§ 1.8.3 - L.R. 16 ottobre 1978, n. 41.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29concernente: "Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione".


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.8 giunta regionale
Data:16/10/1978
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Omissis
Art. 2.  Omissis
Art. 3.  Per realizzare progetti di studio e di intervento, di carattere non ricorrente, possono essere costituiti gruppi speciali di lavoro ai quali vengono assegnati dipendenti regionali, anche non a tempo [...]
Art. 4.  La dotazione organica dei Servizi ricerca scientifica ed informatica, Politica del territorio e tutela dei beni ambientali e le modifiche di organico conseguenti alle nuove e diverse aggregazioni di [...]
Art. 5.  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai capitoli nn. 25, 28 e 29 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 1.8.3 - L.R. 16 ottobre 1978, n. 41. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29concernente: "Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione".

 

Art. 1. Omissis [2]

 

     Art. 2. Omissis [3]

 

     Art. 3. Per realizzare progetti di studio e di intervento, di carattere non ricorrente, possono essere costituiti gruppi speciali di lavoro ai quali vengono assegnati dipendenti regionali, anche non a tempo pieno. In questo ultimo caso, i medesimi possono essere assegnati a più unità o continuare a prestare la loro opera presso il servizio di appartenenza.

     Finalizzati gli obiettivi prefissati, l'unità operativa si discioglie e i componenti rientrano ai servizi di provenienza.

     Il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, in attuazione del deliberato assunto dalla Giunta regionale, a determinare la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del gruppo di lavoro, affidandone la sovrintendenza operativa ad un Assessore e l'attività di coordinamento ad un funzionario del livello direttivo.

 

     Art. 4. La dotazione organica dei Servizi ricerca scientifica ed informatica, Politica del territorio e tutela dei beni ambientali e le modifiche di organico conseguenti alle nuove e diverse aggregazioni di materie specificate nel precedente art. 2 saranno determinate con provvedimento della Giunta regionale nell'ambito della pianta organica prevista dalla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai capitoli nn. 25, 28 e 29 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e dai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Modifica ed integra l'art. 1, L.R. 14-5-1975, n. 29.

[3] Modifica ed integra l'art. 2, L.R. 14-5-1975, n. 29.