Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 17/08/2005 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi). |
Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2004). |
Art. 3. (Residui perenti). |
Art. 4. (Bilancio annuale – Stato di previsione dell’entrata e della spesa). |
Art. 5. (Bilancio pluriennale). |
Art. 6. (Entrata in vigore). |
§ 6.3.174 – L.R. 17 agosto 2005, n. 15. [1]
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
(B.U. 20 agosto 2005, n. 15 – S.S. n. 3).
Art. 1. (Residui attivi e passivi).
1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli art. 41 e 52 della
— il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 4.102.981.141,50;
— il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2005 è determinato definitivamente in c 281.243.298,99;
— il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2005, al netto delle contabilità speciali, è determinato definitivamente in euro 1.690.335.146,13;
— il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2005 è determinato definitivamente in euro 193.435.341,07.
2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2004 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, approvato con la citata
Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2004).
1. Per effetto degli aggiornamenti di cui al precedente articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004 è determinato definitivamente in euro 2.985.313.833,67.
Art. 3. (Residui perenti).
1. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2004 e riaccertati a norma dell’art. 52 della
Art. 4. (Bilancio annuale – Stato di previsione dell’entrata e della spesa).
1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa dei bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – approvato con
Art. 5. (Bilancio pluriennale).
1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2005- 2007, approvato con l’art. 6 della
Art. 6. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della