§ 2.1.22 - LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1983, N. 1.
Istituzione in ciascuna U.S.L. del servizio per la tutela della salute mentale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:03/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.  La presente legge disciplina l'istituzione del servizio a struttura dipartimentale che svolge funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale, nell'ambito della Unità [...]
Art. 2.  Assunzioni delle funzioni. Le UU.SS.LL. all'atto dell'effettiva assunzione delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica, subentrano nella gestione esercitata dalle province, da consorzi [...]
Art. 3.  Trasferimento al patrimonio del comune dei beni mobili e immobili e delle attrezzature degli ospedali psichiatrici,
Art. 4.  Programmi di interventi: strutture territoriali. Ciascuna U.S.L., nell'arco di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve programmare e realizzare interventi capaci di [...]
Art. 5.  Servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale. In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 34, a modifica della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, art. 28, secondo [...]
Art. 6.  Compiti del servizio. Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantendo la continuità e la organicità degli [...]
Art. 7.  Presidi e servizi del dipartimento. Le funzioni e le attività del servizio dipartimentale per la salute mentale sono attuate attraverso il servizio territoriale, le strutture alternative, gli altri [...]
Art. 8.  Direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale. La direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale è conferita al medico psichiatra della posizione [...]
Art. 9.  I servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Fino all'adozione del piano sanitario regionale il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza è attuato presso gli specifici servizi [...]
Art. 10.  I servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle cliniche psichiatriche universitarie. Sono istituiti due servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle Cliniche Psichiatriche [...]
Art. 11.  Attribuzioni ai comuni degli assistiti degenti nelle strutture psichiatriche di ricovero. Gli assistiti ricoverati negli ex ospedali psichiatrici e quelli provenienti dagli istituti di cura privati [...]
Art. 12.  Convenzioni stipulate dalla regione. Le convenzioni che saranno stipulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 52 della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, vengono recepite dalle UU.SS.LL. che [...]
Art. 13.  Case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico. Le attività di controllo sulle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico vengono esercitate con le modalità e nei limiti previsti dalla [...]
Art. 14.  Personale delle strutture psichiatriche private. Il personale delle strutture psichiatriche private ad indirizzo esclusivamente psichiatrico che abbiano cessato "ope legis" il convenzionamento con [...]
Art. 15.  Aggiornamento professionale degli operatori della salute mentale. Le UU.SS.LL. singolarmente o in collegamento fra loro, provvedono all'aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi [...]
Art. 16.  Orario del servizio. Il Servizio per la tutela della salute mentale in tutte le sue articolazioni funziona mattina e pomeriggio.
Art. 17.  Ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 47 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 35, le UU.SS.LL. sono facultate ad esigere, con provvedimento motivato, il tempo pieno per i servizi [...]
Art. 18.  Ricoveri di emergenza. Nelle more del completamento della rete dei servizi speciali psichiatrici di diagnosi e cura di cui all'art. 9, e per indisponibilità temporanea di posti letto negli stessi, [...]
Art. 19.  Norma transitoria per il funzionamento dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale. In attesa della definizione della pianta organica unitaria al fine di rendere operanti i servizi [...]
Art. 20.  Gestione degli ospedali psichiatrici. In attesa della realizzazione del complesso di strutture e servizi di cui all'art. 4, che devono costituire l'alternativa agli ospedali psichiatrici, questi [...]
Art. 21.  Norma transitoria per la neuropsichiatria infantile.
Art. 22.  Norme transitorie per alcuni operatori di ospedale psichiatrico. In prima applicazione della presente legge il ruolo di direttore del servizio provvisorio dell'ex ospedale psichiatrico è ricoperto [...]
Art. 23.  Abrogazione precedenti norme. Sono abrogate le norme transitorie per la tutela della salute mentale contenute nella Legge regionale 9 giugno 1980, numero 57, ad eccezione degli articoli menzionati [...]
Art. 24.  All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi capitoli denominati: "Interventi per la tutela della salute mentale" e [...]
Art. 25.  Dichiarazione di urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 2.1.22 - LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1983, N. 1.

Istituzione in ciascuna U.S.L. del servizio per la tutela della salute mentale.

 

Art. 1. La presente legge disciplina l'istituzione del servizio a struttura dipartimentale che svolge funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale, nell'ambito della Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute.

