Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.10 personale |
Data: | 05/06/1975 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Il personale dei disciolti Enti - GESCAL, INCIS, ISES ed ISCAL - già operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale trasferiti, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, alla Regione [...] |
Art. 2. Per gli effetti di cui al precedente articolo ed al fine di consentire l'inquadramento di tutto il personale contemplato nel 2° comma dell'art. 4 e nel 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 9 [...] |
Art. 3. Al personale appartenente ai ruoli dello Stato, trasferito o comandato, rivestente alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali la qualifica di 1° dirigente o qualifiche superiori ed equiparate [...] |
Art. 4. |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 2 miliardi, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 19 e 20 dello stato di previsione della spesa per [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.10.6 - L.R. 5 giugno 1975, n. 42. [1]
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, e 9 settembre 1974, n. 52.
Art. 1. Il personale dei disciolti Enti - GESCAL, INCIS, ISES ed ISCAL - già operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale trasferiti, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, alla Regione Campania è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52, a far tempo dalla data del trasferimento a questa Regione - 1° gennaio 1975.
E' parimenti inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Giunta regionale, ai sensi della
Art. 2. Per gli effetti di cui al precedente articolo ed al fine di consentire l'inquadramento di tutto il personale contemplato nel 2° comma dell'art. 4 e nel 2° comma dell'art. 5 della
L'inquadramento del predetto personale avrà luogo con le modalità previste dall'art. 41 della
Art. 3. Al personale appartenente ai ruoli dello Stato, trasferito o comandato, rivestente alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali la qualifica di 1° dirigente o qualifiche superiori ed equiparate o che alle stesse qualifiche abbia diritto ai sensi dell'art. 68 del
n. 748, ferma l'osservanza della modalità di cui al 4° comma dell'art. 36 della
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 2 miliardi, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 19 e 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti stanziamenti dello stato di previsione.
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati alla
Tabella E/1 Bis |
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TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Livello Amm. reg. in Formazione Comitati di Totali |
senso proprio profess. controllo |
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Direttivo 414 30 59 503 |
Concetto 876 160 74 1.110 |
Esecutivo 1.001 270 137 1.408 |
Ausiliario 242 40 36 318 |
Operaio 20 -- -- 20 |
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Totali 2.553 500 306 3.359 |
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Tabella E/2 Bis |
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CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE DEL RUOLO SEPARATO DEL CONSIGLIO |
REGIONALE |
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Livello Servizi ed uffici comprese |
le Commissioni permanenti |
ed i Gruppi consiliari * |
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Direttivo 34 |
Concetto 32 |
Esecutivo 72 |
Ausiliario 50 |
Operaio -- |
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Totale 188 |
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* Alla copertura dei posti riservati ai Gruppi, ai sensi della
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] L'art. 4 rifluisce nel 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-9-1974, n. 52.