materia, di cui alla presente legge, entro tre mesi dalla adozione degli atti medesimi.
CAPO XII
NORME TRANSITORIE
Art. 79. Norma transitoria di cui al capo II.
1. Fino all'emissione del provvedimento di nomina della Commissione Consultiva Regionale, di cui al Capo II, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprime i pareri, di cui all'art. 24 la Commissione Consultiva Regionale, già costituita quando era vigente la L.R. 28.8.1984 n. 42.
Art. 80. Norme transitorie, di cui ai capi III, IV e V.
1. Gli impianti in concessione che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi a seguito di provvedimento di sospensione, in corso di validità, emesso dalla competente autorità amministrativa possono essere utilizzati entro e non oltre sei mesi per richiedere la concessione a seguito di concentrazione o il potenziamento di cui agli artt. 25, 26 e 62.
2. Se vi è incompatibilità tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, il Comune, competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre due anni, decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli artt. 31, comma 1, lettera g); 38; 45; 51, comma 1.
3. Il concessionario interessato, di cui al comma 1, può richiedere il trasferimento dell'impianto nell'ambito dello stesso Comune, osservando le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, lettere b), c) ed e) dell'art. 63.
4. Entro un anno, che decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario, di cui ai commi 1 e 2, può adeguarsi di propria iniziativa ai criteri fissati dal piano.
5. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d), 38; 45; 51, comma 1, il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprietà dell'impianto prima della entrata in vigore della presente legge, chiede insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'Ente competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata ottenuta già la «voltura» della vecchia concessione a favore del successore.
6. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d); 38; 45; 51, comma 1, il successore per causa di morte nella proprietà di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'Ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'apertura della successione sia avvenuta prima della entrata in vigore della presente legge e non sia stata ottenuta già la «voltura» della vecchia concessione a favore del successore.
7. I titolari degli impianti di concessione, rilasciata ai sensi del D.L. 26.10.1970, n. 745, convertito nella legge 18.12.1970, n. 1034, nonché i titolari degli impianti, muniti di autorizzazione emessa prima dell'entrata in vigore del precitato
8. L'Ente competente decide sulle istanze di rinnovo, presentate prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, di cui al comma precedente, entro un anno dalla data di ricezione di esse; decorso tale termine, le domande si intendono respinte.
CAPO XIII [3]
NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI
Art. 81. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1994 con lo stanziamento al Cap. 4302 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 27.7.1978, quantizzata in L. 100 milioni, dal Cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 82. Norme finali.
1. Sono abrogate le leggi regionali 28.8.84, n. 42 e 21.11.1987, n. 42.
2. Allo scopo di consentire una costante verifica da parte dello Stato degli obiettivi del piano di cui al comma 2. dell'art. 1, la Regione, previo accertamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'erogato relativo all'anno precedente giusta i dati forniti dai competenti U.T.I.F., comunica annualmente entro il 30 giugno al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per il tramite del Commissario di Governo le seguenti notizie:
a) il numero degli impianti esistenti nella Regione, suddivisi per concessionario, per località, per tipo, per prodotto e per fasce di erogato;
b) il numero delle concessioni revocate nonché il numero delle concessioni rilasciate per conversione di autorizzazioni scadute o per rinnovo di precedenti concessioni.
Art. 83. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
TABELLA «A»
ELENCO DEI COMUNI SENZA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
IN CONCESSIONE PER AUTO AD USO DEL PUBBLICO
PROVINCIA DI AVELLINO
AIELLO DEL SABATO, CAIRANO, CALABRITTO, CANDIDA, CAPRIGLIA IRPINA, CARIFE, CASSANO IRPINO, CASTELFRANCI, CASTELVETERE SUL CALORE, CHIANCHE, GROTOLELLA, LAPIO, LUOGOSANO, MARZANO DI NOLA, MELITO IRPINO, MONTEVERDE, MORRA DE SANCTIS, MOSCHIANO, OSPEDALETTO D'ALPINOLO, PAROLISE, PETRURO IRPINO, PIETRASTORNINA, QUADRELLE, QUINDICI, ROCCA SAN FELICE, SALZA IRPINA, SAN MICHELE DI SERINO, SAN NICOLA BARONIA, SAN POTITO ULTRA, SANTA LUCIA DI SERINO, SANT'ANGELO A SCALA, SCAMPITELLA, SENERCHIA, SORBO SERPICO, SUMMONTE, TAURANO, TORRE LE NOCELLE, TORRIONI, VILLAMAINA, ZUNGOLI.
