Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 16/10/1978 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. I Patronati Scolastici ed i Consorzi dei Patronati Scolastici sono soppressi; i relativi Consigli di Amministrazione sono sciolti con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 2. I Commissari straordinari regionali nominati con atto amministrativo della Giunta regionale in attuazione dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvedono agli adempimenti per il passaggio [...] |
Art. 3. Il personale assunto alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito al Comune che a tutti gli effetti subentra nel rapporto al disciolto Patronato Scolastico. |
Art. 4. Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi del disciolto Patronato Scolastico al Comune, il Commissario straordinario procede: |
Art. 5. I beni immobili di proprietà dei Patronati Scolastici ubicati in Comuni diversi da quello del Patronato stesso, vengono attribuiti al Comune corrispondente al Patronato Scolastico proprietario. Se [...] |
Art. 6. Al termine delle operazioni di trasferimento, il Commissario straordinario dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta una dettagliata relazione alla Giunta regionale ed al Consiglio [...] |
Art. 7. I Commissari straordinari regionali dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici nominati con atto amministrativo della Giunta regionale in esecuzione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, [...] |
Art. 8. Il personale di cui al I comma dell'art. 3 è trasferito ai Comuni della provincia che a tutti gli effetti subentrano nei rapporti ai disciolti Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici. |
Art. 9. La ricognizione dei beni dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici e dei servizi dagli stessi esercitati viene effettuata, con le modalità di cui all'art. 4, dal Commissario straordinario [...] |
Art. 10. I beni immobili di proprietà dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici vengono attribuiti ai Comuni in cui gli immobili stessi sono ubicati. Se tali immobili sono costituiti da strutture [...] |
Art. 11. I beni immobili già di proprietà dei Patronati Scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici, attribuiti ai Comuni, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 10, entrano a far parte del [...] |
Art. 12. In armonia con gli indirizzi programmatici della Regione e dei Consigli distrettuali scolastici, l'utilizzazione dei beni e la gestione dei servizi attribuiti ai Comuni, integrandosi con gli altri [...] |
Art. 13. |
Art. 14. La determinazione della somma necessaria all'attuazione della presente legge sarà definita dalla Regione d'intesa con gli Enti locali, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. [...] |
Art. 15. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 2.2.2 - L.R. 16 ottobre 1978, n. 42. [1]
Norme sulla soppressione dei Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali della Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1. I Patronati Scolastici ed i Consorzi dei Patronati Scolastici sono soppressi; i relativi Consigli di Amministrazione sono sciolti con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi e i beni dei Patronati Scolastici e dei Consorzi di Patronati Scolastici sono attribuiti ai Comuni secondo le modalità della presente legge.
Nell'adempimento delle funzioni attribuite i Comuni operano osservando la normativa regionale sul diritto allo studio e garantiscono l'erogazione dei servizi.
Art. 2. I Commissari straordinari regionali nominati con atto amministrativo della Giunta regionale in attuazione dell'art. 45 del
I Commissari restano in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il termine di quaranta giorni dall' entrata in vigore della presente legge; essi si avvalgono della collaborazione del Segretario-Direttore.
I Commissari svolgono, altresì le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire al Comune gli interventi relativi alle funzioni trasferite.
Art. 3. Il personale assunto alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito al Comune che a tutti gli effetti subentra nel rapporto al disciolto Patronato Scolastico.
A tale effetto il Commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale mediante la compilazione degli allegati quadri 1 e 2 entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento nelle tabelle organiche del Comune del personale trasferito avviene, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, entro novanta giorni dal compimento delle operazioni di trasferimento effettuate dal Commissario straordinario.
Art. 4. Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi del disciolto Patronato Scolastico al Comune, il Commissario straordinario procede:
1) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del Patronato, all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione mediante la compilazione dei quadri 3, 4 e 5 allegati alla presente legge;
2) alla ricognizione dei servizi prestati identificando i mezzi di finanziamento con i quali si è provveduto agli stessi nell'esercizio finanziario in corso.
