§ 6.3.182 - L.R. 21 agosto 2006, n. 9.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 a norma dell’art. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/08/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005)
Art. 3.  (Residui perenti)
Art. 4.  (Bilancio annuale - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 5.  (Variazioni complessive)
Art. 6.  (Bilancio pluriennale)
Art. 7. (Entrata in vigore)


§ 6.3.182 - L.R. 21 agosto 2006, n. 9. [1]

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 a norma dell’art. 22 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 28 agosto 2006, n. 15 - S.S. n. 3).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

     1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli art. 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2005, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 29 maggio 2006, è disposto l’aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 – approvati con l’art. 3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 3 – come di seguito specificato:

     — il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2006, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 4.329.806.314,84;

     — il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1o gennaio 2006 è determinato definitivamente in euro 246.614.285,14;

     — il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2006, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 1.740.667.673,44;

     — il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1o gennaio 2006 è determinato definitivamente in euro 199.357.866,81.

     2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi determinati al 1o gennaio 2006 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, approvato con la citata legge regionale n. 3/2006, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle «A» e «B», 1a colonna.

     3. Sulla base delle medesime risultanze, il fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2005 è rideterminato in euro 410.694.987,47.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005)

     1. Per effetto degli aggiornamenti di cui al precedente articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005 è determinato definitivamente in euro 3.047.090.047,20.

 

     Art. 3. (Residui perenti)

     1. L’importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti, già in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2005 è pari ad euro 282.773.399,46 di cui euro 135.828.123,84 di parte corrente ed euro 146.945.272,62 di parte in conto capitale. Il riaccertamento effettuato a norma dell’art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, ha definitivamente determinato la perenzione amministrativa in euro 212.715.271,54, di cui euro 116.746.734,77 di parte corrente ed euro 95.968.536,77 di parte in conto capitale.

     2. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2006, è determinato in euro 149.715.271,54, di cui euro 73.746.734,77 di parte corrente (capitolo 7003101) ed euro 75.968.536,77 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).

 

     Art. 4. (Bilancio annuale - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)

     1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 – approvato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 3 – sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B», 2° e 3° colonna.

     2. Le variazioni di competenza di cui al comma precedente comprendono le variazioni derivanti dal riaccertamento delle economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e dalla reiscrizione relativa ad economie su residui passivi e in perenzione amministrativa della stessa natura, che sono riprodotte nel bilancio 2006 attraverso l’allegato 1 che viene riformulato rispetto a quello approvato con la legge 11 gennaio 2006, n. 3 per come evidenziato nel documento allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Variazioni complessive)

     1. Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti articoli, il bilancio di previsione 2006 è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

In aumento

In diminuzione

Totale

Residui

 

 

 

Entrata

68.471.425,10

707.500.120,13

639.028.695,03

Spesa

127.409.990,02

677.473.963,73

550.063.973,71

Totale

-58.938.564,92

-30.026.156,40

-88.964.721,32

Competenza

 

 

 

Entrata

36.166.425,84

0,00

36.166.425,84

Spesa

599.390.130,76

563.223.704,92

36.166.425,84

Totale

-563.223.704,92

563.223.704,92

0,00

Cassa

 

 

 

Entrata

192.368.812,72

971.820.623,90

779.509.494,36

Spesa

491.558.163,28

1.203.026.654,20

711.468.490,92

Totale

-299.189.350,56

231.206.030,30

-68.041.003,44

 

     Art. 6. (Bilancio pluriennale)

     1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2006- 2008, approvato con l’art. 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 3, sono introdotte, per il triennio 2006-2008, le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» del bilancio pluriennale.

 

     Art. 7.(Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.