PROVINCIA DI BENEVENTO
APOLLOSA, BONEA, CAMPOLI DEL MONTE TABURNO, CASALDUINI, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELPOTO, FORCHIA, FRAGNETO L'ABATE, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, PANNARANO, PAOLISI, PAUPISI, PIETRAROJA, SAN LUPO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, TOCCO CAUDIO.
PROVINCIA DI CASERTA
AILANO, CAMIGLIANO, CARINARO, CASTEL DI SASSO, CERVINO, CIORLANO, FONTEGRECA, GALLO, GIANO VETUSTO, PRESENZANO, ROCCAROMANA, ROCCHETTA E CROCE, VALLE AGRICOLA.
PROVINCIA DI NAPOLI
CARBONARA DI NOLA, PIMONTE, TUFINO.
PROVINCIA DI SALERNO
ALFANO, ATRANI, CALVANICO, CAMPORA, CANNALONGA, CASALBUONO, CASELLE IN PITTARI, CASTELCIVITA, CASTIGLIONE DEI GENOVESI, CICERALE, CUCCARO VETERE, FELITTO, FURORE, GIUNGANO, LAVIANO, MAGLIANO VETERE, MOIO DELLA CIVITELLA, MONTEFORTE CILENTO, MONTE SAN GIACOMO, MORIGERATI, NOVI VELIA, OTTATI, PERITO, PERTOSA, PRAIANO, PRIGNANO CILENTO, RICIGLIANO, ROCCAGLORIOSA, ROMAGNANO AL MONTE, ROSCIGNO, SACCO, SALENTO, SALVITELLE, SAN MAURO LA BRUCA, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO, SANTOMENNA, SANZA, SCALA, SERRAMEZZANA, STELLA CILENTO, TORRACA,TORTORELLA, TRENTINARA, VELLE DELL'ANGELO, VALVA.
TABELLA «B» |
|
ELENCO DEI COMUNI CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE CONCESSIONI |
ATTUALI E DI QUELLE PREVISTE DAL PIANO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI |
DOVE SONO DISTRIBUITI CARBURANTI LIQUIDI PER AUTO AD USO DEL |
PUBBLICO. |
|
PROVINCIA DI AVELLINO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE NUMERO CONCESSIONI NUMERO CONCESSIONI |
ATTUALI PREVISTE DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
ALTAVILLA IRPINA 2 2 |
ANDRETTA 1 1 |
AQUILONIA 2 1 |
ARIANO IRPINO 8 8 |
ATRIPALDA 8 8 |
AVELLA 2 2 |
AVELLINO 28 28 |
BAGNOLI IRPINO 2 1 |
BAIANO 1 1 |
BISACCIA 3 3 |
BONITO 1 1 |
CALITRI 4 3 |
CAPOSELE 2 2 |
CASALBORE 1 1 |
CASTEL BARONIA 1 1 |
CERVINARA 6 6 |
CESINALI 1 1 |
CHIUSANO SAN DOMENICO 1 1 |
CONTRADA 1 1 |
CONZA DELLA CAMPANIA 1 2 |
DOMICELLA 1 1 |
FLUMERI 2 2 |
FONTANAROSA 1 1 |
FORINO 4 4 |
FRIGENTO 4 4 |
GESUALDO 2 2 |
GRECI 2 1 |
GROTTAMINARDA 5 10 |
GUARDIA LOMBARDI 2 1 |
LACEDONIA 1 1 |
LAURO 3 3 |
LIONI 3 4 |
MANOCALZATI 5 8 |
MERCOGLIANO 6 10 |
MIRABELLA ECLANO 4 5 |
MONTAGUTO 1 1 |
MONTECALVO IRPINO 3 6 |
MONTEFALCIONE 1 1 |
MONTEFORTE IRPINO 3 3 |
MONTEFREDANE 1 1 |
MONTEFUSCO 1 1 |
MONTELLA 3 3 |
MONTEMARANO 2 1 |
MONTEMILETTO 3 3 |
MONTORO INFERIORE 4 4 |
MONTORO SUPERIORE 3 2 |
MUGNANO DEL CARDINALE 2 2 |
NUSCO 2 2 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO 1 1 |
PATERNOPOLI 1 1 |
PIETRADEFUSI 1 1 |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 1 1 |
PRATOLA SERRA 2 2 |
ROCCABASCERANA 2 2 |
ROTONDI 2 1 |
SAN MANGO SUL CALORE 1 1 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 4 4 |
SAN SOSSIO BARONIA 1 1 |
SANT'ANDREA DI CONZA 1 1 |
SANT'ANGELO ALL'ESCA 1 0 |
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 2 2 |
