§ 1.10.6 - L.R. 5 giugno 1975, n. 42.
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, e 9 settembre 1974, n. 52.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:05/06/1975
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Il personale dei disciolti Enti - GESCAL, INCIS, ISES ed ISCAL - già operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale trasferiti, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, alla Regione [...]
Art. 2.  Per gli effetti di cui al precedente articolo ed al fine di consentire l'inquadramento di tutto il personale contemplato nel 2° comma dell'art. 4 e nel 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 9 [...]
Art. 3.  Al personale appartenente ai ruoli dello Stato, trasferito o comandato, rivestente alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali la qualifica di 1° dirigente o qualifiche superiori ed equiparate [...]
Art. 4. 
Art. 5.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 2 miliardi, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 19 e 20 dello stato di previsione della spesa per [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.10.6 - L.R. 5 giugno 1975, n. 42. [1]

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, e 9 settembre 1974, n. 52.

 

Art. 1. Il personale dei disciolti Enti - GESCAL, INCIS, ISES ed ISCAL - già operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale trasferiti, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, alla Regione Campania è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52, a far tempo dalla data del trasferimento a questa Regione - 1° gennaio 1975.

     E' parimenti inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, il personale insegnante già assegnato, ai sensi della legge 3 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della Regione per le esigenze dei Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici che abbia avanzato richiesta di trasferimento alla Regione Campania ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 2. Per gli effetti di cui al precedente articolo ed al fine di consentire l'inquadramento di tutto il personale contemplato nel 2° comma dell'art. 4 e nel 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, le tabelle E/1 ed E/2 relative alla pianta organica del personale della Giunta e del Consiglio Regionale allegate rispettivamente alle leggi regionali 1974, n. 11, e 1974, n. 52, sono sostituite dalle annesse tabelle E/1 bis ed E/2 bis.

     L'inquadramento del predetto personale avrà luogo con le modalità previste dall'art. 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

 

     Art. 3. Al personale appartenente ai ruoli dello Stato, trasferito o comandato, rivestente alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali la qualifica di 1° dirigente o qualifiche superiori ed equiparate o che alle stesse qualifiche abbia diritto ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, compete, se più vantaggioso, il trattamento economico (stipendio ed indennità di funzione) previsto dall'art. 47 del citato D.P.R.

     n. 748, ferma l'osservanza della modalità di cui al 4° comma dell'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 2 miliardi, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 19 e 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti stanziamenti dello stato di previsione.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati alla Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 42. Tabelle E/1 Bis e E/2 Bis che, a norma dell'art. 2 della Legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, sostituiscono le Tabelle E/1 e E/2 allegate, rispettivamente alle Leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52.

 

 

 

                              Tabella E/1 Bis

 

           TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

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Livello       Amm. reg. in     Formazione    Comitati di    Totali

              senso proprio    profess.      controllo

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Direttivo          414             30            59            503

Concetto           876            160            74          1.110

Esecutivo        1.001            270           137          1.408

Ausiliario         242             40            36            318

Operaio             20             --            --             20

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Totali           2.553            500           306          3.359

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                              Tabella E/2 Bis

 

    CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE DEL RUOLO SEPARATO DEL CONSIGLIO

                                 REGIONALE

 

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Livello                                Servizi ed uffici comprese

                                        le Commissioni permanenti

                                       ed i Gruppi consiliari *

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Direttivo                                         34

Concetto                                          32

Esecutivo                                         72

Ausiliario                                        50

Operaio                                           --

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Totale                                           188

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* Alla copertura dei posti riservati ai Gruppi, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, sarà provveduto con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata su designazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi Consiliari.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] L'art. 4 rifluisce nel 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-9-1974, n. 52.