Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.10 personale |
Data: | 18/07/1991 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si [...] |
Art. 2. |
Art. 3. I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AA.GG. e Personale entro il 30 giugno 1992. |
Art. 4. Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della L.R. 9-7-1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 30-7-1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della L.R. 9-7-1984, n. 32 [...] |
Art. 5. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, 4° comma, decorrono dal 1° gennaio 1992 |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 1.10.53 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1991, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del Personale della Formazione Professionale.
(B.U. n. 32 del 22 luglio 1991).
Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della
Il predetto personale sarà prioritariamente impegnato in tutte le attività formative di competenza della Regione, anche in ragione delle esigenze organiche necessarie alla realizzazione dei Piani di Formazione.
La Giunta Regionale, a decorrere dall'anno formativo 1992, con deliberazione in applicazione della
Detto personale viene inquadrato con le modalità di cui alla presente legge secondo i criteri di corrispondenza e le dotazioni organiche contenute nell'allegata Tabella 1 con decorrenza 1° gennaio 1992.
Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla
L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti.
E' confermata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 3 della citata
I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AA.GG. e Personale entro il 30 giugno 1992.
Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della L.R. 9-7-1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 30-7-1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della L.R. 9-7-1984, n. 32 sono abrogati.
Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, 4° comma, decorrono dal 1° gennaio 1992 [3].
Il personale di cui alla precitata allegata tabella 1 è inquadrato in soprannumero rispetto ai costi previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con apposita legge regionale.
Alla spesa relativa si farà fronte utilizzando quota parte delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Allegato |
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TABELLA |
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Livello Qualifica funzionale Dotazione |
funzionale Requisiti alla data della organica |
presente legge |
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VIII Direttore laureato - Direttore diplomato 164 |
VII Docente laureato - Docente diplomato |
Direttore non diplomato |
Segretario laureato 2038 |
VI Docente diplomato - Docente non diplomato |
Segretario diplomato - Segretario non dipl. |
Collaboratore Amministrativo diplomato |
Direttore non diplomato 925 |
V Docente non diplomato - Segretario non dipl. |
Collaboratore amministrativo diplomato |
Collaboratore amministrativo non diplomato 56 |
IV Operatore Tecnico e Operatore amministrativo 178 |
III Ausiliario Servizi Generali 353 |
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TOTALE 3714 |
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Per la specificità del personale di cui alla
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente legge.
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della