SANTA PAOLINA 1 0 |
SANTO STEFANO DEL SOLE 1 1 |
SAVIGNANO IRPINO 2 1 |
SERINO 4 4 |
SIRIGNANO 1 1 |
SOLOFRA 3 2 |
SPERONE 2 2 |
STURNO 1 1 |
TAURASI 2 2 |
TEORA 1 1 |
TORELLA DEI LOMBARDI 2 2 |
TREVICO 1 1 |
TUFO 1 1 |
VALLATA 2 2 |
VALLESACCARDA 1 1 |
VENTICANO 1 1 |
VILLANOVA DEL BATTISTA 2 1 |
VOLTURARA IRPINA 1 1 |
MONTEVERDE 0 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI BENEVENTO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE NUMERO CONCESSIONI NUMERO CONCESSIONI |
ATTUALI PREVISTE DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
AIROLA 4 3 |
AMOROSI 2 2 |
APICE 3 3 |
ARPAIA 2 2 |
ARPAISE 1 1 |
BASELICE 1 1 |
BENEVENTO 38 37 |
BUCCIANO 1 1 |
BUONALBERGO 1 1 |
CALVI 1 1 |
CAMPOLATTARO 1 1 |
CASTELPAGANO 2 1 |
CASTELVENERE 3 1 |
CASTELVETERE IN VAL 1 1 |
FORTORE |
CAUTANO 1 1 |
CEPPALONI 3 3 |
CERRETO SANNITA 3 2 |
CIRCELLO 3 1 |
COLLE SANNITA 2 1 |
CUSANO MUTRI 2 2 |
DUGENTA 2 2 |
DURAZZANO 1 1 |
FAICCHIO 3 2 |
FOGLIANISE 2 2 |
FOIANO DI VAL FORTORE 1 1 |
FRAGNETO MONFORTE 1 1 |
FRASSO TELESINO 2 1 |
GUARDIA SANFRAMONDI 3 2 |
LIMATOLA 2 1 |
MELIZZANO 2 1 |
MOIANO 1 1 |
MOLINARA 1 1 |
MONTEFALCONE DI VAL 1 1 |
FORTORE |
MONTESARCHIO 8 8 |
MORCONE 3 3 |
PADULI 4 4 |
PAGO VEIANO 1 1 |
PESCO SANNITA 1 1 |
PIETRALCINA 1 1 |
PONTE 1 3 |
PONTELANDOLFO 1 1 |
PUGLIANIELLO 2 1 |
REINO 1 1 |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO 3 2 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO 4 5 |
SAN GIOGIO LA MOLARA 1 1 |
SAN LEUCIO DEL SANNIO 2 2 |
SAN LORENZELLO 4 2 |
SAN LORENZO MAGGIORE 2 1 |
SAN MARCO DEI CAVOTI 2 1 |
SAN NICOLA MANFREDI 3 2 |
SAN SALVATORE TELESINO 3 3 |
SANTA CROCE DEL SANNIO 1 1 |
SANT'AGATA DEI GOTI 6 5 |
SANT'ANGELO A CUPOLO 1 1 |
SANT'ARCANGELO TRIMONTE 1 1 |
SASSINORO 1 1 |
SOLOPACA 2 2 |
TELESE 4 4 |
TORRECUSO 1 1 |
VITULANO 1 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI CASERTA |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE NUMERO CONCESSIONI NUMERO CONCESSIONI |
ATTUALI PREVISTE DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
ALIFE 5 4 |
ALVIGNANO 3 1 |
ARIENZO 2 1 |
AVERSA 16 15 |
BAIA E LATINA 2 1 |
BELLONA 4 4 |
CAIANELLO 3 3 |
CAIAZZO 3 2 |
CALVI RISORTA 5 3 |
CANCELLO ED ARNONE 4 4 |
CAPODRISE 2 2 |
CAPRIATI AL VOLTURNO 2 2 |
CAPUA 13 5 |
CARINOLA 9 9 |
CASAGIOVE 5 6 |
CASAL DI PRINCIPE 4 3 |
CASALUCE 1 1 |
CASAPESENNA 1 1 |
CASAPULLA 6 5 |
CASERTA 27 21 |
CASTEL CAMPAGNANO 1 1 |
CASTELLO MATESE 1 1 |
CASTEL MORRONE 2 2 |
CASTEL VOLTURNO 15 15 |
CELLOLE 2 2 |
CESA 2 2 |
CONCA DELLA CAMPANIA 2 1 |
CURTI 2 1 |
DRAGONI 1 1 |
FALCIANO DEL MASSICO 2 2 |
FORMICOLA 1 1 |
FRANCOLISE 5 4 |
FRIGNANO 3 2 |
GALLUCCIO 2 2 |
GIOIA SANNITICA 2 1 |
GRAZZANISE 3 3 |
GRICIGNANO DI AVERSA 3 3 |
LETINO 1 0 |
LIBERI 1 0 |
LUSCIANO 2 1 |
MACERATA CAMPANIA 2 1 |
MADDALONI 20 18 |
MARCIANISE 12 12 |
MARZANO APPIO 1 1 |
MIGNANO MONTELUNGO 3 3 |
MONDRAGONE 12 12 |
ORTA DI ATELLA 2 2 |
