§ 3.1.15 – L.R. 28 agosto 1981, n. 60.
Interventi a favore della produzione di tabacchi sub-tropicali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/08/1981
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Al fine di sostenere la produzione e la commercializzazione dei tabacchi sub-tropicali, salvaguardare i redditi agricoli ed i livelli occupazionali nel settore, sono autorizzati gli interventi di [...]
Art. 2.  La Giunta regionale è autorizzata ad attuare studi, ricerche ed iniziative promozionali, anche mediante convenzioni con enti ed istituti, volti al miglioramento qualitativo della produzione di [...]
Art. 3.  Nella campagna agraria 1980 - 81 ed in quelle successive può essere concesso un concorso regionale sui prestiti erogati, con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. [...]
Art. 4.  Il concorso regionale è concesso sulle operazioni effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella determinata dal [...]
Art. 5.  Ai prestiti di cui al precedente articolo 3 si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. Essi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito [...]
Art. 6.  Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli istituti ed enti finanziatori muniti del visto del [...]
Art. 7.  Per gli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa complessiva di L. 750 milioni, così ripartita:
Art. 8.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, determinato in L. 750 milioni, si provvede mediante:
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.1.15 – L.R. 28 agosto 1981, n. 60. [1]

Interventi a favore della produzione di tabacchi sub-tropicali.

(B.U. 15 settembre 1981, n. 66).

 

Art. 1. Al fine di sostenere la produzione e la commercializzazione dei tabacchi sub-tropicali, salvaguardare i redditi agricoli ed i livelli occupazionali nel settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare studi, ricerche ed iniziative promozionali, anche mediante convenzioni con enti ed istituti, volti al miglioramento qualitativo della produzione di tabacchi sub-tropicali ed alla loro valorizzazione commerciale sui mercati interni ed esteri.

 

     Art. 3. Nella campagna agraria 1980 - 81 ed in quelle successive può essere concesso un concorso regionale sui prestiti erogati, con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ad imprenditori, singoli od associati, per la conduzione dei terreni interessati alla coltivazione dei tabacchi sub-tropicali.

 

     Art. 4. Il concorso regionale è concesso sulle operazioni effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella determinata dal Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso regionale sui prestiti è commisurato agli interessi calcolati al tasso corrispondente ai 2/5 del tasso globale di cui al comma precedente.

     In ogni caso l'onere a carico dei prestatari non può essere inferiore al 6%.

 

     Art. 5. Ai prestiti di cui al precedente articolo 3 si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. Essi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1981, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli istituti ed enti finanziatori muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo gli stessi responsabili dell'impegno delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

     Gli istituti ed enti provvederanno all'erogazione dei prestiti, previa acquisizione del visto di copertura finanziaria del concorso regionale.

 

     Art. 7. Per gli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa complessiva di L. 750 milioni, così ripartita:

     - L. 300 milioni per l'articolo 2;

     - L. 450 milioni per l'articolo 3.

     Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di approvazione del bilancio annuale, in base alle disponibilità del bilancio medesimo.

 

     Art. 8. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, determinato in L. 750 milioni, si provvede mediante:

     a) riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 203 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981: "Fondo per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo" (a carico dell'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403);

     b) la istituzione alla sezione 2.2.8 del medesimo stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

     - capitolo 648 spese per studi, ricerche ed iniziative promozionali per la valorizzazione dei tabacchi sub-tropicali:

     Competenza L. 300.000.000:

     Cassa L. 300.000.000;

     - capitolo 649 concorso regionale sui prestiti agevolati per la conduzione di terreni coltivati a tabacchi sub-tropicali:

     Competenza L. 450.000.000;

     Cassa L. 450.000.000.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.