     Essa disciplina, inoltre, il graduale superamento degli Ospedali Psichiatrici in attuazione dell'art. 64, I comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2. Assunzioni delle funzioni. Le UU.SS.LL. all'atto dell'effettiva assunzione delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica, subentrano nella gestione esercitata dalle province, da consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e dagli altri enti pubblici che, all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedevano al ricovero ed alla cura degli infermi di mente.

 

     Art. 3. Trasferimento al patrimonio del comune dei beni mobili e immobili e delle attrezzature degli ospedali psichiatrici,

neuropsichiatrici, dei centri di igiene mentale. I beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale (CIM) dipendenti dalle provincie, consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e dagli altri enti pubblici di cui è voce all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui gli immobili sono prevalentemente collocati con vincoli di destinazione provvisoria alle UU.SS.LL. competenti per territorio.

     Lo svincolo dei beni di cui innanzi, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal Consiglio del Comune cui i beni sono stati trasferiti, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 4. Programmi di interventi: strutture territoriali. Ciascuna U.S.L., nell'arco di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve programmare e realizzare interventi capaci di corrispondere ai reali bisogni della propria utenza psichiatrica privilegiando le soluzioni extraospedaliere.

     L'assistenza alternativa al ricovero ospedaliero è attuata promuovendo iniziative e utilizzando, in funzione terapeutica, risorse e strutture adeguate.

     Il piano di ciascuna U.S.L. deve prevedere interventi e strutture diversificati quali:

     1) strutture nelle quali è garantita in modo continuativo l'assistenza medico-psico-sociale con ricettività, di regola, non superiore alle 10 persone;

     2) strutture che consentono la graduazione dell'intervento medico- psico-sociale idonee ad affrontare anche situazioni di crisi, con ricettività di regola non superiore alle 10 persone;

     3) strutture aperte di riabilitazione, da utilizzare per tutte le forme terapeutiche di ricostruzione e reintegrazione della personalità, destinate prioritariamente a pazienti in trattamento extraospedaliero.

     Nella realizzazione di tali strutture territoriali ciascuna U.S.L. dovrà seguire i seguenti criteri generali:

     a) che esse siano strettamente inserite nella realtà sociale del territorio in modo da consentire la partecipazione della collettività;

     b) che siano finalizzate alla restituzione dell'utente al tessuto sociale ed alla prevenzione del ricovero ospedaliero;

     c) che siano aperte alla utilizzazione non esclusivamente psichiatrica.

     Nell'organizzazione e nel numero delle strutture si dovrà tener conto di forme e tipi di convivenza suscettibili di aumentare il potenziale terapeutico e riabilitativo.

     Ciascuna U.S.L., entro tre mesi dalla data di effettiva assunzione delle funzioni in materia sanitaria psichiatrica, deve programmare i piani di intervento di cui ai commi precedenti con l'indicazione della spesa da sottoporre alla autorizzazione regionale.

     Nella prima applicazione della presente legge, in attesa della realizzazione dei piani di intervento di cui innanzi, i Comuni di ciascuna U.S.L. individuano gli ambienti di proprietà comunale o di altri Enti pubblici operanti nel territorio che le UU.SS.LL. dovranno utilizzare per le specifiche necessità, con precedenza assoluta per gli assistiti di appartenenza provenienti dagli ex ospedali psichiatrici pubblici e/o privati.

 

     Art. 5. Servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale. In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 34, a modifica della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, art. 28, secondo comma, n. 6 lett. a) è istituito in ciascuna U.S.L.

     il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.

     Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 della presente legge, deve realizzare programmi di intervento atti a privilegiare le soluzioni extra ospedaliere, la continuità terapeutica e la reintegrazione nel tessuto sociale e deve articolarsi organicamente con gli altri presidi sanitari e sociali del territorio.

     La sede del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale, con tutte le necessarie strutture atte a garantire l'operatività e la continuità del lavoro, deve insistere nel territorio della U.S.L. e in nessun caso può identificarsi con il servizio speciale psichiatrico di diagnosi e cura.

 

     Art. 6. Compiti del servizio. Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantendo la continuità e la organicità degli interventi sul territorio con prestazioni ed attività ambulatoriali e domiciliari, provvedendo in modo coordinato e programmato a realizzare anche interventi finalizzati ad una politica di educazione sanitaria.

     Il servizio garantisce la continuità e la organicità degli interventi e delle attività nelle strutture alternative ed attua il trattamento sanitario obbligatorio utilizzando le risorse disponibili sul territorio e, quando necessiti la degenza ospedaliera, usufruisce dei servizi speciali di cui al successivo art. 9.