PARETE 4 4 |
PASTORANO 4 4 |
PIANA DI MONTE VERNA 3 3 |
PIEDIMONTE MATESE 5 5 |
PIETRAMELARA 2 2 |
PIETRAVAIRANO 2 3 |
PIGNATARO MAGGIORE 6 3 |
PONTELATONE 2 1 |
PORTICO DI CASERTA 4 3 |
PRATA SANNITA 2 2 |
PRATELLA 1 1 |
RAVISCANINA 1 1 |
RECALE 2 2 |
RIARDO 2 2 |
ROCCA D'EVANDRO 1 1 |
ROCCAMONFINA 3 3 |
RUVIANO 2 1 |
SAN CIPRIANO D'AVERSA 5 4 |
SAN FELICE A CANCELLO 7 6 |
SAN GREGORIO MATESE 1 1 |
SAN MARCELLINO 7 7 |
SAN MARCO EVANGELISTA 2 1 |
SAN NICOLA LA STRADA 6 5 |
SAN PIETRO INFINE 2 2 |
SAN POTITO SANNITICO 1 1 |
SAN PRISCO 1 1 |
SANTA MARIA A VICO 5 5 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE 12 10 |
SANTA MARIA LA FOSSA 3 3 |
SAN TAMMARO 2 2 |
SANT'ANGELO D'ALIFE 1 1 |
SANT'ARPINO 4 4 |
SESSA AURUNCA 18 16 |
SPARANISE 4 3 |
SUCCIVO 3 3 |
TEANO 10 8 |
TEVEROLA 5 5 |
TORRE PICCILLI 1 0 |
TRENTOLA-DUCENTA 3 3 |
VAIRANO PATENORA 7 6 |
VALLE DI MADDALONI 1 1 |
VILLA DI BRIANO 2 2 |
VILLA LITERNO 8 7 |
VITULAZIO 4 3 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI NAPOLI |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE NUMERO CONCESSIONI NUMERO CONCESSIONI |
ATTUALI PREVISTE DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
ACERRA 8 8 |
AFRAGOLA 10 10 |
AGEROLA 3 2 |
ANACAPRI 1 1 |
ARZANO 12 11 |
BACOLI 11 10 |
BARANO D'ISCHIA 1 0 |
BOSCOREALE 13 11 |
BOSCOTRECASE 4 4 |
BRUSCIANO 3 3 |
CAIVANO 7 6 |
CALVIZZANO 2 2 |
CAMPOSANO 3 1 |
CAPRI 3 1 |
CARDITO 3 3 |
CASALNUOVO DI NAPOLI 6 6 |
CASAMARCIANO 2 2 |
CASAMICCIOLA TERME 2 2 |
CASANDRINO 4 4 |
CASAVATORE 3 3 |
CASOLA DI NAPOLI 1 1 |
CASORIA 13 18 |
CASTELLAMMARE DI STABIA 21 21 |
CASTELLO DI CISTERNA 3 3 |
CERCOLA 6 4 |
CICCIANO 3 2 |
CIMITILE 2 2 |
COMIZIANO 2 2 |
CRISPANO 3 2 |
ERCOLANO 22 20 |
FORIO 2 2 |
FRATTAMAGGIORE 13 12 |
FRATTAMINORE 4 4 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA 26 24 |
GRAGNANO 8 7 |
GRUMO NEVANO 7 5 |
ISCHIA 4 3 |
LACCO AMENO 1 1 |
LETTERE 1 0 |
LIVERI 2 2 |
MARANO DI NAPOLI 5 4 |
MARIGLIANELLA 3 2 |
MARIGLIANO 8 8 |
MASSA LUBRENSE 4 4 |
MELITO DI NAPOLI 5 5 |
META 2 2 |
MONTE DI PROCIDA 4 2 |
MUGNANO DI NAPOLI 9 9 |
NAPOLI 556 349 |
NOLA 30 27 |
OTTAVIANO 7 7 |
PALMA CAMPANIA 9 5 |
PIANO DI SORRENTO 7 6 |
POGGIOMARINO 9 6 |
POLLENA TROCCHIA 3 2 |
POMIGLIANO D'ARCO 8 6 |
POMPEI 13 11 |
PORTICI 20 11 |
POZZUOLI 29 25 |
PROCIDA 3 3 |
QUALIANO 8 8 |
QUARTO 6 6 |
ROCCARAINOLA 1 1 |
SAN GENNARO VESUVIANO 4 3 |
SAN GIORGIO A CREMANO 13 7 |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 15 12 |
SAN PAOLO BEL SITO 1 1 |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 5 5 |
SANT'AGNELLO 3 3 |
SANTA MARIA LA CARITA 6 6 |
SANT'ANASTASIA 7 7 |
SANT'ANTIMO 8 8 |
SANT'ANTONIO ABATE 4 3 |
SAN VITALIANO 3 3 |
SAVIANO 5 4 |
SCISCIANO 3 1 |
SERRARA FONTANA 1 1 |
SOMMA VESUVIANA 17 13 |
SORRENTO 8 8 |
STRIANO 2 2 |
TERZIGNO 9 6 |
TORRE ANNUNZIATA 17 17 |
TORRE DEL GRECO 24 21 |
TRECASE 3 3 |
VICO EQUENSE 3 3 |
VILLARICCA 9 8 |
VISCIANO 1 1 |
VOLLA 4 2 |
