§ 2.5.13 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 22.
Criteri per la mobilità del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:03/04/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Per la messa a disposizione del personale docente e non docente di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, da utilizzare per svolgere attività di formazione [...]
Art. 2.  Le graduatorie, articolate per provincia, sono così suddivise: direttori, docenti, responsabili dei servizi generali e di segreteria, collaboratori amministrativi, operatori tecnici e operatori [...]
Art. 3.  Il personale non utilizzabile per le attività formative previste dai piani annuali approvati dal Consiglio Regionale e per le attività di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1985 n. 9, 8 marzo 1985 [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 2.5.13 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 22.

Criteri per la mobilità del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.

 

Art. 1. Per la messa a disposizione del personale docente e non docente di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, da utilizzare per svolgere attività di formazione professionale o per la destinazione ad altre attività, da espletarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, si provvederà con graduatorie da definirsi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A) della presente legge.

 

     Art. 2. Le graduatorie, articolate per provincia, sono così suddivise: direttori, docenti, responsabili dei servizi generali e di segreteria, collaboratori amministrativi, operatori tecnici e operatori amministrativi, ausiliari dei servizi generali.

     Il personale di cui al precedente art. 1 è inserito nella graduatoria corrispondente alla mansione o qualifica svolta alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.

 

     Art. 3. Il personale non utilizzabile per le attività formative previste dai piani annuali approvati dal Consiglio Regionale e per le attività di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1985 n. 9, 8 marzo 1985 n. 18 e 16 marzo 1986 n. 10, in attesa dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, viene utilizzato con deliberazione, dalla Giunta Regionale presso i Servizi della Regione, sentita la competente Commissione Consiliare, con la quale deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 7 giorni. In mancanza, il parere si considera favorevole.

     Il personale di cui al comma precedente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'Avvocatura Regionale.

     Il personale di cui al presente articolo, comunque utilizzato permane nel ruolo speciale istituito con la legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 e dovrà, in ogni caso, essere destinato a future attività formative.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

- II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Campania.

 

 

 

                             Allegato

 

1) Titoli

   A) Laurea                                              punti 8

   B) Diploma di istruzione secondaria di II grado        punti 6

    C)  Precedente esperienza  di lavoro  autonomo  o  subordinato

documentata da  almeno 5 anni di versamenti previdenziali prestato

in settori omogenei alle materie di insegnamento           punti 5

     Detti titoli non sono cumulabili tra loro.

2) Professionalità

   A) per ogni anno solare di servizio                 punti 1,20

   B) per ogni mese o frazione superiore a 14 gg       punti 0,10

     Il punteggio  previsto dai  punti  A  e  B  del  n.  2  viene

attribuito anche  se  il  servizio  è  stato  prestato  presso  le

strutture formative  di cui  alla lettera  B e  C dell'articolo  6

legge regionale 30 luglio 1977 n. 40 e viene altresì aumentato di:

    A)  punti 0,60 per ogni anno di servizio (prestato in possesso

del titolo di studio previsto ex art. 6 L.R 24/82).

    B)  punti 0,5  per ogni  mese o  frazione superiore  a  14  di

servizio (prestato  in possesso  del titolo  di studio previsto ex

art. 6 L.R 24/82).

   C) punti 1 per ogni ciclo completo di riconversione.

   D) punti 0,20 per ogni ciclo di aggiornamento P.I. o del lavoro

o della Regione.

     La valutazione  dei suddetti  titoli di  servizio è  limitata

alla formazione delle graduatorie di cui alla presente legge.

3) Carichi di famiglia

   A) Coniuge a carico                                 punti 0,50

   B) per ogni figlio a carico                         punti 0,25

   C) per ogni altra persona a carico fino ad un massimo di 4

                                                       punti 0,10