§ 1.10.29 - L.R. 22 aprile 1982, n. 26.
Inquadramento nel livello regionale del personale destinatario della norma contenuta nell'articolo 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:22/04/1982
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Viene indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di numero 220 posti del V livello regionale riservato al personale destinatario della norma contenuta nell'articolo 38 della [...]
Art. 2.  Le modalità del concorso vengono determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in [...]
Art. 3.  I candidati giudicati idonei vengono inquadrati nel V livello regionale.
Art. 4.  L'inquadramento economico nel nuovo livello avviene con le modalità di calcolo previste dall'articolo 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 in base al maturato economico così costituito:
Art. 5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e valutabili in L. 150.000.000 si fa fronte per il 1982 con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 [...]
Art. 6.  La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 1.10.29 - L.R. 22 aprile 1982, n. 26. [1]

Inquadramento nel livello regionale del personale destinatario della norma contenuta nell'articolo 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, previo superamento di concorso interno riservato per titoli ed esami.

 

Art. 1. Viene indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di numero 220 posti del V livello regionale riservato al personale destinatario della norma contenuta nell'articolo 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello medesimo.

 

     Art. 2. Le modalità del concorso vengono determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente la prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania.

 

     Art. 3. I candidati giudicati idonei vengono inquadrati nel V livello regionale.

 

     Art. 4. L'inquadramento economico nel nuovo livello avviene con le modalità di calcolo previste dall'articolo 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 in base al maturato economico così costituito:

     a) stipendio tabellare in godimento all'atto della immissione nel V livello;

     b) differenza fra il beneficio mensile rapportato al V livello, di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 41, ed il beneficio mensile rapportato al IV livello.

 

     Art. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e valutabili in L. 150.000.000 si fa fronte per il 1982 con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presentano sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 6. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.