§ 2.3.23 - LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N. 12.
Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi - Modifica alla Legge regionale 2 agosto 1982, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:28/02/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 2 Agosto 1982, n. 34, in favore dell'Unione Italiana Ciechi della Campania è determinato annualmente con la Legge di Bilancio.
Art. 2.  Al maggiore onere di lire centomilioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1987 si farà fronte, negli esercizi di competenza, con le disponibilità del Capitolo "Fondo per le funzioni amministrative [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.3.23 - LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N. 12.

Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi - Modifica alla Legge regionale 2 agosto 1982, n. 34.

 

Art. 1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 2 Agosto 1982, n. 34, in favore dell'Unione Italiana Ciechi della Campania è determinato annualmente con la Legge di Bilancio.

     Si fa obbligo all'Unione Italiana Ciechi di presentare il relativo rendiconto [1].

 

     Art. 2. Al maggiore onere di lire centomilioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1987 si farà fronte, negli esercizi di competenza, con le disponibilità del Capitolo "Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e L.R. 6 maggio 1985, n. 47".

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 20.