     Il servizio interviene altresì negli ex ospedali psichiatrici con le modalità di cui al successivo art. 20 in modo organizzato, sistematico e costante, al fine di assicurare l'assistenza, garantire la continuità terapeutica e favorire le dimissioni degli infermi.

 

     Art. 7. Presidi e servizi del dipartimento. Le funzioni e le attività del servizio dipartimentale per la salute mentale sono attuate attraverso il servizio territoriale, le strutture alternative, gli altri presidi e servizi dell'U.S.L., nonché i servizi psichiatrici di diagnosi e cura e la gestione provvisoria degli ex ospedali psichiatrici secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

 

     Art. 8. Direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale. La direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale è conferita al medico psichiatra della posizione apicale.

 

     Art. 9. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Fino all'adozione del piano sanitario regionale il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza è attuato presso gli specifici servizi psichiatrici, dotati ciascuno di non più di 15 posti letto, già istituiti con legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 negli ospedali generali e cliniche universitarie, integrati e modificati come segue:

     - Avellino

     - Bisaccia

     - Benevento

     - Morcone

     - Caserta

     - Aversa

     - Sessa Aurunca

     - Piedimonte Matese

     - Scafati

     - Salerno

     - Nocera Inferiore

     - Cava dei Tirreni

     - Polla (Sant' Arsenio)

     - Vallo della Lucania

     - Eboli

     - Oliveto Citra

     - Sapri

     - Pozzuoli

     - Loreto Crispi

     - Gesù e Maria

     - Monaldi

     - Nuovo Pellegrini

     - S. Gennaro

     - Frattamaggiore

     - Pollena Trocchia

     - Torre del Greco

     - Nola

     - Clinica Psichiatrica I Policlinico

     - Clinica Psichiatrica II Policlinico

     Agli ospedali generali innanzi elencati afferiscono i seguenti ambiti territoriali di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34:

     - N. 3-4 Avellino

     - N. 1-2 Bisaccia

     - N. 5-6 Benevento

     - N. 7-8-9 Morcone

     - N. 15-16-17 Caserta

     - N. 18-19-20 Aversa

     - N. 10-13-14 Sessa Aurunca

     - N. 11-12 Piedimonte Matese

     - N. 35-36-51 Scafati

     - N. 53-54 Salerno

     - N. 47-50-52 Nocera Inferiore

     - N. 48-49 Cava dei Tirreni

     - N. 55 Eboli

     - N. 56 Oliveto Citra

     - N. 57-60 Polla (Sant'Arsenio)

     - N. 59-60 Vallo della Lucania

     - N. 58-61 Sapri

     - N. 21-22-23 Pozzuoli

     - N. 37-38-39 Loreto Crispi

     - N. 44-46 (Escluso la circoscrizione S. Lorenzo) Gesù e Maria

     - N. 41-40 (Escluso la circoscrizione Arenella) Monaldi

     - N. 26-43 Nuovo Pellegrini

     - N. 42-45 S. Gennaro

     - N. 24-25 Frattamaggiore

     - N. 29-31-33 Pollena Trocchia

     - N. 30-32-34 Torre del Greco

     - N. 27-28 Nola

     Alle Cliniche Universitarie afferiscono le seguenti circoscrizioni:

     - Circoscrizione San Lorenzo (ambito territoriale n. 46) I Policlinico

     - Circoscrizione Arenella (ambito territoriale n. 40) II Policlinico.

     L'utilizzo del servizio ospedaliero di diagnosi e cura in caso di più afferenze, va concordato tra i responsabili dei servizi, sentito il coordinamento sanitario della U.S.L. nella quale insiste la struttura.

     La Giunta regionale, in relazione ad esigenze assistenziali su conforme parere della competente Commissione Consiliare è autorizzata:

     - a sostituire o ridurre i servizi ospedalieri istituiti e a modificare le afferenze territoriali;

     - ad istituire nuovi servizi necessari nei presidi ospedalieri non espressamente indicati nell'elenco di cui al presente articolo ritenuti idonei ad accogliere i detti servizi.

 

     Art. 10. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle cliniche psichiatriche universitarie. Sono istituiti due servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle Cliniche Psichiatriche rispettivamente della I e II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli.