MASSA DI SOMMA 0 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI SALERNO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE NUMERO CONCESSIONI NUMERO CONCESSIONI |
ATTUALI PREVISTE DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
ACERNO 1 1 |
AGROPOLI 10 10 |
ALBANELLA 3 3 |
ALTAVILLA SILENTINA 6 6 |
AMALFI 3 3 |
ANGRI 14 13 |
AQUARA 1 1 |
ASCEA 2 2 |
ATENA LUCANA 1 2 |
AULETTA 2 2 |
BARONISSI 3 4 |
BATTIPAGLIA 21 21 |
BELLOSGUARDO 1 1 |
BRACIGLIANO 1 1 |
BUCCINO 3 3 |
BUONABITACOLO 1 2 |
CAGGIANO 1 1 |
CAMEROTA 3 2 |
CAMPAGNA 7 5 |
CAPACCIO 19 19 |
CASALETTO SPARTANO 1 1 |
CASAL VELINO 3 2 |
CASTELLABATE 6 6 |
CASTELNUOVO CILENTO 2 2 |
CASTELNUOVO DI CONZA 1 2 |
CASTEL SAN GIORGIO 5 5 |
CASTEL SAN LORENZO 1 1 |
CAVA DEI TIRRENI 15 13 |
CELLE DI BULGHERIA 1 1 |
CENTOLA 5 5 |
CERASO 1 1 |
CETARA 1 1 |
COLLIANO 1 1 |
CONCA DEI MARINI 1 1 |
CONTRONE 1 1 |
CONTURSI TERME 4 6 |
CORBARA 2 1 |
CORLETO MONFORTE 1 1 |
EBOLI 15 15 |
FISCIANO 4 4 |
FUTANI 1 1 |
GIFFONI SEI CASALI 3 2 |
GIFFONI VALLE PIANA 4 3 |
GIOI 1 1 |
ISPANI 1 1 |
LAUREANA CILENTO 1 1 |
LAURINO 1 1 |
LAURITO 1 1 |
LUSTRA 1 3 |
MAIORI 3 2 |
MERCATO SAN SEVERINO 9 6 |
MINORI 1 1 |
MONTANO ANTILIA 1 1 |
MONTECORICE 1 1 |
MONTECORVINO PUGLIANO 3 1 |
MONTECORVINO ROVELLA 7 7 |
MONTESANO SULLA 2 2 |
MARCELLANA |
NOCERA INFERIORE 21 21 |
NOCERA SUPERIORE 8 10 |
OGLIASTRO CILENTO 1 1 |
OLEVANO SUL TUSCIANO 4 4 |
OLIVETO CITRA 2 3 |
OMIGNANO 1 1 |
ORRIA 1 1 |
PADULA 7 5 |
PAGANI 17 16 |
PALOMONTE 2 2 |
PELLEZZANO 1 1 |
PERDIFUMO 2 1 |
PETINA 1 1 |
PIAGGINE 1 1 |
PISCIOTTA 1 0 |
POLLA 3 5 |
POLLICA 3 1 |
PONTECAGNANO FAIANO 13 11 |
POSITANO 2 2 |
POSTIGLIONE 1 1 |
RAVELLO 1 1 |
ROCCADASPIDE 2 2 |
ROCCAPIEMONTE 3 2 |
ROFRANO 1 1 |
RUTINO 1 1 |
SALA CONSILINA 7 8 |
SALERNO 59 58 |
SAN CIPRIANO PICENTINO 4 4 |
SAN GIOVANNI A PIRO 1 1 |
SAN GREGORIO MAGNO 2 3 |
SAN MANGO PIEMONTE 1 1 |
SAN MARZANO SUL SARNO 5 4 |
SAN MAURO CILENTO 1 1 |
SANTA MARINA 2 2 |
SANT'ANGELO A FASANELLA 1 1 |
SANT'ARSENIO 1 1 |
SANT'EGIDIO DEL MONTE 7 7 |
ALBINO |
SAN VALENTINO TORIO 4 6 |
SAPRI 3 2 |
SARNO 11 8 |
SASSANO 4 4 |
SCAFATI 14 12 |
SERRE 1 1 |
SESSA CILENTO 1 0 |
SIANO 3 3 |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 2 2 |
STIO 1 1 |
TEGGIANO 6 4 |
TORCHIARA 1 1 |
TORRE ORSAIA 1 1 |
TRAMONTI 2 2 |
VALLO DELLA LUCANIA 6 4 |
VIBONATI 3 3 |
VIETRI SUL MARE 2 3 |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA «C» |
|
ELENCO DEI COMUNI CON LA PREVISIONE DEGLI IMPIANTI IN CONCESSIONE |
PER LA EROGAZIONE DI METANO |
|
PROVINCIA DI AVELLINO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNI NUMERO IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
AVELLINO 1 |
ARIANO IRPINO 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI BENEVENTO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNI NUMERO IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
