§ 6.3.173 – L.R. 17 agosto 2005, n. 14.
Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:17/08/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Le variazioni in aumento da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – in relazione agli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.173 – L.R. 17 agosto 2005, n. 14. [1]

Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007.

(B.U. 20 agosto 2005, n. 15 - S.S. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Le variazioni in aumento da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – in relazione agli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 approvati con legge regionale 2 marzo 2005, n. 9 (tabelle A e B) – sono determinate in euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, ed in euro 500.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02., così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     2. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria – approvata con legge regionale 2 marzo 2005, n. 9 (tabella C) – sono disposte, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2005-2007, nelle misure indicate nella tabella C allegata alla presente legge, per un importo complessivo di euro 14.345.618,44.

     3. Alle maggiori spese derivanti dalle variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 – determinate in euro 15.845.618,44 – si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007, approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabella A

 

     (omissis)

 

Tabella B

 

     (omissis)

 

Tabella C

 

     (omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.