     Tenuto conto dei compiti istituzionali dell'Università nel settore della formazione del Medico e nella preparazione dello specialista, ai suddetti servizi sono affidate le attività di prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito delle rispettive competenze territoriali di cui all'art. 9.

     Ciascun servizio, con annesso presidio per le attività territoriali, è dotato di un numero di posti letto non superiore a 15 per il trattamento in regime di degenza di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e funziona con personale proprio cui provvede l'Università.

     I rapporti tra Regione e Università per la istituzione e il funzionamento dei servizi saranno regolati da apposite convenzioni.

 

     Art. 11. Attribuzioni ai comuni degli assistiti degenti nelle strutture psichiatriche di ricovero. Gli assistiti ricoverati negli ex ospedali psichiatrici e quelli provenienti dagli istituti di cura privati ad indirizzo esclusivamente psichiatrico già convenzionati con Enti pubblici, sono attribuiti ai comuni di provenienza anagrafica per essere assistiti, correlativamente alla disponibilità delle strutture di cui è voce all'art. 4, dai servizi di salute mentale delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

     L'assistenza agli infermi di altre regioni, degenti nelle strutture psichiatriche pubbliche, verrà regolata da accordi da stipularsi tra la Regione Campania e le Regioni interessate.

 

     Art. 12. Convenzioni stipulate dalla regione. Le convenzioni che saranno stipulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 52 della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, vengono recepite dalle UU.SS.LL. che gestiscono le strutture presso le quali il personale selezionato sarà destinato.

 

     Art. 13. Case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico. Le attività di controllo sulle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico vengono esercitate con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 14. Personale delle strutture psichiatriche private. Il personale delle strutture psichiatriche private ad indirizzo esclusivamente psichiatrico che abbiano cessato "ope legis" il convenzionamento con enti pubblici alla data del 31 dicembre 1981, ancora in servizio a rapporto di impiego continuativo alla suddetta data, è temporaneamente utilizzato dalla Regione ai sensi e con le limitazioni di cui al quinto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine la Regione predispone, con atto deliberativo, apposita graduatoria sulla base dei criteri fissati di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     In conformità all'art. 15 del D.P.R. 761/1979 al personale compreso nelle graduatorie di cui innanzi è riservato nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data del 31 dicembre 1981, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il restante personale.

 

     Art. 15. Aggiornamento professionale degli operatori della salute mentale. Le UU.SS.LL. singolarmente o in collegamento fra loro, provvedono all'aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi per la tutela della salute mentale.

     A tale scopo promuovono ed organizzano con personale scelto tra quello del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture con esso convenzionate o di centri didattici e culturali, corsi di aggiornamento che devono prevedere una articolazione teorico- pratica.

     Gli operatori del servizio territoriale dovranno tenere periodiche riunioni di studio ed approfondimento.

     La Regione è tenuta a mettere in atto concrete iniziative per la promozione dello studio, dell'approfondimento teorico e dell'aggiornamento nel campo del disagio psichico dell'organizzazione dei servizi.

 

     Art. 16. Orario del servizio. Il Servizio per la tutela della salute mentale in tutte le sue articolazioni funziona mattina e pomeriggio.

     Il Servizio notturno per tutte le richieste dell'utenza è assicurato da turni di presenza del personale paramedico e da reperibilità degli altri componenti del servizio dipartimentale.

 

     Art. 17. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 47 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 35, le UU.SS.LL. sono facultate ad esigere, con provvedimento motivato, il tempo pieno per i servizi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 18. Ricoveri di emergenza. Nelle more del completamento della rete dei servizi speciali psichiatrici di diagnosi e cura di cui all'art. 9, e per indisponibilità temporanea di posti letto negli stessi, ciascuna U.S.L. per obiettive necessità assistenziali è autorizzata ad effettuare ricoveri nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere, nel limite temporale dei 5 giorni, avendo cura delle particolari esigenze dei casi da trattare e destinandovi personale del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.

     Tale norma, con validità triennale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, può essere revocata dalla Regione con provvedimento motivato.

 

     Art. 19. Norma transitoria per il funzionamento dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale. In attesa della definizione della pianta organica unitaria al fine di rendere operanti i servizi di cui all'art. 5, ciascuna U.S.L.