BENEVENTO 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI CASERTA |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNI NUMERO IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
CASERTA 1 |
SESSA AURUNCA 1 |
CAPUA 1 |
MARCIANISE 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI NAPOLI |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNI NUMERO IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
NAPOLI NORD 2 |
NAPOLI 1 |
NAPOLI SUD 2 |
NOLA 1 |
POZZUOLI 1 |
CASTELLAMMARE DI STABIA 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI SALERNO |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNI NUMERO IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
SALERNO 1 |
BUCCINO 1 |
SALA CONSILINA 1 |
SAPRI 1 |
CAVA DE' TIRRENI 1 |
EBOLI 1 |
SARNO 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA «D» |
|
ELENCO DEI COMUNI CON IMPIANTI IN CONCESSIONE PER AUTO AD USO DEL |
PUBBLICO, PRIVI DEL PRODOTTO GASOLIO |
|
PROVINCIA DI AVELLINO |
------------------------------------------------------------------ |
BAIANO |
MONTORO SUPERIORE |
MUGNANO DEL CARDINALE |
NUSCO |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA |
SANT'ANGELO ALL'ESCA |
TORELLA DEI LOMBARDI |
VOLTURARA IRPINA |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI CASERTA [4] |
------------------------------------------------------------------ |
BAIA E LATINA |
CASTEL CAMPAGNANO |
CASTELLO DEL MATESE |
GIOIA SANNITICA |
LETINO |
LIBERI |
MARZANO APPIO |
PRATELLA |
SAN GREGORIO MATESE |
SAN POTITO SANNITICO |
SAN PRISCO |
SAN TAMMARO |
SANT'ANGELO D'ALIFE |
TORA E PICCILLI |
SAN MARCO EVANGELISTA |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI BENEVENTO [5] |
------------------------------------------------------------------ |
CAMPOLATTARO |
CAUTANO |
FRAGNETO MONFORTE |
MELIZZANO |
PIETRALCINA |
REINO |
SANT'ANGELO A CUPOLO |
SANT'ARCANGELO TRIMONTE |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI NAPOLI |
------------------------------------------------------------------ |
ANACAPRI |
BARANO D'ISCHIA |
CASAMICCIOLA TERME |
CASOLA DI NAPOLI |
LETTERE |
META |
ROCCARAINOLA |
SERRARA FONTANA |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI SALERNO |
------------------------------------------------------------------ |
AMALFI |
CAGGIANO |
CASTEL SAN LORENZO |
CETARA |
COLLIANO |
CONCA DEI MARINI |
ISPANI |
LAUREANA CILENTO |
MONTANO ANTILIA |
PERDIFUMO |
RAVELLO |
ROFRANO |
SAN MANGO PIEMONTE |
SAN MAURO CILENTO |
SESSA CILENTO |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA «E» |
|
ELENCO DEI COMUNI CON IMPIANTI IN CONCESSIONE PER AUTO AD USO DEL |
PUBBLICO, CARATTERIZZATI DA UN'INSUFFICIENTE OFFERTA DI GASOLIO |
|
NUMERO DI IMPIANTI |
|
PROVINCIA DI AVELLINO |
------------------------------------------------------------------ |
AVELLINO 11 |
DOMICELLA 1 |
GROTTAMINARDA 3 |
GUARDIA DEI LOMBARDI 1 |
LIONI 3 |
MANOCALZATI 5 |
MERCOGLIANO 4 |
MIRABELLA ECLANO 4 |
MONTAGUTO 1 |
MONTEMILETTO 2 |
MONTORO INFERIORE 3 |