Il Commissario straordinario propone all'Amministrazione comunale competente:
- di compiere atti volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione dei beni sottoposti al trasferimento;
- di provvedere all'estinzione dei rapporti giuridici passivi pendenti, suggerendone le modalità.
Art. 5. I beni immobili di proprietà dei Patronati Scolastici ubicati in Comuni diversi da quello del Patronato stesso, vengono attribuiti al Comune corrispondente al Patronato Scolastico proprietario. Se tali immobili sono costituiti da strutture create od utilizzate, in tutto o in parte, per il raggiungimento di fini assistenziali già propri dei disciolti Patronati Scolastici, essi vanno conservati ed utilizzati per il raggiungimento dei fini medesimi e la relativa gestione sarà attuata mediante intesa tra il Comune a cui è attribuito l'immobile ed il Comune in cui l'immobile stesso è ubicato sentito il Consiglio provinciale scolastico interessato.
Art. 6. Al termine delle operazioni di trasferimento, il Commissario straordinario dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta una dettagliata relazione alla Giunta regionale ed al Consiglio comunale competente.
Art. 7. I Commissari straordinari regionali dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici nominati con atto amministrativo della Giunta regionale in esecuzione del
I Commissari restano in carica sino al compimento della operazioni di trasferimento e comunque non oltre il termine indicato dall'art. 2.
Si applica all'attività dei predetti Commissari il disposto di cui al III comma dell'art. 2.
Art. 8. Il personale di cui al I comma dell'art. 3 è trasferito ai Comuni della provincia che a tutti gli effetti subentrano nei rapporti ai disciolti Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici.
A tale effetto il Commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale mediante la compilazione degli allegati quadri 1 e 2 riferendo alla Giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale nei successivi sessanta giorni provvede al trasferimento del personale ai Comuni della provincia.
Il trasferimento del personale di cui al comma precedente avverrà tenendo conto delle effettive esigenze dei Comuni nonché per quanto possibile, delle richieste dei Comuni stessi e degli interessati.
Per l'inquadramento nelle tabelle organiche dei Comuni del personale trasferito si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 3.
Art. 9. La ricognizione dei beni dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici e dei servizi dagli stessi esercitati viene effettuata, con le modalità di cui all'art. 4, dal Commissario straordinario che ne riferisce alla Giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni provvede all'attribuzione dei beni ai Comuni della provincia.
Art. 10. I beni immobili di proprietà dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici vengono attribuiti ai Comuni in cui gli immobili stessi sono ubicati. Se tali immobili sono costituiti da strutture create od utilizzate in tutte o in parte per il raggiungimento di fini assistenziali, essi vanno conservati ed utilizzati per il raggiungimento dei fini medesimi.
Il personale in servizio per il funzionamento delle dette strutture assistenziali è trasferito al Comune a cui viene attribuito l'immobile.
Gli autoveicoli e i motomezzi sono attribuiti ai Comuni nei quali l'utilizzazione risulti prevalente. Il relativo personale è trasferito al Comune cui il mezzo stesso è attribuito.
Art. 11. I beni immobili già di proprietà dei Patronati Scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici, attribuiti ai Comuni, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 10, entrano a far parte del patrimonio non disponibile dei rispettivi Comuni.
Art. 12. In armonia con gli indirizzi programmatici della Regione e dei Consigli distrettuali scolastici, l'utilizzazione dei beni e la gestione dei servizi attribuiti ai Comuni, integrandosi con gli altri servizi esistenti sul territorio, devono tendere a corrispondere ad ambiti di utenza a livello intercomunale.
Le Commissioni tutorie sugli atti dei Patronati Scolastici e relativi Consorzi provinciali di cui all'art. 4 del
Art. 14. La determinazione della somma necessaria all'attuazione della presente legge sarà definita dalla Regione d'intesa con gli Enti locali, secondo quanto stabilito dal
Art. 15. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Art. così sostituito dall'art. 1, 2°comma, L.R. 3-3-1980, n. 15.