     è dotata di una équipe multidisciplinare costituita: per le UU.SS.LL. con popolazione residente fino a 100.000 abitanti da:

     - un medico psichiatra della posizione apicale;

     - tre medici psichiatri della posizione intermedia;

     - sette medici della posizione iniziale;

     - due psicologi;

     - un sociologo per le UU.SS.LL. fino a 50.000 abitanti;

     - due sociologi per le UU.SS.LL. da 50.000 a 100.000 abitanti;

     - tre capi sala;

     - tre assistenti sociali;

     - due animatori di comunità;

     - trentasei infermieri;

     - due tecnici della riabilitazione;

     - sei inservienti per le sole UU.SS.LL. sedi di servizio speciale psichiatrico di diagnosi e cura e/o sedi di strutture di cui all'art. 3;

     - tre aggiunti;

     - tre applicati.

     Per le UU.SS.LL. con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, la dotazione organica provvisoria è aumentata di: un medico, un assistente sociale, quattro infermieri, uno psicologo e un sociologo.

     Ciascuna U.S.L., utilizzando il personale della équipe multidisciplinare, deve organizzare per le esigenze dei trattamenti sanitari obbligatori, un servizio di guardia funzionante per tutto l'arco delle 24 ore composto da: un medico di guardia e un numero adeguato di infermieri. Detto servizio opera sotto la responsabilità del medico della posizione apicale.

     Le équipes multidisciplinari dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale sono formate:

     a) con il personale di cui è voce all'art. 51 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57;

     b) con il personale sanitario e parasanitario di ruolo degli ospedali generali in possesso delle qualifiche di cui innanzi e di cui all'art. 21, addetto ai servizi speciali psichiatrici istituiti dalla Regione che ne faccia richiesta all'Assessorato regionale alla Sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge;

     c) in attesa dell'espletamento dei concorsi previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

     1) con il personale avente diritto in base agli art. 47, V comma, lett. c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 24 ter, I comma, della Legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 del D.L. 20 dicembre 1979, n. 663, già addetto all'assistenza psichiatrica;

     2) con il personale delle strutture psichiatriche private di cui all'art. 14 della presente legge, nei limiti di cui al quinto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La destinazione del personale di cui alle lettere a) e b) è effettuata dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'articolo 2 del D.M. 15 giugno 1978.

     La utilizzazione del personale di cui alla lettera c) è effettuata con provvedimenti della Giunta regionale, con esclusione del personale dipendente dei comuni, già operante nel campo dei servizi per la tutela della salute mentale, e che è utilizzato nella U.S.L. del comune in cui opera.

     In attesa dei pubblici concorsi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 761/1979 e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimenti interni o comandi, in mancanza delle graduatorie di cui all'art. 78 del D.P.R. 761/1979, tenuto conto della urgenza di garantire l'assistenza in tutto il territorio della Regione e delle eccezionali esigenze, i comitati di gestione delle UU.SS.LL. indicono ed espletano avvisi pubblici con i criteri di ammissione e la valutazione dei titoli di cui al D.M. 30 gennaio 1982 ex art. 12 D.P.R. 761/1979, per il conferimento di incarichi semestrali non rinnovabili né prorogabili.

 

     Art. 20. Gestione degli ospedali psichiatrici. In attesa della realizzazione del complesso di strutture e servizi di cui all'art. 4, che devono costituire l'alternativa agli ospedali psichiatrici, questi ultimi, destinati agli assistiti non dimessi alla data del 31 dicembre 1981, sono organizzati in modelli assistenziali adeguati ai bisogni terapeutici e riabilitativi, e finalizzati al collocamento dei degenti sul territorio.

     Le UU.SS.LL. competenti per territorio gestiscono gli ex ospedali psichiatrici con un servizio provvisorio, costituito prioritariamente con personale già operante negli stessi, così composto:

     - un direttore;

     - un medico igienista;

     - uno psicologo;

     - un sociologo;

     - un primario psichiatra e due aiuti psichiatri fino a 500 assistiti;

     - due primari psichiatri e tre aiuti psichiatri fino a 1000 assistiti;

     - tre primari psichiatri e quattro aiuti psichiatri oltre i 1000 assistiti.

     In relazione alla popolazione assistita:

     - da due a sei assistenti sociali e da uno a tre animatori di comunità;

     - infermieri/e in rapporto di uno a tre;

     - inservienti in rapporto di uno ogni 15.

     Fanno parte del servizio provvisorio anche gli operatori sanitari non psichiatri, gli ausiliari sanitari, i tecnici, gli amministrativi, gli esecutivi, e le altre qualifiche disponibili, rimasti negli ex ospedali psichiatrici dopo l'assegnazione dei contingenti ai servizi per la tutela della salute mentale.