SPERONE 2 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI BENEVENTO |
------------------------------------------------------------------ |
MONTESARCHIO 7 |
PONTE 1 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO 3 |
SOLOPACA 2 |
TELESE 4 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI CASERTA |
------------------------------------------------------------------ |
AVERSA 6 |
CASAGIOVE 3 |
CASAL DI PRINCIPE 2 |
CASALUCE 1 |
MADDALONI 13 |
MARCIANISE 6 |
RAVISCANINA 1 |
SAN NICOLA LA STRADA 1 |
SANTA MARIA LA FOSSA 1 |
SESSA AURUCA 11 |
TEVEROLA 3 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI NAPOLI |
------------------------------------------------------------------ |
ACERRA 4 |
CAIVANO 5 |
CALVIZZANO 1 |
CASALNUOVO DI NAPOLI 3 |
CASAVATORE 2 |
CASORIA 12 |
CASTELLO DI CISTERNA 2 |
FORIO 1 |
LACCO AMENO 1 |
MASSA LUBRENSE 1 |
POMIGLIANO D'ARCO 4 |
POMPEI 6 |
SANTA MARIA LA CARITA' 4 |
TORRE ANNUNZIATA 7 |
VOLLA 2 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI SALERNO |
------------------------------------------------------------------ |
ANGRI 7 |
ATENA LUCANA 1 |
BARONISSI 2 |
BATTIPAGLIA 18 |
BUONABITACOLO 1 |
CASTELNUOVO DI CONZA 1 |
CENTOLA 2 |
CONTURSI TERME 4 |
EBOLI 15 |
LUSTRA 1 |
MAIORI 1 |
MONTECORVINO PUGLIANO 1 |
NOCERA SUPERIORE 8 |
OMIGNANO 1 |
PADULA 4 |
POLLA 3 |
PONTECAGNANO FAIANO 9 |
ROCCADASPIDE 1 |
ROCCAPIEMONTE 2 |
SAN GREGORIO MAGNO 2 |
SAN MARZANO SUL SARNO 3 |
SAN VALENTINO TORIO 2 |
SAPRI 1 |
TORCHIARA 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA «F» |
|
ELENCO DEI COMUNI CON IMPIANTI IN CONCESSIONE PER AUTO DOTATI DI |
SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 8 E CON L'INDICAZIONE |
DEI SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO, PREVISTI DAL PIANO |
|
------------------------------------------------------------------ |
NUMERO NUMERO |
IMPIANTI ATTUALI SELF-SERVICE |
DOTATI PRE-PAGAMENTO |
DI SELF-SERVICE PREVISTI |
PRE-PAGAMENTO DAL PIANO |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI AVELLINO |
------------------------------------------------------------------ |
ARIANO IRPINO 0 2 |
ATRIPALDA 0 1 |
AVELLA 1 1 |
AVELLINO 1 4 |
CERVINARA 0 1 |
GROTTAMINARDA 0 1 |
MERCOGLIANO 1 1 |
MIRABELLA ECLANO 1 1 |
MONTELLA 0 1 |
MONTORO INFERIORE 0 1 |
SERINO 0 1 |
SOLOFRA 0 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI BENEVENTO |
------------------------------------------------------------------ |
AIROLA 0 1 |
BENEVENTO 2 4 |
MONTESARCHIO 1 1 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO 0 1 |
SANT'AGATA DE' GOTI 0 1 |
TELESE 1 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI CASERTA |
------------------------------------------------------------------ |
ALIFE 1 1 |
AVERSA 1 3 |
CAPUA 0 2 |
CARINOLA 0 1 |
CASAGIOVE 1 1 |
CASAL DI PRINCIPE 0 1 |
CASERTA 1 5 |
CASTEL VOLTURNO 0 1 |
FRIGNANO 0 1 |
LUSCIANO 0 1 |
MACERATA CAMPANIA 0 1 |
MADDALONI 0 2 |
MARCIANISE 0 2 |
