§ 6.3.188 - L.R. 11 maggio 2007, n. 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/05/2007
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Fondi Speciali.
Art. 2.  Rifinanziamento leggi regionali.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  (Pubblicazione).


§ 6.3.188 - L.R. 11 maggio 2007, n. 10. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. 21 maggio 2007, n. 9 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. Fondi Speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, sono determinati rispettivamente in Euro 3.594.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui 594.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, ed in Euro 4.400.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. Rifinanziamento leggi regionali.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2007-2009, sono determinati in Euro 375.765.507,00 per l’esercizio finanziario 2007, Euro 295.218.508,00 per l’esercizio finanziario 2008 ed Euro 285.217.500,00 per l’esercizio finanziario 2009, così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge – ammontanti a complessivi Euro 964.195.515,00 nel triennio 2007-2009, di cui 376.759.507,00 per l’esercizio finanziario 2007 – si fa fronte, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2007-2009, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.

     2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.