     In mancanza di personale si provvede con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19.

     Tutto il personale presta servizio temporaneamente nell'ex ospedale psichiatrico in attesa della realizzazione delle strutture alternative territoriali di cui all'art. 4, per essere assegnato definitivamente, con i criteri di mobilità indicati nel D.P.R. 761/79, correlativamente alla dimissione degli infermi, ad UU.SS.LL. la cui sede disti non oltre 60 Km. dalla struttura ex ospedale psichiatrico.

     Detto servizio provvisorio è integrato da uno o più sanitari distaccati dalle UU.SS.LL. dell'ambito provinciale in cui insiste l'ex ospedale psichiatrico.

     Per l'ex ospedale psichiatrico "Materdomini" che ospita assistiti della provincia di Avellino, i sanitari di cui innanzi sono distaccati dalle UU.SS.LL. di detta provincia.

     L'intero servizio attua terapia riabilitativa collettiva ed individuale diretta a sviluppare le potenzialità residue, per la restituzione degli assistiti alla vita esterna.

     I servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. interessate dovranno mantenere rapporti organici e continuativi con l'ex ospedale psichiatrico in cui si trovino degenti di propria appartenenza territoriale al fine di promuovere una sollecita dimissione o il trasferimento nelle proprie strutture alternative.

     Il direttore sanitario dell'ex ospedale psichiatrico svolge tutti i compiti igienico-organizzativi previsti dalla legge, cura i rapporti con i servizi territoriali del bacino di utenza e con essi organizza lo schema di lavoro programmato che dovrà indicare tempi, modi e operazioni necessari per il definitivo svuotamento della struttura.

     Il servizio medico è assicurato dai primari e dagli aiuti assegnati dalla direzione sanitaria, nonché dagli assistenti distaccati dalle UU.SS.LL..

     Il servizio di guardia è organizzato dal direttore sanitario il quale utilizza anche gli assistenti distaccati dalle altre UU.SS.LL..

     In conformità del primo comma dell'art. 64 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il definitivo superamento degli ex Ospedali Psichiatrici è disciplinato nel Piano Sanitario Regionale, in cui sono indicati modalità e termini di chiusura e dovrà avvenire, comunque, entro il 31 dicembre 1989 [1].

 

     Art. 21. Norma transitoria per la neuropsichiatria infantile.

     L'assistenza neuropsichiatrica infantile rientra nei compiti del settore dell'assistenza unitaria all'infanzia e materno-infantile di ciascuna U.S.L..

     In tale ambito devono essere assicurate in modo integrato le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

     Per gli aspetti altamente specializzati di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico temporaneamente e fino alla adozione del Piano Sanitario regionale le UU.SS.LL. faranno riferimento alle specifiche strutture sanitarie esistenti.

     L'organizzazione dell'assistenza neuropsichiatrica infantile nei suoi aspetti sanitari sociali e assistenziali, sarà regolata da successiva apposita legge regionale.

 

     Art. 22. Norme transitorie per alcuni operatori di ospedale psichiatrico. In prima applicazione della presente legge il ruolo di direttore del servizio provvisorio dell'ex ospedale psichiatrico è ricoperto dai direttori di ospedale psichiatrico in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In caso di più aventi diritto si applicano le modalità di cui al D.P.R. 761/79, art. 66 terzo comma.

     I direttori non collocati, se psichiatri possono optare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la direzione dei servizi dipartimentali di salute mentale.

     I direttori sanitari non collocati e quelli che non esercitano il diritto di opzione sono utilizzati temporaneamente dalla U.S.L. dove insiste l'ex ospedale psichiatrico; agli stessi è garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ospedale secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.P.R. 761/79.

     Il ruolo di medico igienista è ricoperto dagli igienisti degli ospedali psichiatrici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Abrogazione precedenti norme. Sono abrogate le norme transitorie per la tutela della salute mentale contenute nella Legge regionale 9 giugno 1980, numero 57, ad eccezione degli articoli menzionati nella presente legge.

 

     Art. 24. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi capitoli denominati: "Interventi per la tutela della salute mentale" e "Interventi per l'assistenza medico-psico- sociale", la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 13 dicembre 1978, n. 833 e quota parte di quelle assegnate ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 25. Dichiarazione di urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26-1-1987, n. 10.