MONDRAGONE 0 2 |
ORTA DI ATELLA 0 1 |
PARETE 0 1 |
PIEDIMONTE MATESE 0 1 |
SAN CIPRIANO D'AVERSA 0 1 |
SAN FELICE A CANCELLO 0 1 |
SAN MARCELLINO 0 1 |
SAN NICOLA LA STRADA 0 1 |
SAN PRISCO 0 1 |
SANTA MARIA A VICO 0 1 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE 2 3 |
SANT'ARPINO 0 1 |
SESSA AURUNCA 1 2 |
SPARANISE 1 1 |
TEANO 1 1 |
TEVEROLA 0 1 |
TRENTOLA-DUCENTA 0 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI NAPOLI |
------------------------------------------------------------------ |
ACERRA 1 2 |
AFRAGOLA 0 3 |
ARZANO 0 2 |
BACOLI 0 2 |
BOSCOREALE 0 2 |
BOSCOTRECASE 0 1 |
BRUSCIANO 0 1 |
CAIVANO 0 2 |
CARDITO 0 1 |
CASALNUOVO DI NAPOLI 0 2 |
CASANDRINO 0 1 |
CASAVATORE 0 1 |
CASORIA 0 3 |
CASTELLAMMARE DI STABIA 1 4 |
CERCOLA 0 2 |
CICCIANO 0 1 |
ERCOLANO 1 3 |
FORIO 0 1 |
FRATTAMAGGIORE 0 2 |
FRATTAMINORE 0 1 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA 1 3 |
GRAGNANO 0 2 |
GRUMO NEVANO 0 1 |
ISCHIA 0 1 |
MARANO DI NAPOLI 0 3 |
MARIGLIANO 0 2 |
MASSA LUBRENSE 0 1 |
MELITO DI NAPOLI 0 1 |
META 0 1 |
MONTE DI PROCIDA 0 1 |
MUGNANO DI NAPOLI 0 2 |
NAPOLI 13 48 |
NOLA 0 2 |
OTTAVIANO 0 2 |
PALMA CAMPANIA 0 1 |
PIANO DI SORRENTO 0 1 |
POGGIOMARINO 0 1 |
POLLENA TROCCHIA 0 1 |
POMIGLIANO D'ARCO 1 3 |
POMPEI 0 2 |
PORTICI 1 4 |
POZZUOLI 2 4 |
PROCIDA 0 1 |
QUALIANO 0 1 |
QUARTO 0 1 |
SAN GENNARO VESUVIANO 0 1 |
SAN GIORGIO A CREMANO 0 3 |
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 0 2 |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 0 1 |
SANT'AGNELLO 0 1 |
SANTA MARIA LA CARITA' 1 1 |
SANT'ANASTASIA 1 1 |
SANT'ANTIMO 0 2 |
SANT'ANTONIO ABATE 0 1 |
SAVIANO 0 1 |
SOMMA VESUVIANA 0 2 |
SORRENTO 0 2 |
TERZIGNO 0 1 |
TORRE ANNUNZIATA 2 3 |
TORRE DEL GRECO 1 5 |
TRECASE 0 1 |
VICO EQUENSE 0 2 |
VILLARICCA 0 1 |
VOLLA 0 1 |
------------------------------------------------------------------ |
|
PROVINCIA DI SALERNO |
------------------------------------------------------------------ |
AGROPOLI 0 1 |
AMALFI 1 1 |
ANGRI 0 1 |
BARONISSI 0 1 |
BATTIPAGLIA 1 3 |
CAMPAGNA 0 1 |
CAPACCIO 1 2 |
CASTELLABATE 0 1 |
CASTEL SAN GIORGIO 0 1 |
CAVA DE' TIRRENI 0 3 |
EBOLI 1 2 |
FISCIANO 0 1 |
GIFFONI VALLE PIANA 0 1 |
MERCATO SAN SEVERINO 0 2 |
MONTECORVINO ROVELLA 0 2 |
NOCERA INFERIORE 0 3 |
NOCERA SUPERIORE 1 2 |
PAGANI 0 2 |
PELLEZZANO 0 1 |
PONTECAGNANO FAIANO 1 2 |
ROCCADASPIDE 0 1 |
ROCCAPIEMONTE 0 1 |
SALA CONSILINA 1 1 |
SALERNO 4 9 |
SAN MARZANO SUL SARNO 0 1 |
SANT'EGIDIO DEL MONTE 0 1 |
ALBINO |
SAN VALENTINO TORIO 0 1 |
SAPRI 1 1 |
SARNO 0 2 |
SCAFATI 0 2 |
TEGGIANO 0 1 |
VALLO DELLA LUCANIA 0 1 |
VIETRI SUL MARE 1 1 |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Legge abrogata dall'art. 30 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, della
[3] Vedi avviso di rettifica in B.U. 12 giugno 1995, n. 27.
[4] Vedi avviso di rettifica in B.U. 12 giugno 1995, n. 27.
[5] Vedi avviso di rettifica in B.U. 12 giugno 1995, n. 27.