§ 1.10.5 - L.R. 28 aprile 1975, n. 20.
Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del personale della Giunta regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:28/04/1975
Numero:20


Sommario
Art. 1.  I Centri di Assistenza Tecnica in Agricoltura (C.A.T.) operanti in Campania con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, in virtù della delibera C.I.P.E. del 15 marzo 1973 ed in conformità a [...]
Art. 2. 
Art. 3.  Il personale di cui all'art. 2 della presente legge rientra nel contingente previsto dalla tabella E/1 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11. La tabella organica del personale della Giunta [...]
Art. 4.  Il personale inquadrato ai sensi del precedente art. 2 conserva, ai fini del collocamento nel ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania, per intero l'anzianità di servizio [...]
Art. 5.  La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per il trasferimento al patrimonio della Regione delle attrezzature dei Centri di assistenza Tecnica, ai sensi [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma II della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 1.10.5 - L.R. 28 aprile 1975, n. 20. [1]

Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania.

 

Art. 1. I Centri di Assistenza Tecnica in Agricoltura (C.A.T.) operanti in Campania con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, in virtù della delibera C.I.P.E. del 15 marzo 1973 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lettera e) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono trasferiti alla Regione Campania.

 

     Art. 2. [2]

     Il personale tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quello incluso nei ruoli degli Enti concessionari, utilizzato esclusivamente, sin dall'inizio del rapporto, in attività di assistenza tecnica, in servizio, alla data del 30 aprile 1973, presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura ed indicato nella unita tabella, è inquadrato nel livello funzionale del ruolo del personale della Giunta regionale corrispondente alla carriera di provenienza ricoperta alla data del 30 aprile 1973, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo, previa presentazione di domanda da prodursi entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge regionale di modifica, e previo superamento della prova di accertamento qualitativo, le cui modalità di espletamento saranno stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Il personale di cui all'art. 2 della presente legge rientra nel contingente previsto dalla tabella E/1 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11. La tabella organica del personale della Giunta regionale viene in conseguenza aumentata di un numero pari alle unità previste dalla tabella annessa alla presente legge.

     Con provvedimento della Giunta si disporrà l'assegnazione del predetto personale agli Uffici agricoli di zona competenti della Regione.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consoni di Bonifica stipulato in data 8 novembre 1972.

 

     Art. 4. Il personale inquadrato ai sensi del precedente art. 2 conserva, ai fini del collocamento nel ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania, per intero l'anzianità di servizio effettivamente prestato presso gli Enti Concessionari.

 

     Art. 5. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per il trasferimento al patrimonio della Regione delle attrezzature dei Centri di assistenza Tecnica, ai sensi della deliberazione del C.I.P.E. in data 15 marzo 1973.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma II della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

             TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 28 APRILE 1975, N. 20

 

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Contingente del personale in servizio presso i C.A.T. (Centri di assistenza

                tecnica in agricoltura) al 30 aprile 1973.

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             N.                                LIVELLO

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             16                                Direttivo

             39                                Concetto

             55               Totale

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Così sostituito dall'articolo unico L.R. 4-3-1977, n. 17.