Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 06/05/1985 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto regionale, nonché ai sensi degli artt. |
Art. 2. Il fondo istituito ai sensi del precedente articolo è suddiviso nelle seguenti categorie: |
Art. 3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 54 del 1980 e successive integrazioni, con la legge regionale di adozione del bilancio annuale - unitamente agli indirizzi programmatici sulle [...] |
Art. 4. Per l'anno 1985 gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui al precedente articolo sono approvate dalla Giunta sentite le Commissioni consiliari competenti. |
Art. 5. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 1900, 1902, 1903, 1904, 1910 e 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono eliminati e la somma risultante è riportata sul [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 2.3.20 - LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, N. 47.
Riordino delle materie trasferite ai sensi della legge 382 del 22 luglio 1975 nel settore dei servizi sociali. Norme di attuazione e organizzazione di spesa.
Art. 1. In attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto regionale, nonché ai sensi degli artt.
3 e 7 del
Di conseguenza la norma transitoria per le attività sociali di cui all'art. 46 della
Art. 2. Il fondo istituito ai sensi del precedente articolo è suddiviso nelle seguenti categorie:
1) interventi a favore degli anziani ai sensi delle leggi regionali n. 29 del 30 aprile 1981 e n. 25 del 22 aprile 1982 e successive modificazioni, con la seguente sottodistinzione:
a) contributi ai Comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare e di tutte le altre prestazioni a favore degli anziani;
b) contributi annui costanti ai Comuni per la trasformazione di case di riposo esistenti in case protette o centri sociali polivalenti o Comunità Alloggi e per il fitto o la realizzazione di centri sociali polivalenti e Comunità Alloggi per gli anziani;
c) spese per il funzionamento della Consulta per gli anziani;
2) contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle U.S.L. per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale ai sensi della
3) contributi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza economica già svolta dall'ENAOLI e dall'ANMIL a favore degli orfani dei lavoratori e agli invalidi del lavoro ed ai loro figli compresa l'erogazione dell'assegno d'incollocabilità;
4) contributi ai Comuni per l'assistenza post-penitenziaria ai sensi dell'art. 46 della
5) altri contributi ai Comuni per l'assistenza e beneficenza pubblica;
6) fondi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza svolta dall'ONPI.
Art. 3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della
L'osservanza delle direttive regionali costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate.
Gli enti destinatari sono tenuti a rendere il conto delle spese in conformità a quanto disposto dalla
Art. 4. Per l'anno 1985 gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui al precedente articolo sono approvate dalla Giunta sentite le Commissioni consiliari competenti.
Art. 5. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 1900, 1902, 1903, 1904, 1910 e 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono eliminati e la somma risultante è riportata sul capitolo 1916, di nuova istituzione, con la denominazione "Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.
n. 616 del 24 luglio 1977" come da allegato A) alla presente legge.
Per gli anni successivi lo stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio 1916, denominato come sopra, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Allegato A |
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Cap. Denominazione Residui Competenza Cassa |
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1916 Fondo per le funzioni |
amministrative |
concernenti le attività |
che attengono alla |
materia beneficienza |
pubblica nel quadro |
della sicurezza sociale |
ai sensi dell'art. 22 |
del D.P.R. n. 616 del |
24-7-77 + 38.000.000.000 + 36.000.000.000 |
1900 - 12.000.000.000 - 12.000.000.000 |
1902 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 |
1904 --- --- |
1903 - 19.000.000.000 - 19.000.000.000 |
1910 - 4.000.000.000 - 2.000.000.000 |
1911 - 2.000.000.000 - 2.000.000.000 |
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Allegato B |
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TABELLA |
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RIPARTO FONDO CAPITOLO 1916 (anno 1985) |
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Residui Competenza Cassa |
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ART. 2 - 1° Punto, let. a --- |
ART. 2 - 1° Punto, let. b --- |
ART. 2 - 1° Punto, let. c --- 6.260.000.000 6.260.000.000 |
ART. 2 - 1° Punto, L.R. del |
15-3-84, n. 11 --- 4.000.000.000 4.000.000.000 |
ART. 2 - 3° Punto --- 14.000.000.000 14.000.000.000 |
ART. 2 - 4° Punto --- 240.000.000 240.000.000 |
ART. 2 - 5° Punto --- 11.000.000.000 11.000.000.000 |
ART. 2 - 6° Punto 2.500.000.000 500.000.000 |
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Totale Assistenza e beneficienza |
pubblica (Fondo capitolo 1916) 38.000.000.000 36.000.000.000 |
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